CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 maggio 2021
Cassazione n. 40773/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con ordinanza in data 20 maggio 2021, la corte di appello di Bologna rigettava l'istanza di rescissione del giudicato ex art.629 bis cod.proc.pen. avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del tribunale di Modena del 31 maggio 2019. 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il Micuccìo tramite il proprio difensore che deduceva con unico motivo ivi riassunto ex art.173 disp. att. cod.proc.pen. inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 111 costituzione, 6 CEDU, 420 ter e 629 bis cod.proc.pen. posto che il procedimento si era svolto in assenza ed all'insaputa dell'imputato non potendo valere per provare l'effettiva conoscenza l'elezione di domicilio effettuata nel verbale di identificazione del 2010 dovendosi considerare che l'udienza preliminare si era svolta sei anni dopo; inoltre dalle dichiarazioni del difensore di ufficio risultava comprovata l'ignoranza del processo da parte del ricorrente mentre alcuna comunicazione risultava effettuata all'imputato e ciò sebbene sussistessero tutti gli elementi per sospendere il processo e procedere alle ricerche ed alle rituali notificazioni. 1.3 Con parere ritualmente depositato in cancelleria il RG. chiedeva l'accoglimento del ricorso evidenziando, "la necessità che l'accusato abbia conoscenza del processo, e non soltanto dell'esistenza di un'indagine penale a suo carico, e perciò che egli sia destinatario di un 1 v provvedimento formale di "vocatio in iudicium", il quale contenga l'indicazione dell'accusa formulatagli nonché della data e del luogo di svolgimento del giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Invero, secondo l'orientamento di questa Corte di cassazione in tema di rescissione del giudicato, deve escludersi l'incolpevole mancata conoscenza del processo, con conseguente rigetto del ricorso di cui all'art. 629-bis cod. proc. pen., nel caso in cui risulti che l'imputato, pur in presenza degli avvertimenti di rito, abbia, nella fase delle indagini preliminari, dichiarato domicilio presso la propria abitazione e successivamente omesso di comunicarne la variazione a norma dell'art. 162, comma 1, cod. proc. pen., derivando da ciò una presunzione di conoscenza del processo che legittima il giudice a procedere in sua assenza, a seguito della rituale notifica della "vocatio in iudicium" presso l'originario - ed unico - domicilio indicato, dovendosi ritenere che gravino sull'imputato le conseguenze della propria consapevole e volontaria inerzia comunicativa. (Sez. 2, n. 29660 del 27/03/2019, Rv. 276972). Ancora recentemente si è ribadito che in tema di rescissione del giudicato, deve escludersi la incolpevole mancata conoscenza del processo nel caso in cui l'imputato, eletto domicilio presso il proprio luogo di lavoro ove abbia ricevuto la notifica a mani proprie di atti del procedimento sino all'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen., si sia trasferito altrove senza comunicare all'autorità procedente il mutamento di domicilio o incaricare alcuno a ritirare e comunicargli le notifiche a lui dirette, in quanto, essendosi posto nelle condizioni di non ricevere notizia del processo, ha implicitamente dimostrato di non volervi partecipare. (Sez. 2, n. 14375 del 31/03/2021, Rv. 281101). L'applicazione dei sopra esposti principi comporta affermare che a seguito dell'avvenuta elezione di domicilio da parte dei Micuccio presso la propria residenza incombeva sullo stesso l'onere di comunicare all'autorità giudiziaria lo spostamento della stessa così che, correttamente, la corte di appello riteneva l'ignoranza del processo imputabile esclusivamente all'atteggiamento gravemente colposo del ricorrente. Inoltre, tale dato veniva ritenuto comprovato a giudizio della corte di merito anche dalla irreperibilità del Micuccio, da parte del difensore, a seguito della modifica del numero di cellulare del medesimo che correttamente si valutava quale ulteriore elemento significativo della volontaria sottrazione al giudizio. Difatti il mutamento del proprio numero di riferimento è stato considerato altamente significativo del totale disinteresse rispetto allo svolgimento dell'intero procedimento e tale valutazione in quanto ancorata a precise circostanze di fatto interpretate senza alcuna illogicità ed in assenza di violazione di legge è insindacabile nel presente giudizio di legittimità. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi manifestamente infondata; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Roma, 2 novembre 2021 ILCONSIGLIEREST. t.»fynicety, IL