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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 febbraio 2023

Cassazione n. 26585/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ha confermato la condanna del predetto imputato per il reato di furto aggravato; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente denunzia violazione di legge in relazione alla mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 4, cod. pen., è manifestamente infondato in quanto, secondo la giurisprudenza di legittimità, la circostanza aggravante della destrezza sussiste quando l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla "res"; è irrilevante, a tal fine, la direzione della la condotta "destra", che si configura sia nell'ipotesi in cui la stessa investa la persona del derubato, come nel caso di borseggio, sia quando riguardi direttamente il bene sottratto che non si trovi sul soggetto passivo, ma alla sua portata e sotto la sua immediata vigilanza, anche se non a stretto contatto fisico, e lo stesso sia sorpreso da un gesto rapido e repentino di sottrazione della "res", come avvenuto nel caso di specie (cfr. tra le altre, Sez. 5, 23549 del 15/07/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279361 - 01); rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce violazione di legge in relazione alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4), è manifestamente infondato in quanto la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (cfr. tra le altre, Sez. 4, 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241 - 01); il riferimento alle condizioni economiche del soggetto passivo può venire in rilievo quale criterio sussidiario, ma solo quando il danno, pur essendo di speciale tenuità oggettiva (evenienza esclusa nel caso di specie dal giudice di merito), possa rappresentare un pregiudizio per la persona offesa, in ragione delle sue disagiate condizioni economiche (cfr. tra le altre, Sez. 5, 34310 del 19/01/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265669 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso 1'08 febbraio 2023 Il consigliere esten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ha confermato la condanna del predetto imputato per il reato di furto aggravato; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente denunzia violazione di legge in relazione alla mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 4, cod. pen., è manifestamente infondato in quanto, secondo la giurisprudenza di legittimità, la circostanza aggravante della destrezza sussiste quando l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla "res"; è irrilevante, a tal fine, la direzione della la condotta "destra", che si configura sia nell'ipotesi in cui la stessa investa la persona del derubato, come nel caso di borseggio, sia quando riguardi direttamente il bene sottratto che non si trovi sul soggetto passivo, ma alla sua portata e sotto la sua immediata vigilanza, anche se non a stretto contatto fisico, e lo stesso sia sorpreso da un gesto rapido e repentino di sottrazione della "res", come avvenuto nel caso di specie (cfr. tra le altre, Sez. 5, 23549 del 15/07/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279361 - 01); rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce violazione di legge in relazione alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4), è manifestamente infondato in quanto la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (cfr. tra le altre, Sez. 4, 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241 - 01); il riferimento alle condizioni economiche del soggetto passivo può venire in rilievo quale criterio sussidiario, ma solo quando il danno, pur essendo di speciale tenuità oggettiva (evenienza esclusa nel caso di specie dal giudice di merito), possa rappresentare un pregiudizio per la persona offesa, in ragione delle sue disagiate condizioni economiche (cfr. tra le altre, Sez. 5, 34310 del 19/01/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265669 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1'08 febbraio 2023 Il consigliere esten
Sentenza Cassazione n. 26585/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris