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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 ottobre 1988

Cassazione n. 17284/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/10/1988 avverso la sentenza del 14/03/2022 della CORTE APPELLO di CA,.TANISSETTA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t Motivi della decisione

1. La Corte d'appello di Caltanissetta, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per la fattispecie di cui agli artt. 56 e 624-bis cod. pen. 2.

Avverso la sentenza di secondo grado l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo sostenuto da memoria.

Si deduce in sostanza l'errore nel quale sarebbe incorso il giudice di merito nella commisurazione giudiziale della pena, in quanto eccessiva e non supportata da apparato argomentativo tale da esplicitare i criteri utilizzati in applicazione dell'art. 133 cod. pen. 3.

Il ricorso, supportato ma memoria, è inammissibile, per manifesta infondatezza, nei limiti in cui le censure effettivamente mostrano di confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.

In merito al trattamento sanzionatorio va difatti ribadito che la valutazione dei vari elementi ai fini della commisurazione giudiziale della pena rientra nei poteri discrezionali del giudice il cui esercizio, se effettuato, come nella specie, nel rispetto dei parametri valutativi di cui all'art. 133 c.p., è censurabile in cassazione solo quando sia frutto di mero arbitrio o di ragguaglio illogico (ex plurimis, Sez. 4, n. 61 del 11/12/2019, dep. 2020, Tanga, in motivazione; Sez. 2, n. 45312 del 13/11/2015, Luparello, in motivazione).

Quanto innanzi è da escludersi nel caso concreto, avendo la Corte territoriale ritenuto congruo il trattamento sanzionatorio facendo esplicito riferimento, ex art. 133, comma secondo, cod. pen., alla capacità a delinquere del reo argomentata dalle sette sentenze di condanna irrevocabili emesse nei suoi confronti (dal 2017) anche per reati contro il patrimonio, tali da fa propendere per una spiccata tendenza a delinquere dell'imputato che si è molteplici volte posto contro la legge penale (come emerge anche dall'apparato argomentativo, non sindacato dal ricorrente, escludente la continuazione tra il reato sub iudice e quelli di cui alle precedenti sentenze di condanna).

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. 23 Ker,gwo 10t3 Così deciso il mrolarianyamidai ----/I 1Consi I .1 stensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/10/1988 avverso la sentenza del 14/03/2022 della CORTE APPELLO di CA,.TANISSETTA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t Motivi della decisione 1. La Corte d'appello di Caltanissetta, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per la fattispecie di cui agli artt. 56 e 624-bis cod. pen. 2. Avverso la sentenza di secondo grado l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo sostenuto da memoria. Si deduce in sostanza l'errore nel quale sarebbe incorso il giudice di merito nella commisurazione giudiziale della pena, in quanto eccessiva e non supportata da apparato argomentativo tale da esplicitare i criteri utilizzati in applicazione dell'art. 133 cod. pen. 3. Il ricorso, supportato ma memoria, è inammissibile, per manifesta infondatezza, nei limiti in cui le censure effettivamente mostrano di confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata. In merito al trattamento sanzionatorio va difatti ribadito che la valutazione dei vari elementi ai fini della commisurazione giudiziale della pena rientra nei poteri discrezionali del giudice il cui esercizio, se effettuato, come nella specie, nel rispetto dei parametri valutativi di cui all'art. 133 c.p., è censurabile in cassazione solo quando sia frutto di mero arbitrio o di ragguaglio illogico (ex plurimis, Sez. 4, n. 61 del 11/12/2019, dep. 2020, Tanga, in motivazione; Sez. 2, n. 45312 del 13/11/2015, Luparello, in motivazione). Quanto innanzi è da escludersi nel caso concreto, avendo la Corte territoriale ritenuto congruo il trattamento sanzionatorio facendo esplicito riferimento, ex art. 133, comma secondo, cod. pen., alla capacità a delinquere del reo argomentata dalle sette sentenze di condanna irrevocabili emesse nei suoi confronti (dal 2017) anche per reati contro il patrimonio, tali da fa propendere per una spiccata tendenza a delinquere dell'imputato che si è molteplici volte posto contro la legge penale (come emerge anche dall'apparato argomentativo, non sindacato dal ricorrente, escludente la continuazione tra il reato sub iudice e quelli di cui alle precedenti sentenze di condanna). 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. 23 Ker,gwo 10t3 Così deciso il mrolarianyamidai ----/I 1Consi I .1 stensore