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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 15 agosto 1943

Cassazione n. 38198/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/08/1943 avverso l'ordinanza del 19/01/2022 del TRIB.

LIBERTA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte ai sensi citata norma proposte dal difensore del ricorrente che ha insistito per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]-0 E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto in data 22 Novembre 2021 il Giudice delle Indagini preliminari del Tribunale di Velletri disponeva il sequestro preventivo a carico della società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. della somma di euro 1.777.000,00 ed in caso di incapienza dei beni, denaro e/o saldo dei rapporti finanziari nei confronti degli indagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

1.2. Il Tribunale del riesame di Roma, con ordinanza in data 19/01/2022, dichiarava l'inammissibilità dell'istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso detto decreto, rilevando la carenza di un interesse concreto ed attuale ad impugnare in quanto il sequestro q aveva riguardato solamente i beni della società e l'indagato in proprio era privo di legittimazione quanto alla restituzione dei beni

2. Avverso detto provvedimento propone ricorso per cassazione, a mezzo difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] il quale, con un unico motivo, deduce violazione degli artt. 32, 568 comma 4 e 591 lett. a) c.p.p.

Rileva che il tribunale non aveva considerato che, sulla scorta dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità egli era legittimato ad impugnare il provvedimento in quanto portatore di un interesse concreto ed attuale al!' impugnazione, che non poteva essere ricollegato alla mera titolarità formale del bene.

Osserva che nel caso concreto sussisteva un interessa ad impugnare da parte dello stesso in quanto si trattava di beni di una società "di proprietà del ricorrente" e della quale lo stesso rivestiva la qualifica di rappresentante legale, precisando che era evidente il concreto interesse alla restituzione di somme sui conti correnti della società "di proprietà del ricorrente" e che il provvedimento ablativo rischiava di causare un danno irreversibile all' ente (in ragione della apprensione di quasi due milioni di euro) e conseguentemente il rischio della perdita del bene di ! proprietà del ricorrente e della sua famiglia.

3. Il ricorso è inammissibile in ragione della manifesta infondatezza delle censure proposte.

3.1. Il Tribunale del riesame di Roma, del tutto condivisibilmente, ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] in proprio avverso detto decreto rilevando la carenza di un interesse concreto ed attuale ad impugnare ~-in quanto il sequestro aveva riguardato solamente i beni della società e l'indagato in proprio era, conseguentemente, privo di legittimazione quanto alla restituzione dei beni.

Ed, invero) la legittimazione ad impugnare il sequestro di somme di pertinenza della società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. spetta alla società medesima a mezzo del legale rappresentante della societàje non anche ai soci ovvero ai soggetti comunque "titolari" della società,» quali non hanno una titolarità giuridica qualificata, potendo al più vantare una mera disponibilità indiretta e di fatto sui beni societari.

4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergentì dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Sentenza a motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 21 Giugno 2022 Il Consigliere E

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/08/1943 avverso l'ordinanza del 19/01/2022 del TRIB. LIBERTA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte ai sensi citata norma proposte dal difensore del ricorrente che ha insistito per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]-0 E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto in data 22 Novembre 2021 il Giudice delle Indagini preliminari del Tribunale di Velletri disponeva il sequestro preventivo a carico della società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. della somma di euro 1.777.000,00 ed in caso di incapienza dei beni, denaro e/o saldo dei rapporti finanziari nei confronti degli indagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 1.2. Il Tribunale del riesame di Roma, con ordinanza in data 19/01/2022, dichiarava l'inammissibilità dell'istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso detto decreto, rilevando la carenza di un interesse concreto ed attuale ad impugnare in quanto il sequestro q aveva riguardato solamente i beni della società e l'indagato in proprio era privo di legittimazione quanto alla restituzione dei beni 2. Avverso detto provvedimento propone ricorso per cassazione, a mezzo difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] il quale, con un unico motivo, deduce violazione degli artt. 32, 568 comma 4 e 591 lett. a) c.p.p. Rileva che il tribunale non aveva considerato che, sulla scorta dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità egli era legittimato ad impugnare il provvedimento in quanto portatore di un interesse concreto ed attuale al!' impugnazione, che non poteva essere ricollegato alla mera titolarità formale del bene. Osserva che nel caso concreto sussisteva un interessa ad impugnare da parte dello stesso in quanto si trattava di beni di una società "di proprietà del ricorrente" e della quale lo stesso rivestiva la qualifica di rappresentante legale, precisando che era evidente il concreto interesse alla restituzione di somme sui conti correnti della società "di proprietà del ricorrente" e che il provvedimento ablativo rischiava di causare un danno irreversibile all' ente (in ragione della apprensione di quasi due milioni di euro) e conseguentemente il rischio della perdita del bene di ! proprietà del ricorrente e della sua famiglia. 3. Il ricorso è inammissibile in ragione della manifesta infondatezza delle censure proposte. 3.1. Il Tribunale del riesame di Roma, del tutto condivisibilmente, ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] in proprio avverso detto decreto rilevando la carenza di un interesse concreto ed attuale ad impugnare ~-in quanto il sequestro aveva riguardato solamente i beni della società e l'indagato in proprio era, conseguentemente, privo di legittimazione quanto alla restituzione dei beni. Ed, invero) la legittimazione ad impugnare il sequestro di somme di pertinenza della società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. spetta alla società medesima a mezzo del legale rappresentante della societàje non anche ai soci ovvero ai soggetti comunque "titolari" della società,» quali non hanno una titolarità giuridica qualificata, potendo al più vantare una mera disponibilità indiretta e di fatto sui beni societari. 4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergentì dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso in Roma, il 21 Giugno 2022 Il Consigliere E
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