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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 ottobre 2020

Cassazione n. 37401/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI MILANOc/ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE nel procedimento a carico di quest'ultimo avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza pronunciata in data 15 ottobre 2020, la Corte di Appello di Milano, in sede di giudizio di rinvio disposto con sentenza della Quarta Sezione penale di questa Suprema Corte emessa il 2 luglio 2019, accoglieva l'istanza di riparazione per l'ingiusta detenzione - liquidando la somma di ottantamila euro - subita da [OSCURATO:PERSONA], in regime di custodia cautelare in carcere e domiciliare, in quanto gravemente indiziato del reato di cui all'art. 317 cod. pen., avendo il direttore generale del Comune di [OSCURATO:PERSONA] (Bertoli) indotto l'imprenditore Caltagirone a sostituire il professionista già incaricato Portoghese con quello di suo gradimento (Sarno), quale condizione per l'approvazione di una variante edilizia.

2. Avverso la decisione propone ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Milano, che ha lamentato erronea applicazione della legge penale, nonchè vizio di motivazione, per sua mancanza ed illogicità, avendo ritenuto una mera colpa lieve il mendacio del Sarno in ordine alle circostanze della nascita del suo rapporto personale con il committente Caltagirone, senza considerare la rilevanza del mendacio nel procedimento di riparazione per ingiusta detenzione.

I giudici di appello non avrebbero adeguatamente valutato i contenuti dichiarativi delle intercettazioni ed avrebbero trascurato una analisi mirata della condotta posta in essere dal Sarno.

3. Anche l'Avvocatura dello Stato propone ricorso per Cassazione, deducendo due motivi con i quali si lamenta sia il vizio di motivazione, che la violazione di legge in riferimento all'art. 314 cod. proc. pen. 2.1.

In particolare si lamenta la carenza e contraddittorietà della motivazione che sovrappone le argomentazioni poste a fondamento del provvedimento di archiviazione del procedimento penale, fondato sul criterio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, pur avendo dato atto del mendacio del Sarno in sede di interrogatorio, laddove lo stesso non aveva chiarito né i contenuti delle conversazioni telefoniche intercettate, né i significati delle denominazioni dei file cancellati rinvenuti nel computer nel corso della perquisiziode, né le ragioni della predisposizione di tre bozze di un progetto che non gli era ancora stato affidato.

2.2. Si lamenta, inoltre, l'errata applicazione dell'art. 314 cod. proc. pen., laddove i giudici di appello hanno ritenuto essenziali le ragioni della disposta archiviazione, poste a base della decisione qui impugnata, in evidente contrasto con i principi della giurisprudenza di legittimità in ordine al fondamento del diritto alla riparazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono fondati.

L'ordinanza impugnata non si è attenuta ai principi giurisprudenziali affermati in materia e al dettato dell'ad 314 c.p.p.

La sentenza di annullamento della Corte di Cassazione, aveva disposto il rinvio per nuovo giudizio evidenziando grave illogicità della precedente decisione, laddove erano state individuate le condotte gravemente colpose in alcune scelte di tipo professionale, quali quella di avere subordinato l'accettazione dell'incarico alla condivisione con altro professionista, da sole non idonee ad influire sulla genesi e sul mantenimento della misura cautelare.

L'ordinanza emessa in sede di rinvio, di contro, si è conformata alle ragioni del decreto di archiviazione, senza tenere conto degli arresti giurisprudenziali che rappresentano le linee guida della valutazione del comportamento del soggetto sottoposto ad indagine che sia stato destinatario di una misura cautelare e che vanti l'ottenimento della riparazione per ingiusta detenzione.

2. Si deve rammentare che la giurisprudenza di legittimità in tema di riparazione per ingiusta detenzione, ha ritenuto che la condotta dell'indagato che, in sede di interrogatorio, si avvalga della facoltà di non rispondere, pur costituendo esercizio del diritto di difesa, può assumere rilievo ai fini dell'accertamento della sussistenza della condizione ostativa del dolo o della colpa grave qualora l'interessato non abbia riferito circostanze, ignote agli inquirenti, utili ad attribuire un diverso significato agli elementi posti a fondamento del provvedimento cautelare (cfr. Sez. 4, n. 25252 del 20/05/2016, [OSCURATO:PERSONA] ed altro, Rv. 267393; Sez. 3, n. 29967 del 02/04/2014, Bertuccini, Rv. 259941; Sez. 3, n. 44090 del 09/11/2011, Messina e altro, Rv. 251325), precisando anche che in tali casi il giudice della riparazione deve accertare, innanzitutto, quali siano gli elementi taciuti o falsamente rappresentati, in ordine ai quali per l'indagato vi é un onere di rappresentazione ed allegazione non potendo tali elementi ritenersi assiomaticamente o in via del tutto ipotetica e congetturale, e deve, poi, valutare il sinergico nesso di relazione causale tra tali circostanze e l'addebito formulato, dando motivata contezza di come esse abbiano influito, concausalmente, nel mantenimento dello stato detentivo (si veda Sez. 4, n. 18711 del 15/02/2006, Carpito, Rv. 234585).3.

Nel caso di specie, la Corte di appello ha innanzitutto trascurato il principio consolidato in base al quale nel giudizio avente ad oggetto la riparazione per ingiusta detenzione, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, può darsi rilievo agli stessi fatti accertati nel giudizio penale di cognizione, senza che rilevi che quest'ultimo si sia definito con l'assoluzione dell'imputato sulla base degli stessi elementi posti a fondamento del provvedimento applicativo della misura cautelare, trattandosi di un'evenienza fisiologicamente correlata alle diverse regole di giudizio applicabili nella fase cautelare e in quella di merito, valendo soltanto in quest'ultima il criterio dell' aldilà ogni ragionevole dubbio (così, di recente, Sez.4, n. 2145 del 13/01/2021, Calzaretta, Rv. 280246 - 01).

4. Inoltre i giudici milanesi non hanno esaminato in sede di rinvio elementi diversi da quelli raggiunti dalla precedente sentenza di annullamento, senza valutare se le circostanze che avrebbero potuto essere rese note dal medesimo in sede di interrogatorio di garanzia, avrebbero avuto una concreta, anche se minima, influenza causale sull'esito dell'indagine e quindi sul suo stato cautelare.

4.1. Giova sul punto rilevare che il diritto al silenzio rappresenta una estrinsecazione della libertà di autodeterminazione dell'accusato costituzionalmente garantita, che trova nel principio del nemo tenetur se detegere la sua massima espressione, e pertanto l'imputato ben può decidere di non fornire chiarimenti, ma di certo, il silenzio ed il rifiuto di fornire spiegazioni alternative rispetto alla ipotesi accusatoria possono assumere rilevanza in sede di valutazione del contegno processuale dell'accusato, ed a certe condizioni persino valore di argomento di prova (Sez. 1, n. 2653 del 26/10/2011, dep. 23/01/2012, M., Rv. 251828 - 01; Sez. 3, n. 43254 del 19/09/2019 C., Rv. 277259 - 01).

4.2. Più recentemente è stato precisato che in tema di equa riparazione per l'ingiusta detenzione, la condotta dell'indagato che, in sede di interrogatorio, si avvalga della facoltà di non rispondere, pur costituendo esercizio del diritto di difesa, può assumere rilievo ai fini dell'accertamento della sussistenza della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, poiché è onere dell'interessato apportare immediati contributi o riferire circostanze che avrebbero indotto l'[OSCURATO:PERSONA] ad attribuire un diverso significato agli elementi posti a fondamento del provvedimento cautelare (così Sez. 4, n. 24439 del 27/04/2018, Stamatopoulou, Rv. 273744 - 01).5.

Tale valutazione risulta del tutto omessa, mentre sarebbe stata indispensabile alla luce degli elementi indiziari costituiti dal linguaggio criptico contenuto nei documenti rinvenuti all'esito della perquisizione.

Pertanto è necessario annullare l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Milano affinchè, in applicazione dei principi di diritto sopramenzionati, proceda ad una nuova valutazione.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Milano.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI MILANOc/ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE nel procedimento a carico di quest'ultimo avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza pronunciata in data 15 ottobre 2020, la Corte di Appello di Milano, in sede di giudizio di rinvio disposto con sentenza della Quarta Sezione penale di questa Suprema Corte emessa il 2 luglio 2019, accoglieva l'istanza di riparazione per l'ingiusta detenzione - liquidando la somma di ottantamila euro - subita da [OSCURATO:PERSONA], in regime di custodia cautelare in carcere e domiciliare, in quanto gravemente indiziato del reato di cui all'art. 317 cod. pen., avendo il direttore generale del Comune di [OSCURATO:PERSONA] (Bertoli) indotto l'imprenditore Caltagirone a sostituire il professionista già incaricato Portoghese con quello di suo gradimento (Sarno), quale condizione per l'approvazione di una variante edilizia. 2. Avverso la decisione propone ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Milano, che ha lamentato erronea applicazione della legge penale, nonchè vizio di motivazione, per sua mancanza ed illogicità, avendo ritenuto una mera colpa lieve il mendacio del Sarno in ordine alle circostanze della nascita del suo rapporto personale con il committente Caltagirone, senza considerare la rilevanza del mendacio nel procedimento di riparazione per ingiusta detenzione. I giudici di appello non avrebbero adeguatamente valutato i contenuti dichiarativi delle intercettazioni ed avrebbero trascurato una analisi mirata della condotta posta in essere dal Sarno. 3. Anche l'Avvocatura dello Stato propone ricorso per Cassazione, deducendo due motivi con i quali si lamenta sia il vizio di motivazione, che la violazione di legge in riferimento all'art. 314 cod. proc. pen. 2.1. In particolare si lamenta la carenza e contraddittorietà della motivazione che sovrappone le argomentazioni poste a fondamento del provvedimento di archiviazione del procedimento penale, fondato sul criterio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, pur avendo dato atto del mendacio del Sarno in sede di interrogatorio, laddove lo stesso non aveva chiarito né i contenuti delle conversazioni telefoniche intercettate, né i significati delle denominazioni dei file cancellati rinvenuti nel computer nel corso della perquisiziode, né le ragioni della predisposizione di tre bozze di un progetto che non gli era ancora stato affidato. 2.2. Si lamenta, inoltre, l'errata applicazione dell'art. 314 cod. proc. pen., laddove i giudici di appello hanno ritenuto essenziali le ragioni della disposta archiviazione, poste a base della decisione qui impugnata, in evidente contrasto con i principi della giurisprudenza di legittimità in ordine al fondamento del diritto alla riparazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono fondati. L'ordinanza impugnata non si è attenuta ai principi giurisprudenziali affermati in materia e al dettato dell'ad 314 c.p.p. La sentenza di annullamento della Corte di Cassazione, aveva disposto il rinvio per nuovo giudizio evidenziando grave illogicità della precedente decisione, laddove erano state individuate le condotte gravemente colpose in alcune scelte di tipo professionale, quali quella di avere subordinato l'accettazione dell'incarico alla condivisione con altro professionista, da sole non idonee ad influire sulla genesi e sul mantenimento della misura cautelare. L'ordinanza emessa in sede di rinvio, di contro, si è conformata alle ragioni del decreto di archiviazione, senza tenere conto degli arresti giurisprudenziali che rappresentano le linee guida della valutazione del comportamento del soggetto sottoposto ad indagine che sia stato destinatario di una misura cautelare e che vanti l'ottenimento della riparazione per ingiusta detenzione. 2. Si deve rammentare che la giurisprudenza di legittimità in tema di riparazione per ingiusta detenzione, ha ritenuto che la condotta dell'indagato che, in sede di interrogatorio, si avvalga della facoltà di non rispondere, pur costituendo esercizio del diritto di difesa, può assumere rilievo ai fini dell'accertamento della sussistenza della condizione ostativa del dolo o della colpa grave qualora l'interessato non abbia riferito circostanze, ignote agli inquirenti, utili ad attribuire un diverso significato agli elementi posti a fondamento del provvedimento cautelare (cfr. Sez. 4, n. 25252 del 20/05/2016, [OSCURATO:PERSONA] ed altro, Rv. 267393; Sez. 3, n. 29967 del 02/04/2014, Bertuccini, Rv. 259941; Sez. 3, n. 44090 del 09/11/2011, Messina e altro, Rv. 251325), precisando anche che in tali casi il giudice della riparazione deve accertare, innanzitutto, quali siano gli elementi taciuti o falsamente rappresentati, in ordine ai quali per l'indagato vi é un onere di rappresentazione ed allegazione non potendo tali elementi ritenersi assiomaticamente o in via del tutto ipotetica e congetturale, e deve, poi, valutare il sinergico nesso di relazione causale tra tali circostanze e l'addebito formulato, dando motivata contezza di come esse abbiano influito, concausalmente, nel mantenimento dello stato detentivo (si veda Sez. 4, n. 18711 del 15/02/2006, Carpito, Rv. 234585).3. Nel caso di specie, la Corte di appello ha innanzitutto trascurato il principio consolidato in base al quale nel giudizio avente ad oggetto la riparazione per ingiusta detenzione, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, può darsi rilievo agli stessi fatti accertati nel giudizio penale di cognizione, senza che rilevi che quest'ultimo si sia definito con l'assoluzione dell'imputato sulla base degli stessi elementi posti a fondamento del provvedimento applicativo della misura cautelare, trattandosi di un'evenienza fisiologicamente correlata alle diverse regole di giudizio applicabili nella fase cautelare e in quella di merito, valendo soltanto in quest'ultima il criterio dell' aldilà ogni ragionevole dubbio (così, di recente, Sez.4, n. 2145 del 13/01/2021, Calzaretta, Rv. 280246 - 01). 4. Inoltre i giudici milanesi non hanno esaminato in sede di rinvio elementi diversi da quelli raggiunti dalla precedente sentenza di annullamento, senza valutare se le circostanze che avrebbero potuto essere rese note dal medesimo in sede di interrogatorio di garanzia, avrebbero avuto una concreta, anche se minima, influenza causale sull'esito dell'indagine e quindi sul suo stato cautelare. 4.1. Giova sul punto rilevare che il diritto al silenzio rappresenta una estrinsecazione della libertà di autodeterminazione dell'accusato costituzionalmente garantita, che trova nel principio del nemo tenetur se detegere la sua massima espressione, e pertanto l'imputato ben può decidere di non fornire chiarimenti, ma di certo, il silenzio ed il rifiuto di fornire spiegazioni alternative rispetto alla ipotesi accusatoria possono assumere rilevanza in sede di valutazione del contegno processuale dell'accusato, ed a certe condizioni persino valore di argomento di prova (Sez. 1, n. 2653 del 26/10/2011, dep. 23/01/2012, M., Rv. 251828 - 01; Sez. 3, n. 43254 del 19/09/2019 C., Rv. 277259 - 01). 4.2. Più recentemente è stato precisato che in tema di equa riparazione per l'ingiusta detenzione, la condotta dell'indagato che, in sede di interrogatorio, si avvalga della facoltà di non rispondere, pur costituendo esercizio del diritto di difesa, può assumere rilievo ai fini dell'accertamento della sussistenza della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, poiché è onere dell'interessato apportare immediati contributi o riferire circostanze che avrebbero indotto l'[OSCURATO:PERSONA] ad attribuire un diverso significato agli elementi posti a fondamento del provvedimento cautelare (così Sez. 4, n. 24439 del 27/04/2018, Stamatopoulou, Rv. 273744 - 01).5. Tale valutazione risulta del tutto omessa, mentre sarebbe stata indispensabile alla luce degli elementi indiziari costituiti dal linguaggio criptico contenuto nei documenti rinvenuti all'esito della perquisizione. Pertanto è necessario annullare l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Milano affinchè, in applicazione dei principi di diritto sopramenzionati, proceda ad una nuova valutazione. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Milano. Così dec
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