CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 agosto 1995
Cassazione n. 17580/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 10/08/1995 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/11/1983 avverso la sentenza del 03/03/2022 della CORTE di APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA]Aquino, ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA].ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in difesa dei ricorrenti, hanno concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Ancona confermava la responsabilità dei ricorrenti - riducendo la pena inflitta in primo grado - per diverse condotte di estorsione tentata e consumata. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] che deduceva: 2.1. violazione di legge: sarebbe illegittima l'ordinanza con la quale il Tribunale aveva respinto l'istanza di accesso al rito abbreviato semplice, richiesto in subordine, qualora non fosse stata accolta la nuova richiesta di rito abbreviato condizionato, reiterata perché respinta dal Giudice per l'udienza preliminare. 2.2. Vizio di motivazione: (a) quanto all'estorsione descritta al capo k) consumata unitamente a [OSCURATO:PERSONA]: si deduceva che non sarebbero state considerate le prove che avrebbero indicato che il ricorrente era una vittima di Scibetta; (b) in relazione al capo I): si deduceva che ricorrente sarebbe stato un mero tramite tra gli estorsori e la vittima e che non avrebbe proferito minacce o assunto atteggiamenti minatori; (c) con riguardo al capo m): si deduceva che non sarebbe stato valutato che il ricorrente aveva ceduto la droga quale "fattorino" di Scibetta, assumendo un ruolo gregario e marginale; (d) con riferimento al capo o): si deduceva la mancata considerazione del ruolo marginale assunto dal ricorrente. 2. Ricorreva per Cassazione anche il difensore di [OSCURATO:PERSONA] che contestava la legittimità della qualificazione giuridica del tentativo di estorsione: secondo il ricorrente si tratterebbe di una condotta di esercizio arbitrario delle proprie ragioni; infatti vi sarebbe stata una cessione di credito da Scibetta a Padricelli in relazione a somme dovute da tale Zouhair; tale cessione avrebbe reso il ricorrente titolare del diritto di credito alla base della condotta contestata ed avrebbe giustificato l'invocata riqualificazione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 1.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il collegio riafferma che il sindacato del giudice del dibattimento sulla ordinanza di reiezione del rito abbreviato condizionato impone che l'istanza sia proposta esattamente negli stessi termini in cui era stata originariamente avanzata, non essendo consentito modificare in alcun modo la condizione, neanche al fine di renderla meno gravosa (Sez. 2, n. 47409 del 17/10/2014, Naretti, Rv. 260959 - 01).La "condizione" presuppone infatti l'estraneità al compendio probatorio processuale degli elementi di cui si chiede l'assunzione. Si riafferma infatti che la facoltà di riproposizione dell'istanza in sede dibattimentale non deve essere inquadrata come un mezzo per superare la preclusione, ma piuttosto come uno strumento finalizzato a garantire il sindacato giurisdizionale sulla prima reiezione, in coerenza con le indicazioni che provengono dalla sentenza della Corte costituzionale n. 169 del 2003. L'effettuazione del sindacato giurisdizionale presuppone, tuttavia, che questa venga avanzata in sede dibattimentale esattamente nei termini in cui era stata inizialmente proposta (Sez. 1, n. 21219 del 27.4.2011, cit; Sez. 3 n. 19729 del 14.4.2011, Sorrento, Rv. 250334; Sez. 2 n. 139 del 28.9.2011, dep. 2012, Saccoia, Rv. 251762; Sez. 1, n. 27778 del 19.4.2006, Lombardi, Rv. 234964). A ciò si aggiunge che il divieto di riproposizione di istanze diverse trova una ulteriore giustificazione nella scelta legislativa di non consentire all'imputato di fruire dei benefici dell'accesso al rito a prova contratta modificando la richiesta in coerenza con le indicazioni emergenti dalla ordinanza reiettiva, dato che in tal modo si disancorerebbe la funzione premiale del rito dal contenimento dei tempi processuali. Nel caso in esame, come correttamente rilevato dalla Corte di appello (pag. 16 della sentenza impugnata), il ricorrente formulava tardivamente una richiesta di accesso al rito abbreviato semplice incorrendo nella decadenza conseguente al decorso dei termini indicati dall'art. 458 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 21219 del 27/04/2011, Carlino, Rv. 250232; Sez. 3, n. 1851 del 02/12/2010, dep. 2011, C., Rv. 249054). 1.2. Il secondo motivo di ricorso non supera la soglia di ammissibilità in quanto si risolve nella richiesta di integrale rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove poste a sostegno della conferma di responsabilità, senza l'individuazione di vizi logici manifesti e decisivi. In materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione si riafferma, infatti, che la Corte di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di "merito" in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate devono essere allegate - o indicate - in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965). Nel caso di specie, contrariamente a quanto dedotto, la Corte forniva una motivazione accurata in relazione alla conferma di responsabilità per tutti i capi contestati. Segnatamente la Corte di appello: (a) con riguardo al capo k), rilevava come le prove emerse nel corso della progressione processuale indicavano la piena collaborazione di Cemeta con Scibetta; (b) in relazione al capo I), rilevava come dalle dichiarazioni del Rossi indicavano con chiarezza il ruolo principale, e non gregario, del ricorrente, tenuto conto che riferiva che lo stesso, con fare intimidatorio, aveva chiamato rinforzi e, dopo un'ulteriore richiesta di denaro, lo aveva minacciato di mali fisici, nonché di sottrargli la vettura (condotta queta che poneva effettivamente in essere: la vettura veniva prima sottratta e poi restituita dopo pagamento di mille euro); (c) con riferimento al capo m), veniva rilevato come l'intervento di una persona particolarmente prestante, non poteva certo sminuire il ruolo principale svolto dal ricorrente; (d) infine, con riferimento al capo o), la Corte territoriale rilevava la univocità degli elementi di prova, rafforzata anche dalle esplicita confessione di Cemeta (pagg. 13-15 della sentenza impugnata). Si tratta di motivazione che si sottrae ad ogni censura in questa sede. 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 3.1. Il collegio riafferma che il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all'elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 02). Nel pieno rispetto di tali coordinate ermeneutiche, la Corte d'appello confermava, sul punto, le valutazioni del Tribunale, evidenziando la totale estraneità di Padricelli al rapporto di credito-debito esistente tra la vittima e Scibetta ed escludendo che lo stesso avesse alcuna posizione tutelabile di fronte all'autorità giudiziaria, ovvero che fosse sussistente la asserita, ma non provata, cessione del credito (pag. 18 della sentenza impugnata, pag. 40 della sentenza del Tribunale). Rispetto alle conformi valutazioni dei giudici dei due gradi di merito la richiesta avanzata con il ricorso si presenta meramente reiterativa e non individua alcuna frattura logica, o travisamento della prova, decisivi per la ricostruzione delle condotte e, dunque, per il loro inquadramento giuridico. 4.Alla dichiarata inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell