CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31671/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza del 27 aprile 2016 del Tribunale di Brindisi che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto di energia elettrica aggravato dal mezzo fraudolento e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo ed il secondo motivo del ricorso dell'imputato, con il quale egli si duole della carenza della motivazione in ordine ai motivi di appello volti a sostenere che egli non poteva aver commesso il fatto non essendo in grado di realizzare da solo l'allaccio abusivo e che, non essendo questo stato da lui realizzato, neppure può essergli applicata l'aggravante, sono inammissibili, stante la manifesta infondatezza del motivo di appello, atteso che questa Corte di cassazione ha reiteratamente affermato che risponde del reato di furto di energia elettrica, aggravato dalla violenza sulle cose, colui che si sia avvalso consapevolmente dell'allaccio abusivo alla rete di distribuzione realizzato da terzi (Sez. 5, n. 24592 del 30/04/2021, Bellafiore, Rv. 281440; Sez. 4, n. 5973 del 05/02/2020, Carlo, Rv. 278438); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci