CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 ottobre 2021
Cassazione n. 47031/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2021 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze confermava la decisione del Tribunale di Arezzo, che aveva riconosciuto la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla contravvenzione di cui all'art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011, contestata per avere l'imputato violato il foglio di via che gli inibiva il ritorno nel Comune di Arezzo, nel quale era stata viceversa sorpreso in data 17 ottobre 2016. 2. Dumbrava ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia, articolando tre motivi. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la sentenza impugnata ritenuto che egli potesse essere destinatario di foglio di via obbligatorio dal Comune di Arezzo, in quanto cancellato per irreperibilità dalle liste della popolazione ivi residente, ancorché egli conservasse di fatto in Arezzo la sua dimora abituale. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la sentenza impugnata ritenuto che, nonostante il foglio di via non fosse rispondente al modello legale, in quanto mancante dell'indicazione del Comune di residenza ove fare rientro, tale vizio non potesse essere sindacato dal giudice penale. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la sentenza impugnata ritenuto che neppure l'ulteriore vizio del provvedimento amministrativo, rappresentato dall'omesso compiuto apprezzamento della pericolosità sociale del suo destinatario, potesse essere sindacato in sede penale. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020. 4. Il secondo motivo di ricorso, che riveste carattere pregiudiziale e assorbente, appare fondato. 5. Questa Corte, con giurisprudenza ormai consolidata, insegna che l'ordine di rimpatrio con foglio di via obbligatorio si caratterizza per la duplice intimazione di fare rientro nel luogo di residenza e di non ritornare nel Comune oggetto dell'ordine di allontanamento, con la conseguenza che la mancanza di una delle due prescrizioni determina l'illegittimità del provvedimento, rilevabile dal giudice penale al fine di della sua disapplicazione per difformità dalla fattispecie tipica, con la conseguente esclusione del reato di cui all'art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011 (Sez. 7, n. 39835 del 13/05/2021, Ricci; Sez. 1, n. 34125 del 06/05/201, Nicolaie; Sez. 1, n. 33329 del 07/07/2021, Alongi; Sei. 1, n. 32494 del 18/03/201, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 1, n. 13975 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Kim, Rv. 278821- 01). 6. In applicazione di tali principi, dal Collegio condivisi, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, per insussistenza del fatto, essendo pacifico che il provvedimento del Questore, che pure ordinava l'allontanamento dell'imputato dal territorio del Comune di Arezzo tIZIng per la durata di anni tre, non fosse accompagnato dalla contestuale, e logicamente preliminare intimazione di fare rientro nel luogo di residenza, neppure esattamente individuato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Così deciso 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] '