CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 settembre 2022
Cassazione n. 40498/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Messina che ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato previsto dall'art. 220 comma 1 L.F.; - che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la mancata concessione della circostanza attenuante prevista dall' art 62 n 4 cod. pen., è riproduttivo di profili di censura (peraltro genericamente formulati), già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pag. 2 della sentenza); - che il motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 2); - che il ricorso, quindi, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 settembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]