CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 novembre 2023
Cassazione n. 03505/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle partì; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in preambolo con la quale la Corte di appello di Caltanissetta, giudicando in sede di rinvio su annullamento di questa corte in data 11 novembre 2022, ha rideterminato quattro mesi di reclusione ed euro 150,00 di multa la pena inflittagli per il reato di percosse, così come riqualificato il fatto di cui capo a) e, con un unico motivo di ricorso, deduce la violazione dell'art. 52 cod. pen., ritenendo il fatto scriminato dalla legittima difesa; ritenuto che si tratta di motivo nuovo non deducibile, atteso l'oggetto del giudizio di rinvio, espressamente limitato dalla sentenza rescindente alla determinazione del trattamento sanzionatorio rispetto al reato che la stessa Corte di cassazione ha qualificato come percosse; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 novembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]