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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 ottobre 2025

Cassazione n. 05288/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto la Corte ha dato conto del fatto che la condotta minacciosa ed aggressiva di tipo oppositivo non avrebbe potuto trovare una giustificazione in una illegittima perquisizione, essendosi proceduto a verifica di carattere preventivo, a fronte di un precedente anche in materia di stupefacenti, ai sensi dell'art. 103 d.P.R. 309 del 1990, ed essendo stata poi formulata contestazione di violazione al codice della strada, di per sé soggetto ad autonoma opposizione nelle forme di legge; Ritenuto che il secondo motivo è parimenti del tutto infondato, in quanto la recidiva reiterata non presuppone precedente condanna a sua volta aggravata dalla recidiva (Se.

U, n. 32318 del 30/03/2023, Sabbatini, Rv. 284878 - 01) e in quanto la Corte ha comunque formulato il giudizio circa la maggiore pericolosità sintomaticamente ricollegabile al nuovo reato alla luce dei precedenti; Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 ottobre 2025 Il Consigliere es nsore I residen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto la Corte ha dato conto del fatto che la condotta minacciosa ed aggressiva di tipo oppositivo non avrebbe potuto trovare una giustificazione in una illegittima perquisizione, essendosi proceduto a verifica di carattere preventivo, a fronte di un precedente anche in materia di stupefacenti, ai sensi dell'art. 103 d.P.R. 309 del 1990, ed essendo stata poi formulata contestazione di violazione al codice della strada, di per sé soggetto ad autonoma opposizione nelle forme di legge; Ritenuto che il secondo motivo è parimenti del tutto infondato, in quanto la recidiva reiterata non presuppone precedente condanna a sua volta aggravata dalla recidiva (Se. U, n. 32318 del 30/03/2023, Sabbatini, Rv. 284878 - 01) e in quanto la Corte ha comunque formulato il giudizio circa la maggiore pericolosità sintomaticamente ricollegabile al nuovo reato alla luce dei precedenti; Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2025 Il Consigliere es nsore I residen
Sentenza Cassazione n. 05288/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris