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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 settembre 2022

Cassazione n. 04591/2023

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o la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Torino rigettava la richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza depositata in data 12.09.2022 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, con la quale era stata applicata ai predetti la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di cui agli artt. 110,81 cpv cod.pen., 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990.

2. Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale deducono erronea applicazione dell'art. 274 lett. c) cod.proc.pen. e vizio di motivazione.

Argomentano che il Tribunale, nel ritenere la sussistenza di un pericolo di reiterazione criminosa, concreto ed attuale, non aveva fatto buon governo dei principi di diritti affermati in materia dalla giurisprudenza di legittimità; in particolare, in difetto del sequestro di sostanza stupefacente e di denaro, si rendeva evidente che l'attività di spaccio era stata bloccata in fase ancora embrionale e che la stessa non era lucrosa, onde non era configurabile una previsione concreta di effettive occasioni di recidivanza.; il riferimento operato dal Tribunale ai precedenti penali degli indagati, poi, era privo di pregio, in quanto risalenti nel tempo e non specifici per uno di essi; infine, del tutto mancate era la motivazione in ordine al requisito della attualità del pericolo di reiterazione criminosa.

Chiedono, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

3. Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il provvedimento impugnato è esente da vizi di motivazione in ordine alla valutazione della sussistenza delle esigenze cautelari e, cioè, del pericolo di reiterazione criminosa.

2. Va ricordato che con l' intervento riformatore operato con legge 16 aprile 2015 n. 47, il legislatore ha prescritto che, ai fini della sussistenza dell'esigenza di natura special preventiva, il pericolo non debba essere più soltanto "concreto" ma anche "attuale" al momento in cui si procede all'adozione della misura cautelare, e come non possa desumersi "dalla gravità del titolo di reato per il quale si procede", in linea con i principi già, peraltro, espressi da questa Corte in subiecta materia (Sez. 5, n. 35265 del 12/03/2013) e -ex plurimis, Sez. 4, 11/06/2015, Rv. 263871; Sez. 6, 26/11/2014, Rv. 261670; Sez. 5, n. 35265 del 12/03/2013; Sez. 2, n. 49453 del 08/10/2013, Rv. 257974; Sez. 4, n. 34271, Rv. 237240, secondo cui in tema di esigenza cautelare costituita dal pericolo di reiterazione di reati della stessa indole, prevista dall'art. 274 c.p.p., lett. c), la pericolosità sociale dell'indagato deve risultare congiuntamente dalle specifiche modalità e circostanze del fatto e dalla sua personalità; Sez. 6, 26/11/2014, Alessi, Rv. 261670; Sez. 4, 11/06/2015, Rv. 263871, secondo cui i pericula libertatis, oltre che concreti dovessero essere anche "attuali", cioè sussistenti al momento in cui la misura veniva ad essere applicata; Sez. 2, n. 49453 del 08/10/2013, Rv. 257974; Sez. 4, n. 34271 del 03/07/2007, Rv. 237240, secondo cui l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione criminosa non possono desumersi dalla tipologia astratta di reato o dalla sua ipotetica gravità).

La necessaria concretezza del giudizio prognostico discende, quindi, dagli stessi parametri valutativi enucleati dalla lett. c) dell'art. 274, e cioè dalle "specifiche modalità e circostanze del fatto" e dalla personalità dell'imputato o indagato come "desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali", che ancorano tale valutazione alla specifica situazione dell'indagato, scongiurando automatismi nell'applicazione delle misure dipendenti dalla mera gravità in astratto del titolo di reato contestato (Sez.3,n.1166 del 02/12/2015, dep.14/01/2016, Rv.266177).

Il requisito della attualità sta, invece, ad indicare la continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a neutralizzare.

L'attualità deve essere intesa non come imminenza del pericolo di commissione di ulteriori reati, ma come prognosi di commissioni di delitti analoghi, fondata su elementi concreti - e non congetturali - rivelatori di una continuità ed effettività del pericolo di reiterazione, attualizzata al momento della adozione della misura, nel senso che l'analisi della personalità e delle concrete condizioni di vita dell'indagato deve indurre a ritenere probabile una ricaduta nel delitto "prossima" - anche se non specificamente individuata, nè tanto meno imminente - all'epoca in cui la misura viene applicata (Sez.2, n.47619 del 19/10/2016, Rv.268508; Sez.6, n.9894 del 16/02/2016, Rv.266421; Sez.2, n.18745 del 14/04/2016, Rv.266749; Sez.2, n.53645 del 08/09/2016, Rv.268977; Sez.5, n.33004 del 03/05/2017, Rv.271216; Sez.2, n. 55216 del 18/09/2018,Rv.274085 - 01). 3.Nella specie, il Tribunale, facendo buon governo dei suesposti principi di diritto, non si è limitato ad evocare la gravità del titolo di reato (detenzione finalizzata alla cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina e hashish) nè la sola personalità degli indagati ( a carico del [OSCURATO:PERSONA] risulta un precedente penale specifico ed a carico del [OSCURATO:PERSONA] risultano gravi precedenti penali ), ma ha espressamente richiamato la significativa capacità a delinquere desunta dalle modalità del fatto (disponibilità di elevato quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina e hashish, attività di spaccio radicata e ramificata, con rapporti collaudati con clienti e fornitori).

Il Tribunale, quindi, ha valorizzato ampiamente il concreto pericolo di recidivanza esponendo, con congrue ed esaustive argomentazioni, le ragioni giustificative della valutazione sul quadro cautelare.

Del pari congrua è la valutazione relativa all'attualità delle esigenze cautelari.

L'ordinanza ha pienamente osservato i criteri direttivi suindicati, perché in essa la valutazione è stata eseguita richiamando la valorizzazione di un complesso di emergenze coerentemente rappresentate, in particolare, dall'analisi delle specifiche modalità di realizzazione della condotta delittuosa oltre che dalla disamina del peculiare contesto in cui il reato si è realizzato ed ha prodotto i suoi effetti, alla luce della qualificata personalità negativa palesata dai ricorrenti ed al radicato inserimento in contesti delinquenziali del traffico di sostanze stupefacenti: elementi tutti idonei rendere non solo concreto ma anche attuale il pericolo di recidiva nza .

La motivazione complessiva è, quindi, adeguata, logica e conforme a diritto alla luce della modifica dell'art. 274 lett, c) cod.proc.pen., ad opera della legge 16 aprile 2015, n. 47, che richiede che il pericolo che l'imputato commetta altri delitti deve essere non solo concreto, ma anche attuale.

Il motivo proposto, quindi, risulta manifestamente infondato.

4. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi.

5. Essendo i ricorsi inammissibili e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Torino rigettava la richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza depositata in data 12.09.2022 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, con la quale era stata applicata ai predetti la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di cui agli artt. 110,81 cpv cod.pen., 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990. 2. Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale deducono erronea applicazione dell'art. 274 lett. c) cod.proc.pen. e vizio di motivazione. Argomentano che il Tribunale, nel ritenere la sussistenza di un pericolo di reiterazione criminosa, concreto ed attuale, non aveva fatto buon governo dei principi di diritti affermati in materia dalla giurisprudenza di legittimità; in particolare, in difetto del sequestro di sostanza stupefacente e di denaro, si rendeva evidente che l'attività di spaccio era stata bloccata in fase ancora embrionale e che la stessa non era lucrosa, onde non era configurabile una previsione concreta di effettive occasioni di recidivanza.; il riferimento operato dal Tribunale ai precedenti penali degli indagati, poi, era privo di pregio, in quanto risalenti nel tempo e non specifici per uno di essi; infine, del tutto mancate era la motivazione in ordine al requisito della attualità del pericolo di reiterazione criminosa. Chiedono, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il provvedimento impugnato è esente da vizi di motivazione in ordine alla valutazione della sussistenza delle esigenze cautelari e, cioè, del pericolo di reiterazione criminosa. 2. Va ricordato che con l' intervento riformatore operato con legge 16 aprile 2015 n. 47, il legislatore ha prescritto che, ai fini della sussistenza dell'esigenza di natura special preventiva, il pericolo non debba essere più soltanto "concreto" ma anche "attuale" al momento in cui si procede all'adozione della misura cautelare, e come non possa desumersi "dalla gravità del titolo di reato per il quale si procede", in linea con i principi già, peraltro, espressi da questa Corte in subiecta materia (Sez. 5, n. 35265 del 12/03/2013) e -ex plurimis, Sez. 4, 11/06/2015, Rv. 263871; Sez. 6, 26/11/2014, Rv. 261670; Sez. 5, n. 35265 del 12/03/2013; Sez. 2, n. 49453 del 08/10/2013, Rv. 257974; Sez. 4, n. 34271, Rv. 237240, secondo cui in tema di esigenza cautelare costituita dal pericolo di reiterazione di reati della stessa indole, prevista dall'art. 274 c.p.p., lett. c), la pericolosità sociale dell'indagato deve risultare congiuntamente dalle specifiche modalità e circostanze del fatto e dalla sua personalità; Sez. 6, 26/11/2014, Alessi, Rv. 261670; Sez. 4, 11/06/2015, Rv. 263871, secondo cui i pericula libertatis, oltre che concreti dovessero essere anche "attuali", cioè sussistenti al momento in cui la misura veniva ad essere applicata; Sez. 2, n. 49453 del 08/10/2013, Rv. 257974; Sez. 4, n. 34271 del 03/07/2007, Rv. 237240, secondo cui l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione criminosa non possono desumersi dalla tipologia astratta di reato o dalla sua ipotetica gravità). La necessaria concretezza del giudizio prognostico discende, quindi, dagli stessi parametri valutativi enucleati dalla lett. c) dell'art. 274, e cioè dalle "specifiche modalità e circostanze del fatto" e dalla personalità dell'imputato o indagato come "desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali", che ancorano tale valutazione alla specifica situazione dell'indagato, scongiurando automatismi nell'applicazione delle misure dipendenti dalla mera gravità in astratto del titolo di reato contestato (Sez.3,n.1166 del 02/12/2015, dep.14/01/2016, Rv.266177). Il requisito della attualità sta, invece, ad indicare la continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a neutralizzare. L'attualità deve essere intesa non come imminenza del pericolo di commissione di ulteriori reati, ma come prognosi di commissioni di delitti analoghi, fondata su elementi concreti - e non congetturali - rivelatori di una continuità ed effettività del pericolo di reiterazione, attualizzata al momento della adozione della misura, nel senso che l'analisi della personalità e delle concrete condizioni di vita dell'indagato deve indurre a ritenere probabile una ricaduta nel delitto "prossima" - anche se non specificamente individuata, nè tanto meno imminente - all'epoca in cui la misura viene applicata (Sez.2, n.47619 del 19/10/2016, Rv.268508; Sez.6, n.9894 del 16/02/2016, Rv.266421; Sez.2, n.18745 del 14/04/2016, Rv.266749; Sez.2, n.53645 del 08/09/2016, Rv.268977; Sez.5, n.33004 del 03/05/2017, Rv.271216; Sez.2, n. 55216 del 18/09/2018,Rv.274085 - 01). 3.Nella specie, il Tribunale, facendo buon governo dei suesposti principi di diritto, non si è limitato ad evocare la gravità del titolo di reato (detenzione finalizzata alla cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina e hashish) nè la sola personalità degli indagati ( a carico del [OSCURATO:PERSONA] risulta un precedente penale specifico ed a carico del [OSCURATO:PERSONA] risultano gravi precedenti penali ), ma ha espressamente richiamato la significativa capacità a delinquere desunta dalle modalità del fatto (disponibilità di elevato quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina e hashish, attività di spaccio radicata e ramificata, con rapporti collaudati con clienti e fornitori). Il Tribunale, quindi, ha valorizzato ampiamente il concreto pericolo di recidivanza esponendo, con congrue ed esaustive argomentazioni, le ragioni giustificative della valutazione sul quadro cautelare. Del pari congrua è la valutazione relativa all'attualità delle esigenze cautelari. L'ordinanza ha pienamente osservato i criteri direttivi suindicati, perché in essa la valutazione è stata eseguita richiamando la valorizzazione di un complesso di emergenze coerentemente rappresentate, in particolare, dall'analisi delle specifiche modalità di realizzazione della condotta delittuosa oltre che dalla disamina del peculiare contesto in cui il reato si è realizzato ed ha prodotto i suoi effetti, alla luce della qualificata personalità negativa palesata dai ricorrenti ed al radicato inserimento in contesti delinquenziali del traffico di sostanze stupefacenti: elementi tutti idonei rendere non solo concreto ma anche attuale il pericolo di recidiva nza . La motivazione complessiva è, quindi, adeguata, logica e conforme a diritto alla luce della modifica dell'art. 274 lett, c) cod.proc.pen., ad opera della legge 16 aprile 2015, n. 47, che richiede che il pericolo che l'imputato commetta altri delitti deve essere non solo concreto, ma anche attuale. Il motivo proposto, quindi, risulta manifestamente infondato. 4. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi. 5. Essendo i ricorsi inammissibili e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 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