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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 marzo 2022

Cassazione n. 15051/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; (47 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza emessa il 7 marzo 2022 la Corte di Appello di Napoli ha respinto l'istanza avanzata da CAROTENUTO [OSCURATO:PERSONA] tesa ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato in relazione ai fatti oggetto di distinte decisioni irrevocabili, indicate nell'istanza.

In motivazione, la Corte osserva che dall‘ letturgt delle sentenze sopra indicate non emerge alcun elemento che possa far ritenere í fatti di cui alle sentenze sopra indicate, oggetto di un medesimo disegno criminoso, essendo insufficiente a tal fine la mera omogeneità delle norme violate, non soccorrendo nemmeno una significativa ed effettiva vicinanza temporale tra le violazioni.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - CAROTENUTO [OSCURATO:PERSONA] deducendo violazione di legge e vizio di motivazione .

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti.

Ed invero, il giudice della esecuzione ha compiutamente esaminato i profili dei fatti oggetto di giudizio, non ravvisando concreti indicatori di ricorrenza della comune ideazione tra le diverse condotte e la critica si risolve in una richiesta di rivalutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 27 ottobre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; (47 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 7 marzo 2022 la Corte di Appello di Napoli ha respinto l'istanza avanzata da CAROTENUTO [OSCURATO:PERSONA] tesa ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato in relazione ai fatti oggetto di distinte decisioni irrevocabili, indicate nell'istanza. In motivazione, la Corte osserva che dall‘ letturgt delle sentenze sopra indicate non emerge alcun elemento che possa far ritenere í fatti di cui alle sentenze sopra indicate, oggetto di un medesimo disegno criminoso, essendo insufficiente a tal fine la mera omogeneità delle norme violate, non soccorrendo nemmeno una significativa ed effettiva vicinanza temporale tra le violazioni. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - CAROTENUTO [OSCURATO:PERSONA] deducendo violazione di legge e vizio di motivazione . 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Ed invero, il giudice della esecuzione ha compiutamente esaminato i profili dei fatti oggetto di giudizio, non ravvisando concreti indicatori di ricorrenza della comune ideazione tra le diverse condotte e la critica si risolve in una richiesta di rivalutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 27 ottobre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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