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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 aprile 2024

Cassazione n. 34998/2025

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CO ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2025 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell’interesse diFrancesco [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa in data 15 aprile 2024 all’esito di giudizio abbreviato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli con la quale era stata affermata la penale responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di concorso in rapina aggravata commesso il 29 ottobre 2023.

All’imputato era stata contestata anche la recidiva specifica peraltro esclusa dai giudici di merito. [OSCURATO:PERSONA] che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo: - Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione alla mancata applicazione dell’art. 116, comma 2, cod. pen. - Vizi di motivazione in relazione alla contestata aggravante di cui all’art. 628, comma 3 n. 1, cod. pen. nonché in relazione al mancato riconoscimento della attenuante del fatto di speciale tenuità di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 86/24 Rilevato che, i motivi di ricorso vertenti sulla omessa applicazione del c.d.

“concorso anomalo” di cui all’art. 116 cod. pen. e sull’omessa esclusione della circostanza aggravante delle più persone riunite di cui all’art. 628, comma 3 n. 1, sono inammissibili in quanto volti a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, e avulsi da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito: la Corte di appello ha, infatti, debitamente spiegato, richiamando assunti giurisprudenziali condivisi dall’odierno Collegio come da una lato è del tutto evidente che il [OSCURATO:PERSONA] ha partecipato attivamente alla consumazione dell’azione delittuosa non essendo, del resto, imprevedibile l’azione di resistenza posta in essere dalla persona offesa che ha portato alla realizzazione di una rapina impropria e, dall’altro, che risulta evidente che la vittima era consapevole del fatto che all’azione predatoria (da intendersi in senso unitario visto il ristrettissimo contesto spazio- temporale nel quale si sono svolti i fatti) aveva preso parte un secondo soggetto che bene avrebbe potuto concorrere alla commissione della condotta violenta; che, di conseguenza risulta correttamente contestata (e ritenuta) la circostanza aggravante di cui all’art. 628, comma 3 n. 1, cod. pen.. [OSCURATO:PERSONA] poi che il motivo di ricorso, che deduce il vizio di carenza di motivazione in ordine alla riduzione della pena per lieve entità del fatto, concordemente a quanto statuito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 86/2024, non è deducibile in sede di legittimità, avendo ad oggetto una questione non dedotta nei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione (si veda pag. 6 della sentenza per l’infondatezza della richiesta di concessione dell’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità sulla base della gravità del fatto nel suo complesso); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CO ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2025 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell’interesse diFrancesco [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa in data 15 aprile 2024 all’esito di giudizio abbreviato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli con la quale era stata affermata la penale responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di concorso in rapina aggravata commesso il 29 ottobre 2023. All’imputato era stata contestata anche la recidiva specifica peraltro esclusa dai giudici di merito. [OSCURATO:PERSONA] che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo: - Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione alla mancata applicazione dell’art. 116, comma 2, cod. pen. - Vizi di motivazione in relazione alla contestata aggravante di cui all’art. 628, comma 3 n. 1, cod. pen. nonché in relazione al mancato riconoscimento della attenuante del fatto di speciale tenuità di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 86/24 Rilevato che, i motivi di ricorso vertenti sulla omessa applicazione del c.d. “concorso anomalo” di cui all’art. 116 cod. pen. e sull’omessa esclusione della circostanza aggravante delle più persone riunite di cui all’art. 628, comma 3 n. 1, sono inammissibili in quanto volti a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, e avulsi da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito: la Corte di appello ha, infatti, debitamente spiegato, richiamando assunti giurisprudenziali condivisi dall’odierno Collegio come da una lato è del tutto evidente che il [OSCURATO:PERSONA] ha partecipato attivamente alla consumazione dell’azione delittuosa non essendo, del resto, imprevedibile l’azione di resistenza posta in essere dalla persona offesa che ha portato alla realizzazione di una rapina impropria e, dall’altro, che risulta evidente che la vittima era consapevole del fatto che all’azione predatoria (da intendersi in senso unitario visto il ristrettissimo contesto spazio- temporale nel quale si sono svolti i fatti) aveva preso parte un secondo soggetto che bene avrebbe potuto concorrere alla commissione della condotta violenta; che, di conseguenza risulta correttamente contestata (e ritenuta) la circostanza aggravante di cui all’art. 628, comma 3 n. 1, cod. pen.. [OSCURATO:PERSONA] poi che il motivo di ricorso, che deduce il vizio di carenza di motivazione in ordine alla riduzione della pena per lieve entità del fatto, concordemente a quanto statuito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 86/2024, non è deducibile in sede di legittimità, avendo ad oggetto una questione non dedotta nei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione (si veda pag. 6 della sentenza per l’infondatezza della richiesta di concessione dell’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità sulla base della gravità del fatto nel suo complesso); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del
Sentenza Cassazione n. 34998/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris