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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 aprile 2022

Cassazione n. 16106/2022

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ORDINANZA Sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce, sezione di Taranto, del 16 giugno 2021 di condanna delle medesime alle pene indicate in dispositivo per i delitti loro ascritti, di lesioni personali e danneggiamento; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione, entrambe, alla ritenuta inconfigurabilità della causa di giustificazione della legittima difesa; Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; sul punto, poi, la Corte d'appello, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato che dalle convergenti deposizioni delle persone offese, riscontrate da quelle rese dagli ulteriori testimoni escussi, se ne era dedotta quantomeno l'accettazione di una sfida, così da escludere, comunque, la scriminante invocata; Ritenuto pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascuna ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando le medesime in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 13 aprile 2022.

Il Consigliere estensore Il Presidente E

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ORDINANZA Sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce, sezione di Taranto, del 16 giugno 2021 di condanna delle medesime alle pene indicate in dispositivo per i delitti loro ascritti, di lesioni personali e danneggiamento; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione, entrambe, alla ritenuta inconfigurabilità della causa di giustificazione della legittima difesa; Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; sul punto, poi, la Corte d'appello, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato che dalle convergenti deposizioni delle persone offese, riscontrate da quelle rese dagli ulteriori testimoni escussi, se ne era dedotta quantomeno l'accettazione di una sfida, così da escludere, comunque, la scriminante invocata; Ritenuto pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascuna ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando le medesime in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 13 aprile 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente E
Sentenza Cassazione n. 16106/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris