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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 maggio 2026

Cassazione n. 15498/2026

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pro tempore, rappresentata e difesadall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], come in atti domiciliata,RICORRENTE[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], come inCONTRORICORRENTEavverso le sentenze n. 121/22 e n. 122/22 della CommissioneTributaria Regionale del Friuli-[OSCURATO:PERSONA], pubblicate in data8 giugno 2022.Udita la relazione svolta dal Consigliere designato, dott.Numero registro generale 2324/2023Numero sezionale 3777/2026Numero di raccolta generale 15498/2026Data pubblicazione 21/05/20261.

Con le sentenze in epigrafe indicate la CommissioneTributaria Regionale del Friuli-[OSCURATO:PERSONA] ha accolto gliappelli della [OSCURATO:SOCIETA]., società concessionaria per il Comune diPalmanova (UD), avverso le sentenze n. 56/18 e n. 132/20della [OSCURATO:PERSONA] di Udine, con le qualierano stati accolti i ricorsi proposti dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.avverso gli avvisi di accertamento n. 49, annualità 2016, e n.32, annualità 2018, aventi ad oggetto l’imposta sulla pubblicitàdovuta per due scritte non luminose poste in aderenza dellapalazzina adibita a centro servizi di sua proprietà, ubicata inprossimità del casello autostradale di Palmanova.2. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto ricorso percassazione avverso le suddette sentenze, affidandonel’accoglimento ad un unico motivo di impugnazione.3.

La [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito, depositando controricorso e,successivamente, memoria, concludendo per la reiezione delleavverse argomentazioni e richieste.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Occorre rilevare, innanzi tutto, l’ammissibilità del ricorsoproposto cumulativamente avverso le due sentenze testéindicate.A tal proposito, giova rammentare che la possibilità diimpugnare, con un unico atto, più sentenze diverse è statariconosciuta, da questa Corte, nel caso in cui le sentenze o iprovvedimenti impugnati siano pronunciati non solo tra lemedesime parti, ma anche nell’ambito del medesimoprocedimento, ancorché in diversi gradi o fasi, come nel caso:di sentenza non definitiva oggetto di riserva di impugnazione edi successiva sentenza definitiva; di sentenza oggetto diNumero registro generale 2324/2023Numero sezionale 3777/2026Numero di raccolta generale 15498/2026Data pubblicazione 21/05/2026revocazione e di sentenza conclusiva del giudizio direvocazione; di sentenza di rinvio e di sentenza di rigettodell’istanza di revocazione, allorché le due impugnazioni sianorivolte contro capi identici o almeno connessi delle duepronunce; di sentenze di grado diverso pronunciate nellamedesima causa, che investano l’una il merito e l’altra unaquestione pregiudiziale (cfr. Cass. n. 16861/13, Cass. n.19470/14, Cass. n. 33895/19 e Cass. n.21783/22).Per il processo tributario, in particolare, è stata ammessa lapossibilità del ricorso cumulativo avverso sentenze emesse inprocedimenti diversi, allorché essi non solo attengano almedesimo rapporto giuridico di imposta (pur riguardandosituazioni giuridiche formalmente distinte in quanto riferite adiverse annualità), ma dipendano, per intero, dalla soluzione diuna identica questione di diritto comune a tutte le cause ed inipotesi suscettibile di dare vita ad un giudicato, rilevabiled’ufficio, in tutte le cause relative al medesimo rapportod’imposta (cfr. Cass., sez. un., n. 3692/09, Cass. n. 11186/10,Cass. n. 8075/13, Cass. n. 4595/17 e Cass. n. 11949/23).2.

Il ricorso, passando al merito della controversia, non èfondato e, in quanto tale, non merita accoglimento.3.

Con l’unico motivo addotto a sostegno dell’impugnazionela ricorrente ha denunciato la violazione o falsa applicazionedegli artt. 5 e 17 d.lgs. n. 507 del 1993, per carenza delpresupposto impositivo, non avendo le insegne assoggettate atassazione natura pubblicitaria, tenuto conto della sua qualitàdi monopolista indiretto, mancando in radice lo scopo dipromuovere la domanda di beni o servizi o di migliorare la suaimmagine.4.

Il motivo è infondato.Numero registro generale 2324/2023Numero sezionale 3777/2026Numero di raccolta generale 15498/2026Data pubblicazione 21/05/20264.1.

L’art. 12 d.lgs. n. 507 del 1993 prevede, in terminigenerali, che le insegne siano assoggettate ad imposta,essendo, dunque, astrattamente idonee ad assolvere ad unafunzione pubblicitaria, salvo che ricorrano le ipotesi di esonerodisciplinate dall’art. 17, commi 1 ed 1-bis, d.lgs. n. 507 del1993, non ricorrenti nella vicenda in esame, trattandosi diinsegne -collocate su un edificio adibito a centro-servizi- aventidimensioni superiori a cinque metri quadrati (cfr., al riguardo,le sentenza impugnate).L’art. 5 d.lgs. n. 507 del 1993, invece, individua ilpresupposto impositivo, ravvisabile al cospetto di messaggidiffusi nell’esercizio di una attività economica allo scopo dipromuovere la domanda di beni o servizi o di migliorarel’immagine del soggetto pubblicizzato.E’ stato affermato, a tal proposito, che la norma correlal’assoggettabilità ad imposizione di qualunque messaggiopubblicitario attuato “attraverso forme di comunicazione visiveo acustiche”, siccome espressivo di capacità contributiva, tuttele volte in cui l’uso del segno distintivo dell’impresa o delprodotto, qual è anche l’insegna, oltre alla ragione sociale, almarchio, ecc., travalichi la mera finalità distintiva -che è quelladi permettere al consumatore, orientandone le scelte, diriconoscere i prodotti o servizi offerti rispetto a quelli degli altrioperatori di mercato- per il luogo (pubblico, aperto o esposto alpubblico) dove esso è situato, per le sue caratteristichestrutturali o per le modalità di utilizzo, in quantooggettivamente idoneo a far conoscere ad un numero indefinitodi possibili acquirenti o utenti il nome, l’attività o il prodottodell’impresa (cfr. Cass. n. 8658/15, Cass. n. 11530/18 e Cass.n. 2769/26), nonché a promuoverne o migliorarne l’immagineNumero registro generale 2324/2023Numero sezionale 3777/2026Numero di raccolta generale 15498/2026Data pubblicazione 21/05/2026(cfr. Cass. n. 17624/21 e, nello stesso senso, Cass. n.32557/25), essendo rilevante -a prescindere, quindi,dall’intento soggettivo di colui il quale ad esso ricorra (cfr.Cass. n. 31707/18 e Cass. n. 1164/26) e dall’eventualefunzione reclamistica o propagandistica che sia destinato adassolvere (cfr. Cass. n. 23383/09, Cass. n. 29089/18 e Cass.20872/25)- che il messaggio abbia l’attitudine, in rapportoall’ubicazione del mezzo ed alle sue peculiari caratteristiche, adavere un numero indefinito di destinatari, che diventano talisolo perché vengono a trovarsi in un determinato luogo (cfr.Cass. n. 27497/14, Cass. n. 6714/17 e Cass. n. 20818/25).4.2.

Ebbene, in questa prospettiva, la circostanza sulla qualeè imperniato il motivo de quo -e, cioè, il fatto di essere lacontribuente in una situazione di “monopolio indiretto”, persvolgere il servizio su concessione e senza concorrenza- non èdecisiva, perché la natura pubblicitaria di un messaggio nonpresuppone necessariamente -come si è accennato inprecedenza- una finalità reclamistica o propagandistica, volta asollecitare l’acquisto di beni o servizi o a preferirli a quelli dialtri operatori di mercato, ma l’attitudine alla divulgazione ed alconsolidamento della riconoscibilità del nome dell’impresa,dell’attività e dei beni o servizi che offre, diffondendone lanotorietà nel pubblico e migliorandone l’immagine, fermorestando che, al fine di intravedere la suddetta natura, non èindispensabile una comparazione tra beni o servizi, potendo ilmessaggio anche essere meramente diretto a sollecitare lafruizione di determinati beni o servizi rispetto all’alternativa,per i potenziali consumatori, di non fruirne.Né rileva l’ulteriore circostanza allegata dalla ricorrente,inerente alla sua natura di “organismo di diritto pubblico”, nonNumero registro generale 2324/2023Numero sezionale 3777/2026Numero di raccolta generale 15498/2026Data pubblicazione 21/05/2026solo perché, sul piano processuale, la questione non è statamai posta nel corso dei giudizi di merito, non essendoci alcunriferimento ad essa nemmeno nelle sentenze emesse daigiudici di prossimità e non essendo stato specificato, in ognicaso, se e quando sia stata veicolata nel vaso processuale, inviolazione del principio di specificità e, soprattutto, diautosufficienza, ma anche perché, sul piano sostanziale, sitratta di un soggetto esercente attività economica, nella formadi società di capitali, operante sul mercato.L’art. 6 d.lgs. n. 507 del 1993, che definisce il soggettopassivo d’imposta, non pone, del resto, alcuna esclusione sullabase della natura e della qualità del contribuente, sempre che,ovviamente, sia configurabile un messaggio pubblicitario e,cioè, che il mezzo utilizzato abbia le caratteristicheprecedentemente menzionate e sia finalizzato, quindi, alrichiamo dell’attenzione del pubblico sui beni o servizi offerti oa migliorare l’immagine di chi li offre e sia potenzialmenteidoneo ad incrementare il risultato positivo dell’attivitàd’impresa (che, nel caso di specie, è indubitabilmenteesercitata), in quanto strettamente correlato ad un vantaggioimmediato e diretto per il beneficiario, in relazione allarisonanza che il suddetto messaggio sia suscettibile di averenella platea dei consumatori (cfr. Cass. n. 9696/22).5.

Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, ilricorso deve essere rigettato.6.

Le spese di lite conseguono alla soccombenza e sonoliquidate in dispositivo.7.

Il rigetto del ricorso impone, ai sensi dell’art. 13, comma1-quater, d.P.R. n. 115 del 2012, come integrato dall’art. 1,comma 17, legge n. 228 del 2012, entrata in vigore in data 31Numero registro generale 2324/2023Numero sezionale 3777/2026Numero di raccolta generale 15498/2026Data pubblicazione 21/05/2026gennaio 2013, di dare atto della sussistenza dei presuppostirichiesti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla refusione,in favore della controricorrente, delle spese di lite, che liquidain euro 1.800,00 per compensi ed in euro 200,00 per esborsi,oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del15% ed altri accessori di legge; dà atto della sussistenza deipresupposti di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115del 2002, ai fini del versamento, da parte della ricorrente, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per la proposta impugnazione, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30 aprile2026.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pro tempore, rappresentata e difesadall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], come in atti domiciliata,RICORRENTE[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], come inCONTRORICORRENTEavverso le sentenze n. 121/22 e n. 122/22 della CommissioneTributaria Regionale del Friuli-[OSCURATO:PERSONA], pubblicate in data8 giugno 2022.Udita la relazione svolta dal Consigliere designato, dott.Numero registro generale 2324/2023Numero sezionale 3777/2026Numero di raccolta generale 15498/2026Data pubblicazione 21/05/20261. Con le sentenze in epigrafe indicate la CommissioneTributaria Regionale del Friuli-[OSCURATO:PERSONA] ha accolto gliappelli della [OSCURATO:SOCIETA]., società concessionaria per il Comune diPalmanova (UD), avverso le sentenze n. 56/18 e n. 132/20della [OSCURATO:PERSONA] di Udine, con le qualierano stati accolti i ricorsi proposti dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.avverso gli avvisi di accertamento n. 49, annualità 2016, e n.32, annualità 2018, aventi ad oggetto l’imposta sulla pubblicitàdovuta per due scritte non luminose poste in aderenza dellapalazzina adibita a centro servizi di sua proprietà, ubicata inprossimità del casello autostradale di Palmanova.2. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto ricorso percassazione avverso le suddette sentenze, affidandonel’accoglimento ad un unico motivo di impugnazione.3. La [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito, depositando controricorso e,successivamente, memoria, concludendo per la reiezione delleavverse argomentazioni e richieste.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Occorre rilevare, innanzi tutto, l’ammissibilità del ricorsoproposto cumulativamente avverso le due sentenze testéindicate.A tal proposito, giova rammentare che la possibilità diimpugnare, con un unico atto, più sentenze diverse è statariconosciuta, da questa Corte, nel caso in cui le sentenze o iprovvedimenti impugnati siano pronunciati non solo tra lemedesime parti, ma anche nell’ambito del medesimoprocedimento, ancorché in diversi gradi o fasi, come nel caso:di sentenza non definitiva oggetto di riserva di impugnazione edi successiva sentenza definitiva; di sentenza oggetto diNumero registro generale 2324/2023Numero sezionale 3777/2026Numero di raccolta generale 15498/2026Data pubblicazione 21/05/2026revocazione e di sentenza conclusiva del giudizio direvocazione; di sentenza di rinvio e di sentenza di rigettodell’istanza di revocazione, allorché le due impugnazioni sianorivolte contro capi identici o almeno connessi delle duepronunce; di sentenze di grado diverso pronunciate nellamedesima causa, che investano l’una il merito e l’altra unaquestione pregiudiziale (cfr. Cass. n. 16861/13, Cass. n.19470/14, Cass. n. 33895/19 e Cass. n.21783/22).Per il processo tributario, in particolare, è stata ammessa lapossibilità del ricorso cumulativo avverso sentenze emesse inprocedimenti diversi, allorché essi non solo attengano almedesimo rapporto giuridico di imposta (pur riguardandosituazioni giuridiche formalmente distinte in quanto riferite adiverse annualità), ma dipendano, per intero, dalla soluzione diuna identica questione di diritto comune a tutte le cause ed inipotesi suscettibile di dare vita ad un giudicato, rilevabiled’ufficio, in tutte le cause relative al medesimo rapportod’imposta (cfr. Cass., sez. un., n. 3692/09, Cass. n. 11186/10,Cass. n. 8075/13, Cass. n. 4595/17 e Cass. n. 11949/23).2. Il ricorso, passando al merito della controversia, non èfondato e, in quanto tale, non merita accoglimento.3. Con l’unico motivo addotto a sostegno dell’impugnazionela ricorrente ha denunciato la violazione o falsa applicazionedegli artt. 5 e 17 d.lgs. n. 507 del 1993, per carenza delpresupposto impositivo, non avendo le insegne assoggettate atassazione natura pubblicitaria, tenuto conto della sua qualitàdi monopolista indiretto, mancando in radice lo scopo dipromuovere la domanda di beni o servizi o di migliorare la suaimmagine.4. Il motivo è infondato.Numero registro generale 2324/2023Numero sezionale 3777/2026Numero di raccolta generale 15498/2026Data pubblicazione 21/05/20264.1. L’art. 12 d.lgs. n. 507 del 1993 prevede, in terminigenerali, che le insegne siano assoggettate ad imposta,essendo, dunque, astrattamente idonee ad assolvere ad unafunzione pubblicitaria, salvo che ricorrano le ipotesi di esonerodisciplinate dall’art. 17, commi 1 ed 1-bis, d.lgs. n. 507 del1993, non ricorrenti nella vicenda in esame, trattandosi diinsegne -collocate su un edificio adibito a centro-servizi- aventidimensioni superiori a cinque metri quadrati (cfr., al riguardo,le sentenza impugnate).L’art. 5 d.lgs. n. 507 del 1993, invece, individua ilpresupposto impositivo, ravvisabile al cospetto di messaggidiffusi nell’esercizio di una attività economica allo scopo dipromuovere la domanda di beni o servizi o di migliorarel’immagine del soggetto pubblicizzato.E’ stato affermato, a tal proposito, che la norma correlal’assoggettabilità ad imposizione di qualunque messaggiopubblicitario attuato “attraverso forme di comunicazione visiveo acustiche”, siccome espressivo di capacità contributiva, tuttele volte in cui l’uso del segno distintivo dell’impresa o delprodotto, qual è anche l’insegna, oltre alla ragione sociale, almarchio, ecc., travalichi la mera finalità distintiva -che è quelladi permettere al consumatore, orientandone le scelte, diriconoscere i prodotti o servizi offerti rispetto a quelli degli altrioperatori di mercato- per il luogo (pubblico, aperto o esposto alpubblico) dove esso è situato, per le sue caratteristichestrutturali o per le modalità di utilizzo, in quantooggettivamente idoneo a far conoscere ad un numero indefinitodi possibili acquirenti o utenti il nome, l’attività o il prodottodell’impresa (cfr. Cass. n. 8658/15, Cass. n. 11530/18 e Cass.n. 2769/26), nonché a promuoverne o migliorarne l’immagineNumero registro generale 2324/2023Numero sezionale 3777/2026Numero di raccolta generale 15498/2026Data pubblicazione 21/05/2026(cfr. Cass. n. 17624/21 e, nello stesso senso, Cass. n.32557/25), essendo rilevante -a prescindere, quindi,dall’intento soggettivo di colui il quale ad esso ricorra (cfr.Cass. n. 31707/18 e Cass. n. 1164/26) e dall’eventualefunzione reclamistica o propagandistica che sia destinato adassolvere (cfr. Cass. n. 23383/09, Cass. n. 29089/18 e Cass.20872/25)- che il messaggio abbia l’attitudine, in rapportoall’ubicazione del mezzo ed alle sue peculiari caratteristiche, adavere un numero indefinito di destinatari, che diventano talisolo perché vengono a trovarsi in un determinato luogo (cfr.Cass. n. 27497/14, Cass. n. 6714/17 e Cass. n. 20818/25).4.2. Ebbene, in questa prospettiva, la circostanza sulla qualeè imperniato il motivo de quo -e, cioè, il fatto di essere lacontribuente in una situazione di “monopolio indiretto”, persvolgere il servizio su concessione e senza concorrenza- non èdecisiva, perché la natura pubblicitaria di un messaggio nonpresuppone necessariamente -come si è accennato inprecedenza- una finalità reclamistica o propagandistica, volta asollecitare l’acquisto di beni o servizi o a preferirli a quelli dialtri operatori di mercato, ma l’attitudine alla divulgazione ed alconsolidamento della riconoscibilità del nome dell’impresa,dell’attività e dei beni o servizi che offre, diffondendone lanotorietà nel pubblico e migliorandone l’immagine, fermorestando che, al fine di intravedere la suddetta natura, non èindispensabile una comparazione tra beni o servizi, potendo ilmessaggio anche essere meramente diretto a sollecitare lafruizione di determinati beni o servizi rispetto all’alternativa,per i potenziali consumatori, di non fruirne.Né rileva l’ulteriore circostanza allegata dalla ricorrente,inerente alla sua natura di “organismo di diritto pubblico”, nonNumero registro generale 2324/2023Numero sezionale 3777/2026Numero di raccolta generale 15498/2026Data pubblicazione 21/05/2026solo perché, sul piano processuale, la questione non è statamai posta nel corso dei giudizi di merito, non essendoci alcunriferimento ad essa nemmeno nelle sentenze emesse daigiudici di prossimità e non essendo stato specificato, in ognicaso, se e quando sia stata veicolata nel vaso processuale, inviolazione del principio di specificità e, soprattutto, diautosufficienza, ma anche perché, sul piano sostanziale, sitratta di un soggetto esercente attività economica, nella formadi società di capitali, operante sul mercato.L’art. 6 d.lgs. n. 507 del 1993, che definisce il soggettopassivo d’imposta, non pone, del resto, alcuna esclusione sullabase della natura e della qualità del contribuente, sempre che,ovviamente, sia configurabile un messaggio pubblicitario e,cioè, che il mezzo utilizzato abbia le caratteristicheprecedentemente menzionate e sia finalizzato, quindi, alrichiamo dell’attenzione del pubblico sui beni o servizi offerti oa migliorare l’immagine di chi li offre e sia potenzialmenteidoneo ad incrementare il risultato positivo dell’attivitàd’impresa (che, nel caso di specie, è indubitabilmenteesercitata), in quanto strettamente correlato ad un vantaggioimmediato e diretto per il beneficiario, in relazione allarisonanza che il suddetto messaggio sia suscettibile di averenella platea dei consumatori (cfr. Cass. n. 9696/22).5. Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, ilricorso deve essere rigettato.6. Le spese di lite conseguono alla soccombenza e sonoliquidate in dispositivo.7. Il rigetto del ricorso impone, ai sensi dell’art. 13, comma1-quater, d.P.R. n. 115 del 2012, come integrato dall’art. 1,comma 17, legge n. 228 del 2012, entrata in vigore in data 31Numero registro generale 2324/2023Numero sezionale 3777/2026Numero di raccolta generale 15498/2026Data pubblicazione 21/05/2026gennaio 2013, di dare atto della sussistenza dei presuppostirichiesti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla refusione,in favore della controricorrente, delle spese di lite, che liquidain euro 1.800,00 per compensi ed in euro 200,00 per esborsi,oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del15% ed altri accessori di legge; dà atto della sussistenza deipresupposti di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115del 2002, ai fini del versamento, da parte della ricorrente, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per la proposta impugnazione, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30 aprile2026.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 15498/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris