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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 19 maggio 2025

Cassazione n. 13228/2025

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ex art. 380-bis cod. proc. civ. ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 22129/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n.3103/2024 depositata il 09/07/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 22129/2024 Numero sezionale 570/2025 Numero di raccolta generale 13228/2025 Data pubblicazione 19/05/2025 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, a carico della parte ricorrente che ha dato causa al giudizio, con la distrazione richiesta; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Roma, il 13/05/2025 Consigliere delegato [OSCURATO:PERSONA] registro generale 22129/2024 Numero sezionale 570/2025 Numero di raccolta generale 13228/2025 Data pubblicazione 19/05/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ex art. 380-bis cod. proc. civ. ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 22129/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n.3103/2024 depositata il 09/07/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 22129/2024 Numero sezionale 570/2025 Numero di raccolta generale 13228/2025 Data pubblicazione 19/05/2025 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, a carico della parte ricorrente che ha dato causa al giudizio, con la distrazione richiesta; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] dichiaratosi antistatario. Così deciso in Roma, il 13/05/2025 Consigliere delegato [OSCURATO:PERSONA] registro generale 22129/2024 Numero sezionale 570/2025 Numero di raccolta generale 13228/2025 Data pubblicazione 19/05/2025
Decreto Cassazione n. 13228/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris