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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27275/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Venezia, con sentenza del 10/05/2021, parzialmente riformando la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia in data 10/02/2020, confermava la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Antonio, in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen..

Proponeva ricorso il difensore dell'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione ex art. 606, comma 1, lettera e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 133 cod. pen..

Il motivo è inammissibile.

Le doglianze difensive, non sorrette da concreta specificità e pertinenza censoria, sono riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito.

Più in particolare, la Corte territoriale, accolto il motivo di appello con il riconoscimento delle attenuanti generiche, ha rideterminato la pena irrogata dal Giudice di primo grado, ampiamente motivando in punto di dosimetria della sanzione, ritenendo che la stessa fosse congrua e proporzionata rispetto alla gravità dei fatti e al carattere non occasionale della condotta in ragione dei plurimi precedenti penali a carico dell'imputato (v. pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata).

A fronte di tale motivazione, la presente censura è inammissibile, in quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrarlo, Rv. 259142).

Ed invero, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. ed una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (v.

Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Venezia, con sentenza del 10/05/2021, parzialmente riformando la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia in data 10/02/2020, confermava la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Antonio, in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen.. Proponeva ricorso il difensore dell'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione ex art. 606, comma 1, lettera e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 133 cod. pen.. Il motivo è inammissibile. Le doglianze difensive, non sorrette da concreta specificità e pertinenza censoria, sono riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. Più in particolare, la Corte territoriale, accolto il motivo di appello con il riconoscimento delle attenuanti generiche, ha rideterminato la pena irrogata dal Giudice di primo grado, ampiamente motivando in punto di dosimetria della sanzione, ritenendo che la stessa fosse congrua e proporzionata rispetto alla gravità dei fatti e al carattere non occasionale della condotta in ragione dei plurimi precedenti penali a carico dell'imputato (v. pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata). A fronte di tale motivazione, la presente censura è inammissibile, in quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrarlo, Rv. 259142). Ed invero, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. ed una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (v. Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa del
Sentenza Cassazione n. 27275/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris