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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 maggio 2022

Cassazione n. 23558/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino, con sentenza in data 25/02/2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Novara, in data 08/01/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 56, 629, comma 2 (in relazione all'art. 628 comma 3, n. 1) e 99, comma 4 c.p.

Proponevano ricorso per cassazione gli imputati, deducendo il seguente unico motivo: -violazione ed erronea applicazione degli artt. 56 e 629 c.p., in relazione all'art. 606, comma 1, lett.

B) c.p.p., e contestuale mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

Il ricorso è inammissibile per aspecificità.

Lo stesso ripropone le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).

I ricorrenti lamentano il mancato accertamento dell'offensività della condotta (asseritamente) inidonea allo scopo preordinato, quale quello dell'ingiusto profitto.

Per contro, il giudice di appello - con gli argomenti evidenziati in motivazione - ha ampiamente chiarito come sia "del tutto pacifico che, ove la condotta posta in essere dai fratelli Lasco si fosse risolta nell'esito sperato i prevenuti avrebbero conseguito un ingiusto profitto".

È incontestabile che la nozione di ingiusto profitto denoti il conseguimento di "qualsivoglia indebita utilità, anche se non suscettibile di immediata e diretta valenza monetaria o patrimoniale", per cui deve esservi ricompreso anche il mero "trasferimento del diritto di ottenere il pagamento della somma rappresentata nel documento".

Alla inammissibilità dei ricorsi, consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 03/05/2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ,/gfL-J [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino, con sentenza in data 25/02/2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Novara, in data 08/01/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 56, 629, comma 2 (in relazione all'art. 628 comma 3, n. 1) e 99, comma 4 c.p. Proponevano ricorso per cassazione gli imputati, deducendo il seguente unico motivo: -violazione ed erronea applicazione degli artt. 56 e 629 c.p., in relazione all'art. 606, comma 1, lett. B) c.p.p., e contestuale mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. Il ricorso è inammissibile per aspecificità. Lo stesso ripropone le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). I ricorrenti lamentano il mancato accertamento dell'offensività della condotta (asseritamente) inidonea allo scopo preordinato, quale quello dell'ingiusto profitto. Per contro, il giudice di appello - con gli argomenti evidenziati in motivazione - ha ampiamente chiarito come sia "del tutto pacifico che, ove la condotta posta in essere dai fratelli Lasco si fosse risolta nell'esito sperato i prevenuti avrebbero conseguito un ingiusto profitto". È incontestabile che la nozione di ingiusto profitto denoti il conseguimento di "qualsivoglia indebita utilità, anche se non suscettibile di immediata e diretta valenza monetaria o patrimoniale", per cui deve esservi ricompreso anche il mero "trasferimento del diritto di ottenere il pagamento della somma rappresentata nel documento". Alla inammissibilità dei ricorsi, consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 03/05/2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ,/gfL-J [OSCURATO:PERSONA]
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