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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 luglio 2025

Cassazione n. 18608/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

BellunoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiestodichiararsi il ricorso inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il Tribunale di Belluno, quale giudice dell’esecuzione, con provvedimento del 2ottobre 2025, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso aSmarchi Renzo dal Tribunale di Belluno con sentenza del 13 giugno 2022, confermata dallaCorte di appello di Venezia, irrevocabile il 31 ottobre 2023.La ragione della revoca è l’inadempimento da parte del condannato della obbligazionerisarcitoria cui era subordinato il suddetto beneficio, da ottemperare nel termine di tre mesidal passaggio in giudicato della sentenza.2.

Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato a mezzo del difensore difiducia lamentando con unico motivo la violazione degli artt. 674 cod. proc. pen., 163 e 165cod. pen.Il ricorrente rileva che all’udienza del 10 luglio 2025, il Giudice dell’esecuzione, puravendo accertato il tardivo adempimento degli obblighi risarcitori che, dunque, di fatto,avrebbe già comportato ex lege la revoca del concesso beneficio, ha disposto un rinvio perconsentire al condannato di adempiere ulteriori obblighi nei confronti delle parti civili, così difatto prorogando il termine stabilito in sentenza.Il ricorrente sostiene che, contrariamente a quanto affermato nell ’ impugnatoprovvedimento, il condannato ha documentato le gravi difficoltà finanziarie che non gli hannoconsentito di adempiere tempestivamente e, inoltre, rileva che la condizione apposta eraillegittima perché il giudice della cognizione non aveva effettuato alcun controllo circa laesigibilità della stessa.3.

I l Sosti tuto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso perl ’ inammissibi l i tà del r icorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato.L’inadempimento dell’obbligazione cui è subordinato il beneficio nel termine stabilitocomporta la revoca del beneficio stesso ex lege, ai sensi dell’art. 168 comma 1 n. 1) cod.pen.La giurisprudenza di legittimità ha affermato che detto termine, per il principio diobbligatorietà ed effettività della pena, costituisce un elemento essenziale della concessionedel beneficio, la cui inosservanza è causa di revoca di sospensione della pena in sedeesecutiva (Sez. 3, n. 20378 del 24/02/2004, Borrello, non massimata sul punto),sottolineando che, nel caso in cui il beneficio della sospensione condizionale della pena siastato subordinato all'assolvimento di un "obbligo", la indicazione di un termine perl'adempimento, distinto da quello di sospensione dell'esecuzione della pena previsto dall'art.163 cod. pen., integra un aspetto necessario ed ineliminabile dello stesso beneficio (Sez. 6,n. 4610 del 22/10/1988, Tornatore, Riv. 180015 - 01); così in motivazione Sez.

U, n. 37503del 23/06/2022, Liguori, Rv. 283577 – 01.In tema di sospensione condizionale della pena subordinata all'adempimento di unobbligo risarcitorio, il mancato adempimento dello stesso nel termine entro cui l'imputato ètenuto a provvedervi determina la revoca, "ex iure", del beneficio, non rilevando le vicendedell'obbligazione civile successive al decorso di tale termine, salva la sopravvenutaimpossibilità di adempiere. (Sez. 1, n. 36377 del 07/07/2023, Lattanzi, Rv. 285245 - 01)Nel caso in esame non è stata provata la impossibilità di adempiere e, essendosi giàverificata le revoca ex iure del beneficio nel momento in cui è decorso inutilmente il termineper adempiere, il Giudice dell’esecuzione non avrebbe in alcun modo potuto prorogare iltemine, ma accertare eventualmente l’impossibilità sopravvenuta di adempiere delcondannato e, dunque, non revocare il beneficio.La valutazione circa l’incolpevolezza dell’inadempimento, quindi, è l’unico spaziolasciato alla valutazione discrezionale del Giudice dell’esecuzione che non può interveniresul giudicato modificando il termine per adempiere.La massima richiamata dal ricorrente, che afferma il principio per cui, in caso disospensione condizionale della pena subordinata all'adempimento di un obbligo risarcitorio,il termine entro il quale l'imputato deve provvedere allo stesso, che costituisce elementoessenziale dell'istituto, va fissato dal giudice in sentenza ovvero, in mancanza, dal giudicedell'impugnazione, anche d'ufficio, o da quello dell'esecuzione, fermo restando che, ove nonvenga in tal modo fissato, lo stesso viene a coincidere con la scadenza dei termini di cinqueo due anni previsti dall'art. 163 cod. pen. decorrenti dal passaggio in giudicato dellasentenza (Sez.

U, n. 37503 del 23/06/2022, Liguori, Rv. 283577 – 01: in motivazione laCorte ha precisato che l'omessa fissazione del termine si traduce in un vizio di violazione dilegge della sentenza) non ha alcun rilievo nel caso in esame.In motivazione la citata sentenza così argomenta circa la possibilità da parte delGiudice dell’esecuzione di fissare il termine per l’adempimento: «Passata in giudicato lasentenza, perdurando l'omissione perché non riparata d'ufficio o a seguito di impugnazionedi parte, il giudice dell'esecuzione, su richiesta di una parte interessata o del pubblicoministero e a prescindere dalla circostanza che sia stata presentata una domanda di revocadella sospensione condizionale della pena, può provvedere alla fissazione del termine.Trattandosi di una statuizione obbligatoria ma omessa, il giudice dell'esecuzione nontrova preclusioni di sorta nel risolvere la questione devolutagli,ossia di fissare il termine per l'adempimento, posto che la violazione del terminecomporta la revoca del beneficio e perciò costituisce, nel caso di specie, un presupposto perla revoca».Nel caso in esame il giudice della cognizione aveva stabilito il termine perl’adempimento e, dunque, non era necessario – anzi: era precluso - l’intervento integrativodel giudice dell’esecuzione.Il tema relativo all’indagine cui sarebbe stato tenuto il giudice della cognizione nelmomento in cui determina la condizione registra orientamenti contrastanti: da un lato sisostiene che il giudice della cognizione non è tenuto a svolgere alcun accertamento sullecondizioni economiche dell'imputato, atteso che la verifica dell'eventuale impossibilità diadempiere del condannato rientra nella competenza del giudice dell'esecuzione (Sez. 4, n.4626 del 08/11/2019 Rv. 278290 – 01), dall’altra si individua un onere di valutazione, cosìaffermando: «In tema di sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento deldanno, il giudice, pur non essendo tenuto a svolgere un preventivo accertamento dellecondizioni economiche dell'imputato, deve tuttavia effettuare un motivato apprezzamento diesse se dagli atti emergano elementi che consentano di dubitare della capacità di soddisfarela condizione imposta ovvero quando tali elementi vengano forniti dalla parte interessata invista della decisione» (Sez. 5, n. 11299 del 09/12/2019, Rv. 278799 – 01).

Ancora, siafferma l’esistenza di un correlativo onere di allegazione in capo all’imputato, che dovrebbefornire al giudice le prove da cui emergano elementi specifici e concreti che consentano,valutare la capacità del medesimo di soddisfare la condizione imposta (Sez. 5, n. 26175 del04/05/2022, Rv. 283591 – 01: fattispecie in cui l'imputato si era limitato a lamentaregenericamente le sue difficoltà economiche per mancanza di reddito); più recentemente siafferma la obbligatorietà per il giudice della cognizione di una indagine sulla possibilità perl’imputato di adempiere alla condizione: «In tema di sospensione condizionale della pena, ilgiudice che intenda subordinare il beneficio al pagamento di una provvisionale, è tenuto amotivare, sommariamente, sulla possibilità del condannato di adempiere, qualora siano statiaddotti da questo, o emergano dagli atti, elementi concreti che possano far dubitare dellasua capacità economica» (Sez. 5, n. 39778 del 29/10/2025, Rv. 289070 - 01).Si tratta, tuttavia, di questione irrilevante nel caso di specie: in effetti, la eventualeillegittimità della condizione avrebbe dovuto costituire oggetto di impugnazione avanti allaCorte territoriale e non può essere devoluta alla cognizione del giudice di legittimità conricorso avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione.2.

Per le indicate ragioni il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato alpagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 12 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
BellunoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiestodichiararsi il ricorso inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di Belluno, quale giudice dell’esecuzione, con provvedimento del 2ottobre 2025, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso aSmarchi Renzo dal Tribunale di Belluno con sentenza del 13 giugno 2022, confermata dallaCorte di appello di Venezia, irrevocabile il 31 ottobre 2023.La ragione della revoca è l’inadempimento da parte del condannato della obbligazionerisarcitoria cui era subordinato il suddetto beneficio, da ottemperare nel termine di tre mesidal passaggio in giudicato della sentenza.2. Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato a mezzo del difensore difiducia lamentando con unico motivo la violazione degli artt. 674 cod. proc. pen., 163 e 165cod. pen.Il ricorrente rileva che all’udienza del 10 luglio 2025, il Giudice dell’esecuzione, puravendo accertato il tardivo adempimento degli obblighi risarcitori che, dunque, di fatto,avrebbe già comportato ex lege la revoca del concesso beneficio, ha disposto un rinvio perconsentire al condannato di adempiere ulteriori obblighi nei confronti delle parti civili, così difatto prorogando il termine stabilito in sentenza.Il ricorrente sostiene che, contrariamente a quanto affermato nell ’ impugnatoprovvedimento, il condannato ha documentato le gravi difficoltà finanziarie che non gli hannoconsentito di adempiere tempestivamente e, inoltre, rileva che la condizione apposta eraillegittima perché il giudice della cognizione non aveva effettuato alcun controllo circa laesigibilità della stessa.3. I l Sosti tuto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso perl ’ inammissibi l i tà del r icorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.L’inadempimento dell’obbligazione cui è subordinato il beneficio nel termine stabilitocomporta la revoca del beneficio stesso ex lege, ai sensi dell’art. 168 comma 1 n. 1) cod.pen.La giurisprudenza di legittimità ha affermato che detto termine, per il principio diobbligatorietà ed effettività della pena, costituisce un elemento essenziale della concessionedel beneficio, la cui inosservanza è causa di revoca di sospensione della pena in sedeesecutiva (Sez. 3, n. 20378 del 24/02/2004, Borrello, non massimata sul punto),sottolineando che, nel caso in cui il beneficio della sospensione condizionale della pena siastato subordinato all'assolvimento di un "obbligo", la indicazione di un termine perl'adempimento, distinto da quello di sospensione dell'esecuzione della pena previsto dall'art.163 cod. pen., integra un aspetto necessario ed ineliminabile dello stesso beneficio (Sez. 6,n. 4610 del 22/10/1988, Tornatore, Riv. 180015 - 01); così in motivazione Sez. U, n. 37503del 23/06/2022, Liguori, Rv. 283577 – 01.In tema di sospensione condizionale della pena subordinata all'adempimento di unobbligo risarcitorio, il mancato adempimento dello stesso nel termine entro cui l'imputato ètenuto a provvedervi determina la revoca, "ex iure", del beneficio, non rilevando le vicendedell'obbligazione civile successive al decorso di tale termine, salva la sopravvenutaimpossibilità di adempiere. (Sez. 1, n. 36377 del 07/07/2023, Lattanzi, Rv. 285245 - 01)Nel caso in esame non è stata provata la impossibilità di adempiere e, essendosi giàverificata le revoca ex iure del beneficio nel momento in cui è decorso inutilmente il termineper adempiere, il Giudice dell’esecuzione non avrebbe in alcun modo potuto prorogare iltemine, ma accertare eventualmente l’impossibilità sopravvenuta di adempiere delcondannato e, dunque, non revocare il beneficio.La valutazione circa l’incolpevolezza dell’inadempimento, quindi, è l’unico spaziolasciato alla valutazione discrezionale del Giudice dell’esecuzione che non può interveniresul giudicato modificando il termine per adempiere.La massima richiamata dal ricorrente, che afferma il principio per cui, in caso disospensione condizionale della pena subordinata all'adempimento di un obbligo risarcitorio,il termine entro il quale l'imputato deve provvedere allo stesso, che costituisce elementoessenziale dell'istituto, va fissato dal giudice in sentenza ovvero, in mancanza, dal giudicedell'impugnazione, anche d'ufficio, o da quello dell'esecuzione, fermo restando che, ove nonvenga in tal modo fissato, lo stesso viene a coincidere con la scadenza dei termini di cinqueo due anni previsti dall'art. 163 cod. pen. decorrenti dal passaggio in giudicato dellasentenza (Sez. U, n. 37503 del 23/06/2022, Liguori, Rv. 283577 – 01: in motivazione laCorte ha precisato che l'omessa fissazione del termine si traduce in un vizio di violazione dilegge della sentenza) non ha alcun rilievo nel caso in esame.In motivazione la citata sentenza così argomenta circa la possibilità da parte delGiudice dell’esecuzione di fissare il termine per l’adempimento: «Passata in giudicato lasentenza, perdurando l'omissione perché non riparata d'ufficio o a seguito di impugnazionedi parte, il giudice dell'esecuzione, su richiesta di una parte interessata o del pubblicoministero e a prescindere dalla circostanza che sia stata presentata una domanda di revocadella sospensione condizionale della pena, può provvedere alla fissazione del termine.Trattandosi di una statuizione obbligatoria ma omessa, il giudice dell'esecuzione nontrova preclusioni di sorta nel risolvere la questione devolutagli,ossia di fissare il termine per l'adempimento, posto che la violazione del terminecomporta la revoca del beneficio e perciò costituisce, nel caso di specie, un presupposto perla revoca».Nel caso in esame il giudice della cognizione aveva stabilito il termine perl’adempimento e, dunque, non era necessario – anzi: era precluso - l’intervento integrativodel giudice dell’esecuzione.Il tema relativo all’indagine cui sarebbe stato tenuto il giudice della cognizione nelmomento in cui determina la condizione registra orientamenti contrastanti: da un lato sisostiene che il giudice della cognizione non è tenuto a svolgere alcun accertamento sullecondizioni economiche dell'imputato, atteso che la verifica dell'eventuale impossibilità diadempiere del condannato rientra nella competenza del giudice dell'esecuzione (Sez. 4, n.4626 del 08/11/2019 Rv. 278290 – 01), dall’altra si individua un onere di valutazione, cosìaffermando: «In tema di sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento deldanno, il giudice, pur non essendo tenuto a svolgere un preventivo accertamento dellecondizioni economiche dell'imputato, deve tuttavia effettuare un motivato apprezzamento diesse se dagli atti emergano elementi che consentano di dubitare della capacità di soddisfarela condizione imposta ovvero quando tali elementi vengano forniti dalla parte interessata invista della decisione» (Sez. 5, n. 11299 del 09/12/2019, Rv. 278799 – 01). Ancora, siafferma l’esistenza di un correlativo onere di allegazione in capo all’imputato, che dovrebbefornire al giudice le prove da cui emergano elementi specifici e concreti che consentano,valutare la capacità del medesimo di soddisfare la condizione imposta (Sez. 5, n. 26175 del04/05/2022, Rv. 283591 – 01: fattispecie in cui l'imputato si era limitato a lamentaregenericamente le sue difficoltà economiche per mancanza di reddito); più recentemente siafferma la obbligatorietà per il giudice della cognizione di una indagine sulla possibilità perl’imputato di adempiere alla condizione: «In tema di sospensione condizionale della pena, ilgiudice che intenda subordinare il beneficio al pagamento di una provvisionale, è tenuto amotivare, sommariamente, sulla possibilità del condannato di adempiere, qualora siano statiaddotti da questo, o emergano dagli atti, elementi concreti che possano far dubitare dellasua capacità economica» (Sez. 5, n. 39778 del 29/10/2025, Rv. 289070 - 01).Si tratta, tuttavia, di questione irrilevante nel caso di specie: in effetti, la eventualeillegittimità della condizione avrebbe dovuto costituire oggetto di impugnazione avanti allaCorte territoriale e non può essere devoluta alla cognizione del giudice di legittimità conricorso avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione.2. Per le indicate ragioni il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato alpagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 12 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]
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