CassazionedecretoSezione 2Decisione del 12 aprile 2021
Cassazione n. 10380/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di ROVIGOletti gli atti e il ricorso, trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale del riesame di Rovigo ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP di Rovigo con ordinanza 12 aprile 2021 avente ad oggetto compendio immobiliare. 2. Propone ricorso per cassazione PAOLELLA Ferdinando nella qualità di legale rappresentante della società in epigrafe, qualificata come terza interessata di buona fede, articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli articoli 1321, 1470 e 1147 cod civ in conseguenza dell'intervenuto acquisto in buona fede da parte della società ricorrente. 2.2. Violazione di legge in conseguenza della mancanza di motivazione in relazione alla condizione di buona fede in capo alla società di cui i beni sono stati sottoposti a sequestro. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'articolo 321 codice di procedura penale e all'articolo 671 codice di procedura penale in difetto del requisito del periculum in mora. 2.4. Successivamente, con memoria 31 gennaio 2022, il ricorrente e il difensore hanno comunicato la rinuncia al ricorso senza nulla specificare in ordine ai motivi. [OSCURATO:PERSONA] 1. La proposta rinuncia determina l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'articolo 591 cod. proc. pen. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, per la parte privata ricorrente, la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro mille: infatti, l'art. 616 c.p.p. non distingue tra le varie cause di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria in esso prevista deve essere inflitta non solo nel caso di inammissibilità dichiarata ex art. 606 c.p.p., comma 3, ma anche nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art. 591 c.p.p., tra cui è ricompreso il caso della rinuncia all'impugnazione in particolar modo allorché non vi sia alcuna specificazione in ordine ai motivi. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2021 [OSCURATO:PERSONA] 'bere estenso