Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 novembre 2023

Cassazione n. 00151/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0415YW2) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge in ordine alla mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, è manifestamente infondato, in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza, secondo cui la ricettazione di particolare tenuità non costituisce un'autonoma figura di reato, ma una circostanza attenuante, sicché, ai sensi dell'art. 157 cod. pen., non può tenersene conto ai fini della determinazione del termine di prescrizione, da computarsi con riferimento al limite edittale massimo previsto per l'ipotesi-base, con la conseguenza che il delitto contestato al prevenuto non risulta ancora prescritto (ex plurimis, Sez. 7, n. 39944 del 08/07/2022, Dahani, Rv. 284186), senza che abbia in alcun modo inciso sulla qualificazione giuridica la modifica legislativa intervenuta a seguito del D.Igs. 195/2021; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21 novembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] ere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0415YW2) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge in ordine alla mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, è manifestamente infondato, in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza, secondo cui la ricettazione di particolare tenuità non costituisce un'autonoma figura di reato, ma una circostanza attenuante, sicché, ai sensi dell'art. 157 cod. pen., non può tenersene conto ai fini della determinazione del termine di prescrizione, da computarsi con riferimento al limite edittale massimo previsto per l'ipotesi-base, con la conseguenza che il delitto contestato al prevenuto non risulta ancora prescritto (ex plurimis, Sez. 7, n. 39944 del 08/07/2022, Dahani, Rv. 284186), senza che abbia in alcun modo inciso sulla qualificazione giuridica la modifica legislativa intervenuta a seguito del D.Igs. 195/2021; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 novembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] ere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 00151/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris