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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 maggio 2026

Cassazione n. 12891/2026

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-già controricorrente-relativamente all’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n.28441/2025 depositata il 27/10/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con ordinanza n. 28441/2025 pubblicata in data 27 ottobre 2025, la Cortedi cassazione, a definizione del ricorso iscritto al n. 24884/2022 R.G., inaccoglimento del ricorso proposto dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], hacassato il provvedimento impugnato in relazione al profilo accolto, conNumero registro generale 24490/2025Numero sezionale 1123/2026Numero di raccolta generale 12891/2026Data pubblicazione 06/05/2026rinvio al Tribunale di Avellino, in persona di diverso magistrato, anche perla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.A seguito di istanza di correzione di errore materiale presentata dalricorrente, è stata disposta l’apertura del procedimento per la correzionedi errore materiale o di calcolo, con attribuzione di nuovo e autonomonumero di registro generale ed è stata fissata, ai sensi dell’art. 380-bis.1c.p.c., l’adunanza camerale di cui in epigrafe.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Dall’esame del ricorso introduttivo del giudizio di legittimità n.24884/2022 R.G. e della documentazione ad esso allegata, risulta che ilprovvedimento impugnato recava il n. cronol. 913/2022 ed era stato resoall’esito del procedimento R.G. n. 5141/2021.Al contrario, nell’intestazione dell’ordinanza della Corte, a pagina 1, inluogo del numero del provvedimento impugnato, risulta erroneamenteriportato il n. 5141/2021 che, invece, identifica il procedimento nel cuiambito esso era stato emesso.2.

Risultando evidente, alla luce di quanto precede, la sussistenza di unerrore materiale concernente le indicazioni riportate nell’intestazionedell’ordinanza n. 28441/2025, deve disporsene la correzione come dadispositivo.Poiché il presente provvedimento di correzione è redatto in formatoelettronico, la Cancelleria dovrà provvedere agli adempimenti previstidall’art. 196-quinquies, quinto comma, disp. att. c.p.c.Non deve provvedersi sulle spese del presente procedimento, avendo essonatura sostanzialmente amministrativa e non essendo configurabile inrelazione allo stesso una situazione di soccombenza ai sensi dell'art. 91c.p.c. (cfr.: Cass., Sez.

Un., n. 29432/2024; sulla natura amministrativa,cfr.: Cass. n. 16032/2025).

P.Q.MNumero registro generale 24490/2025Numero sezionale 1123/2026Numero di raccolta generale 12891/2026Data pubblicazione 06/05/2026La Corte dispone la correzione dell’ordinanza n. 28441/2025 emessa dallaCorte stessa e depositata in data 27 ottobre 2025, nel senso che,nell’intestazione, a pagina 1, laddove è scritto:«avverso ORDINANZA di TRIBUNALE AVELLINO n. 5141/2021 depositata il11/03/2022»,debba, invece, leggersi e intendersi:«avverso ORDINANZA di TRIBUNALE AVELLINO n. cronol. 913/2022depositata il 11/03/2022».Invariata la restante parte dell’ordinanza in questione.Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza giusta gli artt.288, secondo comma, ultimo inciso, c.p.c. e 196-quinquies, quintocomma, disp. att. c.p.c.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civiledella Corte di cassazione, in data 29 aprile 2026.Il PresidenteMauro Mocci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
-già controricorrente-relativamente all’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n.28441/2025 depositata il 27/10/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con ordinanza n. 28441/2025 pubblicata in data 27 ottobre 2025, la Cortedi cassazione, a definizione del ricorso iscritto al n. 24884/2022 R.G., inaccoglimento del ricorso proposto dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], hacassato il provvedimento impugnato in relazione al profilo accolto, conNumero registro generale 24490/2025Numero sezionale 1123/2026Numero di raccolta generale 12891/2026Data pubblicazione 06/05/2026rinvio al Tribunale di Avellino, in persona di diverso magistrato, anche perla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.A seguito di istanza di correzione di errore materiale presentata dalricorrente, è stata disposta l’apertura del procedimento per la correzionedi errore materiale o di calcolo, con attribuzione di nuovo e autonomonumero di registro generale ed è stata fissata, ai sensi dell’art. 380-bis.1c.p.c., l’adunanza camerale di cui in epigrafe.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Dall’esame del ricorso introduttivo del giudizio di legittimità n.24884/2022 R.G. e della documentazione ad esso allegata, risulta che ilprovvedimento impugnato recava il n. cronol. 913/2022 ed era stato resoall’esito del procedimento R.G. n. 5141/2021.Al contrario, nell’intestazione dell’ordinanza della Corte, a pagina 1, inluogo del numero del provvedimento impugnato, risulta erroneamenteriportato il n. 5141/2021 che, invece, identifica il procedimento nel cuiambito esso era stato emesso.2. Risultando evidente, alla luce di quanto precede, la sussistenza di unerrore materiale concernente le indicazioni riportate nell’intestazionedell’ordinanza n. 28441/2025, deve disporsene la correzione come dadispositivo.Poiché il presente provvedimento di correzione è redatto in formatoelettronico, la Cancelleria dovrà provvedere agli adempimenti previstidall’art. 196-quinquies, quinto comma, disp. att. c.p.c.Non deve provvedersi sulle spese del presente procedimento, avendo essonatura sostanzialmente amministrativa e non essendo configurabile inrelazione allo stesso una situazione di soccombenza ai sensi dell'art. 91c.p.c. (cfr.: Cass., Sez. Un., n. 29432/2024; sulla natura amministrativa,cfr.: Cass. n. 16032/2025). P.Q.MNumero registro generale 24490/2025Numero sezionale 1123/2026Numero di raccolta generale 12891/2026Data pubblicazione 06/05/2026La Corte dispone la correzione dell’ordinanza n. 28441/2025 emessa dallaCorte stessa e depositata in data 27 ottobre 2025, nel senso che,nell’intestazione, a pagina 1, laddove è scritto:«avverso ORDINANZA di TRIBUNALE AVELLINO n. 5141/2021 depositata il11/03/2022»,debba, invece, leggersi e intendersi:«avverso ORDINANZA di TRIBUNALE AVELLINO n. cronol. 913/2022depositata il 11/03/2022».Invariata la restante parte dell’ordinanza in questione.Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza giusta gli artt.288, secondo comma, ultimo inciso, c.p.c. e 196-quinquies, quintocomma, disp. att. c.p.c.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civiledella Corte di cassazione, in data 29 aprile 2026.Il PresidenteMauro Mocci