Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione LDecisione del 8 maggio 2025

Cassazione n. 12343/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.4808/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchécontro INPS, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), CORETTIANTONIETTA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -resistente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.1079/2019 depositata il 22/07/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno tuttavia compensate in quanto la ragione principale della proposta si fonda sull’applicazione di principi affermatisi successivamente al deposito del ricorso; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento; Così deciso in Roma,il 08/05/2025 [OSCURATO:PERSONA] 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.4808/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchécontro INPS, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), CORETTIANTONIETTA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -resistente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.1079/2019 depositata il 22/07/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno tuttavia compensate in quanto la ragione principale della proposta si fonda sull’applicazione di principi affermatisi successivamente al deposito del ricorso; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento; Così deciso in Roma,il 08/05/2025 [OSCURATO:PERSONA] 3
Decreto Cassazione n. 12343/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris