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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 12159/2024

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.388/2023R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che la rappresenta e difende - R icorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] - I ntimati - avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di BOLOGNAn.1484/2022depositata il25/05/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/02/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

S [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], esponendo di aver subìto un ritardo prolungato nel volo SU525 (Dubai-Mosca) e SU2428 ([OSCURATO:PERSONA]), ossia in un volo a doppia tratta in partenza da aeroporto non comunitario (Dubai) e destinazione in aeroporto comunitario (Bologna) effettuato dal vettore extraeuropeo [OSCURATO:PERSONA], convennero quest’ultima dinanzi al giudice di pace di Bologna, chiedendo la compensazione pecuniaria ai sensi dell’art 7 del Regolamento CE 261/04.

2. La compagnia aerea si costituì in giudizio contestando l ’ applicabilità del Regolamento CE 261/04 alla fattispecie in causa, e chiedendo la reiezione della domanda col favore delle spese in capo al procuratore antistatario.

3. Con sentenza n. 2106/2019 il giudice di pace di Bologna accolse integralmente la domanda, condannando Aeroflot a pagare a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] euro 677,00 ciascuno, ai sensi del Regolamento CE 261/04, a causa del ritardo del volo.

4. Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] interpose gravame dinnanzi al Tribunale di Bologna, deducendo la nullità della sentenza e comunque la sua erroneità, per aver applicato il Regolamento CE 261/04 in violazione dell’art. 3 del Regolamento medesimo, ed in assenza di allegazione di un danno patrimoniale risarcibile.

5. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si costituirono allegando che sussistevano i requisiti di applicabilità del Regolamento CE 261/04, in quanto Aeroflot ha una sede secondaria a Roma con regolare partita Iva.

6. Con sentenza n. 1484/2022, depositata in data 25/5/2022, oggetto di ricorso, il Tribunale di Bologna, in parziale riforma della sentenza appellata, ha rigettato le domande degli appellati, compensando integralmente tra le parti le spese dei due gradi di giudizio.

7. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidato a due motivi.

8. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell ’ art. 380 - bis 1 c.p.c.

9. Gli intimati non hanno svolto difese nel presente giudizio di legittimità.

M [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo , la ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., “Violazione e falsa applicazione di legge di cui all’art. 360 n. 3 c.p.c. sub specie art e 91 e 92 c.p.c.”,dolendosi circa la compensazione delle spese di lite, poiché la sentenza ha motivato al riguardo che “non èin contestazione il fatto storico del ritardo”.

2. Con il secondo motivo , la ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 4, c.p.c., “Nullità parziale del capo della sentenza impugnata ex art 360 n. 4 in relazione all’art 132 c.p.c. per assenza di motivazione in tema di liquidazione di spese legali”, censurando la sentenza per assenza di motivazione in tema di liquidazione delle spese legali.

A detta della ricorrente, ne risulta violato l’art. 132 c.p.c., in quanto “tale assetto motivazionale può adattarsi a qualsiasi pronuncia concernente i ritardi, e pertanto non adempie il minimo costituzionale necessario alla comprensione del motivo che giustifichi il decisumin proposito.

Laddove tale decisione necessita sempre di motivazione esauriente circa la sussistenza dei gravi ed eccezionali motivi, pena la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c.”(così a p. 6, 2° §, del ricorso).

3. Il primo e secondo motivo di ricorso, per la loro connessione logica , nonché per la comunanza delle censure cui vanno soggetti, possono essere esaminati congiuntamente. 3.1 Per quanto attiene alla denunciata violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., è principio consolidato della giurisprudenza di legittimità che, in materia di compensazione delle spese, “Il sindacato della Corte di cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa” (di recente, Cass., Sez. 5, ord. 17/4/2019, n. 10685), “per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi” (Cass., Sez. 6-3, ord. 17/10/2017, n. 24502; conforme Cass., Sez. 1, ord. 4/8/2017, n. 19613).

Giusti motivi “la cui insussistenza il giudice del merito non è tenuto a motivare” (così Cass., Sez. 6-3, ord. 26/11/2020, n. 26912), nella cui motivazione si legge: « In ogni caso deve ribadirsi che la denuncia di violazione della norma di cui all’art. 91, comma 1, cod. proc. civ. in questa sede di legittimità trova ingresso solo quando le spese siano poste a carico della parte integralmente vittoriosa (Cass. n. 18128 del 31/08/2020 Rv. 658963-01: “In materia di spese giudiziali, il sindacato di legittimità trova ingresso nella sola ipotesi in cui il giudice di merito abbia violato il principio della soccombenza ponendo le spese a carico della parte risultata totalmente vittoriosa, e ciò vale sia nel caso in cui la controversia venga decisa in ognunodei suoi aspetti, processuali e di merito, sia nel caso in cui il giudice accerti e dichiari la cessazione della materia del contendere e sia, perciò, chiamato a decidere sul governo delle spese alla stregua del principio della cosiddetta soccombenza virtuale”»).

4. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso è infondato, stante l’infondatezzadi entrambi i motivi proposti.

5. Non avendo gli intimati svolto alcuna attività difensiva nel presente giudizio di legittimità, nulla è dovuto a titolo di spese.

P.Q.M.

La Corte rigettail ricorso.

Nulla per le spese.

Ai sensi dell’art. 13, 1° comma, quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unifi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.388/2023R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che la rappresenta e difende - R icorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] - I ntimati - avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di BOLOGNAn.1484/2022depositata il25/05/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/02/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. S [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], esponendo di aver subìto un ritardo prolungato nel volo SU525 (Dubai-Mosca) e SU2428 ([OSCURATO:PERSONA]), ossia in un volo a doppia tratta in partenza da aeroporto non comunitario (Dubai) e destinazione in aeroporto comunitario (Bologna) effettuato dal vettore extraeuropeo [OSCURATO:PERSONA], convennero quest’ultima dinanzi al giudice di pace di Bologna, chiedendo la compensazione pecuniaria ai sensi dell’art 7 del Regolamento CE 261/04. 2. La compagnia aerea si costituì in giudizio contestando l ’ applicabilità del Regolamento CE 261/04 alla fattispecie in causa, e chiedendo la reiezione della domanda col favore delle spese in capo al procuratore antistatario. 3. Con sentenza n. 2106/2019 il giudice di pace di Bologna accolse integralmente la domanda, condannando Aeroflot a pagare a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] euro 677,00 ciascuno, ai sensi del Regolamento CE 261/04, a causa del ritardo del volo. 4. Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] interpose gravame dinnanzi al Tribunale di Bologna, deducendo la nullità della sentenza e comunque la sua erroneità, per aver applicato il Regolamento CE 261/04 in violazione dell’art. 3 del Regolamento medesimo, ed in assenza di allegazione di un danno patrimoniale risarcibile. 5. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si costituirono allegando che sussistevano i requisiti di applicabilità del Regolamento CE 261/04, in quanto Aeroflot ha una sede secondaria a Roma con regolare partita Iva. 6. Con sentenza n. 1484/2022, depositata in data 25/5/2022, oggetto di ricorso, il Tribunale di Bologna, in parziale riforma della sentenza appellata, ha rigettato le domande degli appellati, compensando integralmente tra le parti le spese dei due gradi di giudizio. 7. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidato a due motivi. 8. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell ’ art. 380 - bis 1 c.p.c. 9. Gli intimati non hanno svolto difese nel presente giudizio di legittimità. M [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo , la ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., “Violazione e falsa applicazione di legge di cui all’art. 360 n. 3 c.p.c. sub specie art e 91 e 92 c.p.c.”,dolendosi circa la compensazione delle spese di lite, poiché la sentenza ha motivato al riguardo che “non èin contestazione il fatto storico del ritardo”. 2. Con il secondo motivo , la ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 4, c.p.c., “Nullità parziale del capo della sentenza impugnata ex art 360 n. 4 in relazione all’art 132 c.p.c. per assenza di motivazione in tema di liquidazione di spese legali”, censurando la sentenza per assenza di motivazione in tema di liquidazione delle spese legali. A detta della ricorrente, ne risulta violato l’art. 132 c.p.c., in quanto “tale assetto motivazionale può adattarsi a qualsiasi pronuncia concernente i ritardi, e pertanto non adempie il minimo costituzionale necessario alla comprensione del motivo che giustifichi il decisumin proposito. Laddove tale decisione necessita sempre di motivazione esauriente circa la sussistenza dei gravi ed eccezionali motivi, pena la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c.”(così a p. 6, 2° §, del ricorso). 3. Il primo e secondo motivo di ricorso, per la loro connessione logica , nonché per la comunanza delle censure cui vanno soggetti, possono essere esaminati congiuntamente. 3.1 Per quanto attiene alla denunciata violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., è principio consolidato della giurisprudenza di legittimità che, in materia di compensazione delle spese, “Il sindacato della Corte di cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa” (di recente, Cass., Sez. 5, ord. 17/4/2019, n. 10685), “per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi” (Cass., Sez. 6-3, ord. 17/10/2017, n. 24502; conforme Cass., Sez. 1, ord. 4/8/2017, n. 19613). Giusti motivi “la cui insussistenza il giudice del merito non è tenuto a motivare” (così Cass., Sez. 6-3, ord. 26/11/2020, n. 26912), nella cui motivazione si legge: « In ogni caso deve ribadirsi che la denuncia di violazione della norma di cui all’art. 91, comma 1, cod. proc. civ. in questa sede di legittimità trova ingresso solo quando le spese siano poste a carico della parte integralmente vittoriosa (Cass. n. 18128 del 31/08/2020 Rv. 658963-01: “In materia di spese giudiziali, il sindacato di legittimità trova ingresso nella sola ipotesi in cui il giudice di merito abbia violato il principio della soccombenza ponendo le spese a carico della parte risultata totalmente vittoriosa, e ciò vale sia nel caso in cui la controversia venga decisa in ognunodei suoi aspetti, processuali e di merito, sia nel caso in cui il giudice accerti e dichiari la cessazione della materia del contendere e sia, perciò, chiamato a decidere sul governo delle spese alla stregua del principio della cosiddetta soccombenza virtuale”»). 4. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso è infondato, stante l’infondatezzadi entrambi i motivi proposti. 5. Non avendo gli intimati svolto alcuna attività difensiva nel presente giudizio di legittimità, nulla è dovuto a titolo di spese. P.Q.M. La Corte rigettail ricorso. Nulla per le spese. Ai sensi dell’art. 13, 1° comma, quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unifi
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