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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 marzo 2025

Cassazione n. 12989/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARAN -r( dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 7-1 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che dec uce la violazione di legge in ordine all'affermazione della responsabilità per il reate di cui all'art. 7

I. 26/2019 d.l. 4 del 2019 essendo intervenuta l'abrogazione del rato, è manifestamente infondato.

Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l'art. 1, comma 318, L. n. 197 del 2022 ha disposto l'abrogazione degli artt. da 1 a 13 del citato d.l. n. 4 del 2019, e, quindi, anche della disposizione dell'art. 7 che cc n :eneva la sanzione penale per chi abbia indebitamente conseguito il beneficio ecDnomico previsto dalla medesima legge, che è stata abrogata con effetti decorrent al 10 gennaio 2024.

Sebbene la Legge di Bilancio n. 197 del 2022 sia entrata in 'rigore, anche per quanto attiene al ricordato comma 318, già alla data del 10 gennaici 2023, la concreta efficacia dell'effetto abrogativo, previsto dalla disposizione in esEll le, era decorrente dal 10 gennaio 2024, con la conseguente perdurante applicuzione, trattandosi di disposizione ancora in vigore, del citato art. 7 e degli effetti pelali da esso previsti.

Peraltro, prima dell'indicata data, il legislatore è intervenuto con il d.l. 4 maggio 2023 n. 48, recante "misure urgenti per l'inclusione e l'accesso al inondo del lavoro", conv., con modif. con I. 3 luglio 2023 n. 85.

Dopo aver riproposto, all'art. 8, commi 1 e 2, previsioni incriminatrici per le false od omesse comuni:azioni concernenti l'ottenimento o il mantenimento dei nuovi benefici economici i: revisti dagli artt. 3 e 12 della legge, previsioni sostanzialmente identiche a quelle già contenute nell'art. 7, commi 1 e 2, d.l. 4/2019 con riguardo al reddito di citta lanza, l'art. 13, comma 3, d.l. 48/2023, collocato tra le disposizioni transitorie e finali, ha previsto che «al beneficio di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 19, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 7 del medesimo l'creto- legge, vigenti alla data in cui il beneficio è stato concesso, per i fatti COMME!! si fino al 31 dicembre 2023», sicchè non si è verificato alcun effetto abrogativo della norma penale (Sez. 3, n. 7541 del 24/01/2024, Rv. 285964 - 01).

Ritenuto che il secondo motivo di ricorso che deduce la violazione di legge per l'omessa assunzione di una prova decisiva e l'omessa rinnovazione dell'istr Attoria dibattimentale è inammissibile perché non devoluta nei motivi di impugnazione.

Ritenuto che il terzo motivo di ricorso che contesta il vizio di motivezione è inammissibile perché generico essendo privo di riferimenti al caso in esame, e non svolge alcuna critica specifica alla sentenza impugnata, lamentando in via (fi: I tutto assertiva il vizio di logicità della motivazione.

Rilevato c)é pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibill.!, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sommzi li euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del e. spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 14/03/2025 [OSCURATO:PERSONA] • 75..

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARAN -r( dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 7-1 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che dec uce la violazione di legge in ordine all'affermazione della responsabilità per il reate di cui all'art. 7 I. 26/2019 d.l. 4 del 2019 essendo intervenuta l'abrogazione del rato, è manifestamente infondato. Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l'art. 1, comma 318, L. n. 197 del 2022 ha disposto l'abrogazione degli artt. da 1 a 13 del citato d.l. n. 4 del 2019, e, quindi, anche della disposizione dell'art. 7 che cc n :eneva la sanzione penale per chi abbia indebitamente conseguito il beneficio ecDnomico previsto dalla medesima legge, che è stata abrogata con effetti decorrent al 10 gennaio 2024. Sebbene la Legge di Bilancio n. 197 del 2022 sia entrata in 'rigore, anche per quanto attiene al ricordato comma 318, già alla data del 10 gennaici 2023, la concreta efficacia dell'effetto abrogativo, previsto dalla disposizione in esEll le, era decorrente dal 10 gennaio 2024, con la conseguente perdurante applicuzione, trattandosi di disposizione ancora in vigore, del citato art. 7 e degli effetti pelali da esso previsti. Peraltro, prima dell'indicata data, il legislatore è intervenuto con il d.l. 4 maggio 2023 n. 48, recante "misure urgenti per l'inclusione e l'accesso al inondo del lavoro", conv., con modif. con I. 3 luglio 2023 n. 85. Dopo aver riproposto, all'art. 8, commi 1 e 2, previsioni incriminatrici per le false od omesse comuni:azioni concernenti l'ottenimento o il mantenimento dei nuovi benefici economici i: revisti dagli artt. 3 e 12 della legge, previsioni sostanzialmente identiche a quelle già contenute nell'art. 7, commi 1 e 2, d.l. 4/2019 con riguardo al reddito di citta lanza, l'art. 13, comma 3, d.l. 48/2023, collocato tra le disposizioni transitorie e finali, ha previsto che «al beneficio di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 19, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 7 del medesimo l'creto- legge, vigenti alla data in cui il beneficio è stato concesso, per i fatti COMME!! si fino al 31 dicembre 2023», sicchè non si è verificato alcun effetto abrogativo della norma penale (Sez. 3, n. 7541 del 24/01/2024, Rv. 285964 - 01). Ritenuto che il secondo motivo di ricorso che deduce la violazione di legge per l'omessa assunzione di una prova decisiva e l'omessa rinnovazione dell'istr Attoria dibattimentale è inammissibile perché non devoluta nei motivi di impugnazione. Ritenuto che il terzo motivo di ricorso che contesta il vizio di motivezione è inammissibile perché generico essendo privo di riferimenti al caso in esame, e non svolge alcuna critica specifica alla sentenza impugnata, lamentando in via (fi: I tutto assertiva il vizio di logicità della motivazione. Rilevato c)é pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibill.!, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sommzi li euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del e. spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14/03/2025 [OSCURATO:PERSONA] • 75..
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