CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 07147/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG. dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 17 febbraio 2021, il Tribunale di sorveglianza di Palermo rigettava il reclamo proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Trapani del 6.4.2020, con il quale era stata respinta la richiesta di concessione della liberazione anticipata in relazione al periodo di custodia cautelare dal 30.5.2009 al 25.10.2010, incluso anche il periodo di tre giorni dal 4.5.2019 (5 1 6 e 7 maggio 2019). 2. Avverso detta ordinanza, il difensore di fiducia del condannato, avvocata [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, deducendo "nullità dell'ordinanza per inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 54 della I. n. 354 del 1975, con riferimento alla ritenuta assenza di ravvedimento per il periodo che va dal 30.5.2009 al 25.10.2010, incluso il periodo di tre giorni dal 4.5.2019, ovvero nullità dell'ordinanza per motivazione meramente apparente". Secondo la difesa, il Tribunale non avrebbe esaminato le censure svolte nell'atto di reclamo, con le quali era stato messo in rilievo che la norma di cui all'art. 54 Ord. Pen. individua quale elemento temporale di riferimento per la valutazione del comportamento del condannato, ai fini di accertare la sussistenza dei requisiti richiesti per la concessione del beneficio della liberazione anticipata, il semestre di pena e che la condotta delittuosa posta in essere dal Leale, valorizzata negativamente per negare il beneficio in parola, era stata commessa a distanza considerevole di tempo (4/5 anni); "il rilevante intervallo di tempo tra il periodo di pena presofferta dalle manifestazioni delinquenziali ulteriori" non potrebbe "consentire di superare il non assoluto principio della semestralizzazione autonoma"; "il mero richiamo al fatto storico dell'esistenza di alcuni rilievi disciplinari e/o infrazioni, senza che nulla sia specificato quanto al contenuto degli atti e alla inferenza che da detto contenuto può conseguentemente trarsi circa la sussistenza dei fatti ascritti" impedirebbe "di sottoporre a verifica la conclusione dell'ordinanza nei termini di affermazione di una sottrazione all'opera rieducativa" del ricorrente. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. Il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha rigettato il reclamo proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Trapani del 6.4.2020, con il quale era stata respinta la richiesta di concessione della liberazione anticipata in relazione al periodo di custodia cautelare dal 30.5.2009 al 25.10.2010, incluso anche il periodo di tre giorni dal 4.5.2019 (5. 6 e 7 maggio 2019), evidenziando che: il Leale era stato condannato in epoca successiva all'espiazione del presofferto per avere commesso in data 3 giugno 2014 una rapina aggravata; il predetto era stato, inoltre, sanzionato con ammonizione del Direttore dell'istituto penitenziario di Trapani a seguito del rapporto elevato nei suoi confronti in data 1 luglio 2009 per intimidazione o sopraffazione ai compagni; occorreva, anche, considerare l'indole criminale del condannato, che si era protratta per circa un ventennio già a partire dal 1996, come si evinceva dal certificato del casellario giudiziale, e che era "sintomatica dell'assenza di qualsivoglia soluzione di continuità nella perpetrazione di attività criminali al netto di un eventuale breve lasso temporale". 2. Ebbene tale valutazione resiste alle censure del ricorrente, incentrate, in maniera preponderante, sulla circostanza che l'indicato reato di rapina aggravata per il quale il Leale aveva riportato condanna era stato consumato a notevole distanza temporale rispetto ai semestri oggetto della domanda di liberazione anticipata. Al riguardo, va osservato, in linea generale, che - pur dovendosi valutare la condotta del richiedente in modo frazionato con riferimento a ciascun semestre di pena espiata cui l'istanza si riferisce - non può escludersi che il comportamento tenuto dal condannato in un periodo differente, e persino in stato di libertà, possa esplicare effetto negativo sulla valutazione del periodo trascorso in detenzione; la ricaduta nel crimine, infatti, può essere valorizzata quale elemento rivelatore della mancanza di una sincera e convinta adesione all'opera di rieducazione. Nel caso di specie, però, ciò che rileva è il fatto che l'ordinanza impugnata risulta fondata anche su altre argomentazioni e, in particolare, sulla condotta posta in essere dal Leale in data 1.7.2009, condotta quest'ultima alla quale il Tribunale di sorveglianza ha attribuito, con motivazione non manifestamente illogica, valore pregnante, trattandosi di comportamento violativo delle fondamentali regole della convivenza carceraria. Tale passaggio motivazione non è stato adeguatamente censurato nell'atto di ricorso, con il quale si contesta - contrariamente a quanto risultante dal provvedimento impugnato - la genericità del richiamo ai rilievi disciplinari e/o a infrazioni senza alcuna altra specificazione relativamente al concreto accertamento del comportamento posto in essere dal Leale. 3. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d