CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 34123/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2023 della Corte appello di Roma visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti, trattandosi di sentenza impugnata emessa a seguito di concordato sulla pena, con rinuncia ai motivi di appello da parte del difensore; osservato che il ricorso si limita ad evocare in termini meramente assertivi e, comunque, generici, un ipotetico vizio di motivazione e di violazione di legge per mancanza della motivazione con particolare riferimento alla determinazione della pena; ritenuto che trattasi, dunque, di un motivo per cui vi è carenza di interesse dal momento che, in sede di pena concordata, le parti hanno indicato al giudice, che ha condivisa ìa scelta sanzionatoria, la pena da applicare; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci