CassazionedecretoSezione 1Decisione del 19 settembre 2024
Cassazione n. 26255/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorson. 7860/2020 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale titolare della estinta CRS Costruzioni di [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA],entrambi rappresentati e difes i , giusta procura speciale apposta a margine del ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilianoin Bologna, alla via Farini n. 3. - r icorrent i - contro [OSCURATO:PERSONA] S.C.P.A.(quale mandataria in nome e per conto di [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., già [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA]),con sede in Modena , alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 16 , in persona del Direttore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a , giusta procura speciale a llegata al controricorso , da ll’ Avvocat o A lessandro Calabrese, presso il cui studio elettivamente domicilia in Pescara, al Via le Pindaron. 19. -controricorrente - avverso la sentenza n. 1662 /20 19 del la [OSCURATO:PERSONA] L’AQUILA , pubblicata il giorno 14/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 19/09/2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 31 marzo/17 aprile 2014, n. 580, il Tribunale di Pescara respinse l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], quale titolare della CRS Costruzioni di [OSCURATO:PERSONA], e da [OSCURATO:PERSONA], quale fideiussore di quest’ultima, avverso il decreto n. 286/2009, con cui gli era stato ingiunto il pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., della somma di € 57.988,63, a titolo di saldo debitore del conto corrente n. 477982 acceso dalla predetta CRS. 2. Il gravame promosso da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella indicata qualità, e da [OSCURATO:PERSONA] fu rigettato dall’adita Corte di appello di L’Aquila, con sentenza del 14 ottobre 2019, n. 1662, pronunciata nel contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA], in cui si era fusa per incorporazione la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. 2.1. Per quanto qui di residuo interesse, quella corte: i) confermò la piena validità della fideiussione prestata da [OSCURATO:PERSONA], disattendendo pure le argomentazioni con cui quest’ultimo, nella sua comparsa conclusionale, invocando l’ordinanza resa da Cass. n. 29810 del 2017, ne aveva eccepito la nullità per violazione della normativa antitrtust; ii ) disattese la doglianza riguardante l’avvenuta applicazione di interessi anatocistici, posto che il conto corrente suddetto, risalente al 21 febbraio 2004, aveva previsto la pari capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi; iii) respinse le censure mosse alla non rinvenuta applicazione, da parte della banca, di interessi usurari e di un’illegittima commissione di massimo scoperto, nonché alla mancata ammissione di una c.t.u. contabile in ragione dell’assoluta genericità di allegazione quanto alla prima (carente di qualsivoglia indicazione riguardanti i tempi, i modi e la misura del superamento, per ciascuno dei corrispondenti periodi di riferimento, dei relativi tassi soglia, peraltro neppure riportati, oltre che di conteggi e precise modalità di calcolo), e, circa la seconda, considerando meramente esplorativa la invocata c.t.u. 3. Per la cassazione di questa sentenza hanno promosso ricorso [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale titolare della estinta CRS Costruzioni di [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi. Ha resistito, con controricorso, BPER [OSCURATO:PERSONA] s.c.p.a., quale mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA]). 3.1. È stata formulata, da parte del Consigliere delegato allo spoglio, una proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380-biscod. proc. civ. come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022. A fronte di essa, parte ricorrente ha domandato la decisione della causa, altresì depositando memoria exart. 380-bis.1 cod. proc. civ. in cui viene prospettata una “questione di legittimità costituzionale della norma di cui all’art. 380-bis c.p.c. per violazione degli artt. 3, 24, 25, 111, 117 Cost., nella partein cui sanziona e punisce il cittadino che ricorre in cassazione, attribuendo ad un giudice monocratico di esprimere un parere in violazione dell’art. 25 Cost., che vuole che la Cassazione sia un organo giurisdizionale Collegiale, con la minaccia che se il ricorrente richiede la decisione Collegiale verrà irragionevolmente punito con la lite temeraria, pur avendo formulato un ricorso non temerario”. [OSCURATO:PERSONA] 1.In via pregiudiziale, ritiene il Collegio che la descritta eccezione di illegittimità costituzionale sollevata dalla parte ricorrente nella propria memoria exart. 380-bis.1 cod. proc. civ. sia manifestamente infondata nel suo complesso. 1.1. In proposito, infatti, giova rimarcare che, come si legge in Cass., SU, n. 19293 del 2024, «vale ribadire, con Cass.,Sez.Un., n. 9611 del 2024, che il nuovo art. 380-bis è stato qualificato in termini di strumento processuale di agevolazione della definizione delle pendenze in sede di legittimità, anche tramite l’individuazione di strumenti dissuasivi di condotte rivelatesi, ex post, prive di giustificazione, e quindi idonee a concretare, secondo una valutazione legale tipica compiuta dal legislatore, un’ipotesi di abuso del diritto di difesa, giacché non attenersi alla delibazione (altrimenti definita valutazione) del presidente o del consigliere delegato, che trovi, poi, conferma nella decisione finale, lascia presumere una responsabilità aggravata. La stessa sentenza n. 9611 cit., argomentando in ordine alla negazione della funzione decisoria della proposta di definizione e alla negazione della natura impugnatoria della decisione del Collegio, e della sua finalità di riesame e controllo rispetto alla proposta, ha valorizzato la natura non decisoria della proposta e cesellato la funzione giurisdizionale assolta dal Collegio mediante l’ordinanza: deve avere ad oggetto la decisione sul ricorso, e non la legittimità della proposta di definizione anticipata, come ulteriormente confermato dal generico rinvio operato dal terzo comma dell’art. 380-bis al procedimento in camera di consiglio, ove si accorda alle parti soltanto la facoltà di depositare sintetiche memorie illustrative inerenti alle censure già proposte; che, poi, il legislatore della novella non abbia previsto l’apertura di un apposito contraddittorio sulla proposta di definizione del giudizio, consentendo o richiedendo alle parti di prendere posizione su di essa, è in linea con la constatazione che la medesima proposta non entra innovativamente nell’oggetto del processo di cassazione, né può essere posta, dal Collegio, a fondamento della decisione (Cass.,Sez. Un., n. 9611 cit.)». 1.1.1. È chiaro, dunque, che i tre obbiettivi cui mostra di mirare l’art. 380-bis cod. proc. civ., come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022, – maggiore rendimento dell’attività giurisdizionale; maggiore celerità della decisione; migliore qualità dell’accertamento su cui la stessa deve poggiare – giustificano pienamente l’adozione di m eccanismi (quale, nella specie, quello dell’applicazione dell’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ, allorquando il Collegio decida la causa, ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., in conformità alla proposta ex art. 380 - bis , comma 1, cod. proc. civ. ) evidentemente finalizzati ad evitare che il raggiungimento di quegli obbiettivi rimanga pregiudicato da condotte processuali rivelatesi con essi non coerenti.1.1.2. Assolutamente significative, in tal senso, risultano, del resto, le osservazioni di Cass., SU, n. 10955 del 2024, che, al fine di giustificare la ivi ritenuta applicabilità della norma di cui al novellato art. 380-biscod. proc. civ. (che nella parte finale richiama l'art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ.) anche nei giudizi (come quello in esame) introdotti con ricorso già notificato alla data dell’1 gennaio 2023 e per i quali, alla data del 28 febbraio 2023, non era stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio, ha affermato che il citato art. 380-biscod. proc. civ. «mira ad apprestare uno strumento di agevolazione della definizione delle pendenze in sede di legittimità, anche tramite l'individuazione di strumenti dissuasivi di condotte rivelatesiex post prive di giustificazione, e quindi idonee a concretare ipotesi di abuso del diritto di difesa. Sottrarre al corredo di incentivi e di fattori di dissuasione contenuto nella norma in esame – che sono finalizzati a rimarcare, come chiarito nella relazione illustrativa al d.lgs. 149/2022, che la giustizia non è una risorsa illimitata di cui si possa disporre con piena libertà, sicché si giustifica che colui che abbia contribuito a dissiparla, nonostante una prima delibazione negativa, sostenga un costo aggiuntivo – verrebbe a limitare fortemente la portata applicativa della norma, che vedrebbe dispiegarsi compiutamente i suoi effetti solo a distanza di tempo, in contrasto con il chiaro intento del legislatore di offrire nell'immediato uno strumento di agevole e rapida definizione dei ricorsi che si palesino inammissibili, improcedibili ovvero manifestamente infondati». 1.1.3. Cass., SU, n. 36069 del 2023, peraltro, ha puntualizzato che «Va esclusa una interpretazione della norma che conduca ad automatismi non in linea con una lettura costituzionalmente compatibile del nuovo istituto, dovendo l’applicazione in concreto delle predette sanzioni rimanere affidata alla valutazione delle caratteristiche del caso di specie». 1.2. Nemmeno sussiste, poi, nella proposta di cui al novellato art. 380- bis, comma 1, cod. proc. civ., alcuna precostituzione della decisione, profilo, questo, già smentito dalla giurisprudenza formatasi nella vigenza della precedente disciplina del procedimento per la decisione in camera di consiglio sull’inammissibilità o sullamanifesta fondatezza o infondatezza del ricorso, che aveva ripetutamente escluso che ricorresse l’obbligo di astensione, di cui all’art. 51, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., in capo al giudice relatore autore, dapprima, della relazione e, poi, della proposta ai sensi del primo comma dell’art. 380-biscod. proc. civ., ratione temporis vigente, non rivelando detta relazione o proposta carattere decisorio, né configurandosi quale anticipazione di giudizio da parte del relatore, giacché non ne risultava in alcun modo menomato il verdetto finale spettante al Collegio (cfr. Cass., SU., n. 9611 del 2024, ribadita, in parte qua, dalla successiva Cass., SU, n. 19293 del 2024). 1.2.1. L’essenza collegiale della giurisdizione di legittimità non è incisa, dunque, dal novellato strumento processuale, sicché la funzione decisoria non conosce alcun vulnus, per essere sempre espressione del Collegio. 1.3. È inipotizzabile, infine, qualsivoglia pregiudizio al principio del giusto processo, nell’accezione di garanzia della partecipazione dialettica delle parti, quale momento fondamentale per la formazione del convincimento del giudice, posto che, a tacerd’altro, la garanzia del contraddittorio, necessaria in quanto costituente il nucleo indefettibile del diritto di difesa, costituzionalmente tutelato dagli artt. 24 e 111 Cost. è assicurata, comunque, dalla trattazione scritta della causa, con facoltà delle parti di presentare memorie per illustrare le rispettive ragioni, già compiutamente declinate con i motivi dell’impugnazione. 2. Fermo quanto precede, i formulati motivi denunciano, rispettivamente, in sintesi: I) «Violazione e falsa applicazione degli artt. 1418, 1421, 1956, 1957, 1939 c.c. e L. n. 287/1990, artt. 2, 14, 20 e art. 33, comma 2, lett. t), cod. cons., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.», ascrivendosi alla corte territoriale di non aver dichiarato la nullità, per violazione della normativa antitrust, della fideiussione azionata dalla banca così come eccepita dagli odierni ricorrenti nella loro comparsa conclusionale di appello;II) «Violazione e falsa applicazione degli artt. 644 c.p. e 2 della l. n. 108/1996, 1224, 1282, 1815 c.c., nonché degli artt. 1283 c.c. e 120 TUB, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5». Si deduce che, contrariamente a quanto ritenuto dalla corte distrettuale, gli appellanti avevano dedotto che la banca originaria convenuta aveva imposto e praticato, come da estratti conto prodotti, tassi di interessi illegittimi ed usurari, con punte superiori al 13% annuo, oltre anatocismo, spese varie e commissioni di massimo scoperto esorbitanti, con operazioni ed addebiti non corretti e manifestamente in contrasto sia con la regola di buona fede sia con le norme imperative. Si ascrive alla sentenza impugnata di aver concluso, con motivazione apparente, per non aver esaminato la documentazione prodotta e richiamata a conferma dell’usurarietà dei tassi di interessi convenuti e praticati dalla banca, che gli assunti degli odierni ricorrenti erano “generici” e la c.t.u. da essi invocata meramente esplorativa “esplorativa”, quando, invece, dagli estratti di conto corrente prodotti emergevano, a prima vista, le illegittimità convenute e praticate dalla banca; III) «Violazione degli artt. 61, 112, 191, 194, 115, 116, 132, comma 2, n. 4, 345, 356, c.p.c. e art. 111, comma 6, Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.». Si insiste nell’assunto secondo cui, contrariamente a quanto addotto dalla corte d’appello, la c.t.u. richiesta non era esplorativa, atteso che avrebbe dovuto esaminare gli estratti conto prodotti e dai quali risultano tutte le illegittimità denunciate. 3. Va rilevato, innanzitutto, che la menzionata proposta exart. 380-bis cod. proc. civ. ha il seguente tenore: «Il ricorso è palesemente inammissibile. È inammissibile anzitutto perché tutti e tre i motivi sono congegnati come motivi inestricabilmente combinati, nei quali le violazioni di legge sono dedotte unitamente all’omessa considerazione di fatti, senza che riesca ad individuarsi, tantomeno agevolmente, la linea di demarcazione che separa le censure riconducibili ai numeri 3 e 4 dell’articolo 360, da quelle sviluppate viceversa e sensi del successivo numero 5. È dunque lasciata alla Corte di cassazione, inammissibilmente, la concreta individuazione delle censure rispetto alle quali la controparte è chiamata a difendersi. A quest’ultimo riguardo, e cioè in riferimento ai motivi di omessa considerazione di fatti decisivi e controversi, inoltre, questa Corte ha chiarito che nell’ipotesi di doppia conforme, che ricorre nella specie, il ricorso per cassazione proposto per il motivo di cui al n. 5) dell'art. 360 c.p.c. è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. 28 febbraio 2023, n. 5947), ragioni che nel caso di specie non sono affatto evidenziate. Il ricorso è inoltre totalmente privo del requisito dell’autosufficienza di cui al numero 6 dell’articolo 366 c.p.c., dal momento che in esso si assume che il credito vantato dalla banca sarebbe derivato da operazioni “usurarie ed anatocistiche”, senza che dal ricorso riesca a comprendersi neppure approssimativamente come usura e anatocismo si sarebbero concretizzate. Quanto alla dedotta nullità della fideiussione perché contenente le note clausole anticoncorrenziali, è appena il caso di osservare che dal ricorso non riesce a capirsi, a tacer d’altro, neppure a quando risalgano le fideiussioni, posto che l’accertamento della Banca d’Italia concernente dette clausole è riferito ad un modulo ABI impiegato in un preciso arco temporale, esteso dal 2002 al 2005. Quanto all’omessa ammissione di consulenza tecnica d’ufficio, il giudice di merito ha negato il mezzo in quanto esplorativo, e dal ricorso non si comprende affatto perché esplorativo non fosse». 3.1. [OSCURATO:PERSONA] reputa condivisibili tali argomentazioni, che resistono ai rilievi formulati da parte ricorrente, ed osserva, inoltre, quanto segue. 4. Tutti i descritti motivi sono caratterizzati dalla prospettazione, generica e cumulativa, di vizi di natura eterogenea (censure motivazionali ed errores in iudicando), in contrasto con la tassatività dei motivi di impugnazione per Cassazione e con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui una simile tecnica espositiva riversa impropriamente sul giudice di legittimità il compito di isolare, all'interno di ciascun motivo, le singole censure (cfr., e plurimis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 4979 del 2024; Cass. nn. 35782, 30878, 27505 e 4528 del 2023; Cass. nn. 35832 e 6866 del 2022). In altri termini, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi di impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'articolo 360, comma1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quelli della violazione di norme di diritto, sostanziali e processuali, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione (cfr. Cass. n. 4979 del 2024; Cass.nn. 35782, 30878 e 27505 del 2023; Cass. nn. 11222 e 2954 del 2018). 4.1.1. È sicuramente vero, peraltro, che, «In tema di ricorso per cassazione, l'inammissibilità della censura per sovrapposizione di motivi di impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, primo comma, numeri 3 e 5, c.p.c., può essere superata se la formulazione del motivo permette di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate, di fatto scindibili, onde consentirne l'esame separato, esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati» (cfr., in termini, Cass. n. 39169 del 2021. In senso sostanzialmente conforme, si vedano anche Cass., SU, n. 9100 del 2015; Cass. n. 7009 del 2017; Cass.n. 26790 del 2018). Tanto, però, non si rinviene nel motivo di ricorso in esame, il quale, per come concretamente argomentato, non consente di individuare, con chiarezza, le doglianze riconducibili agli invocati vizi, rispettivamente, exart. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., in modo tale da consentirne un loro esame separato, come se fossero articolate in motivi diversi, senza rimettere al giudice il compito di isolare quella teoricamente proponibili, al fine di ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazione consentiti, prima di decidere su di esse.4.2. Laddove, poi, tutti i menzionati motivi prospettano vizi motivazionali, è doveroso ricordare, innanzitutto, che, avuto riguardo alla regola di cui all’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ., abrogato dal d.lgs. n. 149 del 2022 ma qui applicabile ratione temporis (giusta l’art. 35 del menzionato d.lgs. e posto che il giudizio di appello venne instaurato dagli odierni ricorrenti nel 2014, come emerge dal numero di registro generale attribuito al corrispondente procedimento ed indicato nell’epigrafe della sentenza impugnata. Cfr. Cass. n. 11439 del 2018), la quale esclude la possibilità di ricorrere per cassazione ai sensi del numero 5 dell’art. 360, comma 1, dello stesso codice, nell’ipotesi in cui la sentenza di appello impugnata rechi l’integrale conferma della decisione di primo grado (cd. “doppia conforme”), questa Corte ha da tempo chiarito che il presupposto di applicabilità della norma risiede nella cd. “doppia conforme” in facto(Cass.n. 7724 del 2002 ha precisato, inoltre, che «Ricorre l'ipotesi di “doppia conforme”, ai sensi dell'art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisiviex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice»), sicché il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo, ha l’onere di indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sonotra loro diverse (cfr., tra le più recenti,Cass. nn. 19371, 17021 e 5436 del 2024; Cass. nn. 35782, 26934 e 5947 del 2023): onere rimasto, invece, assolutamente inadempiuto stando alle argomentazioni concretamente rinvenibili nelle doglianze de quibus. 4.2.1. In secondo luogo, va rimarcato che l'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. –nel testo introdotto dal d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 (qui applicabile ratione temporis, risultando impugnata una sentenza resa il 14 ottobre 2019) – riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto controverso e decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia) per il giudizio, da intendersi riferito ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico- naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, come nella specie, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (cfr., ex aliis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. nn. 19371, 17021, 6127 e 2607 del 2024; Cass., SU, n. 23650 del 2022; Cass. nn. 9351, 2195 e 595 del 2022; Cass.nn. 4477 e 395 del 2021; Cass., SU, n. 16303 del 2018). 4.3. Con specifico riguardo al primo motivo, poi, la piena correttezza degli assunti della corte distrettuale sul corrispondente punto trova conferma nel fatto che le Sezioni Unite di questa Corte si sono occupate ampiamente del problema della rilevabilitàd’ufficio delle nullità contrattuali (sentenza 12 dicembre 2014, n. 26242, i cui princìpi sono stati peraltro successivamente ribaditi, tra le altre, da Cass. n. 19251 del 2018, Cass. n. 26495 del 2019, Cass. n. 20170 del 2022 e Cass. n. 28377 del 2022). In quella sentenza è stato affermato, tra l’altro, che, nel giudizio di appello ed in quello di cassazione, il giudice, in caso di mancata rilevazione officiosa in primo grado di una nullità contrattuale, ha sempre facoltà di procedere ad un siffatto rilievo. Questo principio, però, deve essere applicato tenendo presenti le regole generali del processo civile e la relativa tempistica, onde evitare che l’esercizio di un potere officioso consenta alle parti di rimettersi in pista – per così dire – quando i fa tti costitutivi del lamentato vizio negoziale da esaminare ex officio avrebbero potuto e dovuto essere tempestivamente allegati, onde consentire al giudice la necessaria valutazione in diritto. Qualora i fatti costitutivi della dedotta nullità negoziale non risultino già allegati in toto dalla parte che la invoca successivamente, difatti, non è consentito al giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, procedere d’ufficio a tali accertamenti, la rilevabilità officiosa della nullità essendo circoscrittaalla sola valutazione in iure dei fatti già allegati (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 20713 del 2023 e Cass. nn. 2607, 5038, 5478,10712 e 19401 del 2024). 4.3.1. Nel caso in esame, l’accertamento sulla fondatezza, o meno, dell’eccezione di nullità di cui qui si discute (riguardante, come si ricorderà, la nullità della fideiussione prestata da [OSCURATO:PERSONA] in relazione allo specifico profilo della violazione della normativa antitrust alla stregua di quanto sancito nel provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2005 e da Cass. n. 29810 del 2017) – che, quando proposta, per la prima volta, in appello, come accaduto nella specie, era evidentemente ammissibile, in quanto eccezione in senso lato, anche al di là dei limiti e delle preclusioni processuali ormai maturate –poggia su circostanze fattuali (riguardanti, tra l’altro: il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità; la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della Banca d’Italia nel provvedimento in precedenza richiamato; la concreta riferibilità di quanto sancito in quest’ultimo, frutto di accertamenti che avevano riguardato un intervallo temporale ricompreso tra il 2002 ed il 2005, ad un contratto di fideiussione di cui né la sentenza impugnata, né l’odierno motivo di ricorso indicano l’effettiva data di stipulazione; la circostanza che il menzionato ricorrente certamente non avrebbe sottoscritto quella fideiussione in assenza delle clausole contestate, ricordandosi, a quest’ultimo proposito, che: i] giusta Cass., SU, n. 41994 del 2021, « I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'[OSCURATO:PERSONA], in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art.1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata -perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti»; ii]come sancito da Cass. n. 18794 del 2023, «Il concetto di nullità parziale, di cui all'art. 1419, comma 1, c.c., esprime il generale favore dell'ordinamento per la conservazione, ove possibile, degli atti di autonomia negoziale, ancorché difformi dallo schema legale, ed il carattere eccezionale dell'estensione all'intero contratto della nullità che ne colpisce una parte o una clausola; conseguentemente, spetta a chi ha interesse alla totale caducazione dell'assetto di interessi programmato l'onere di provare l'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, mentre è precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto») che gli odierni ricorrenti avrebbe ro dovuto ritualmente introdurre e chiedere di provare indicandone i mezzi istruttori da utilizzarsi a tale scopo, già in primo grado. Alteris verbis, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto tempestivamente allegare, già innanzi al tribunale (ma di tanto non vi adeguata indicazione nella doglianza in esame, ricavandosene, anzi, il contrario), i fatti costitutivi funzionali a fondare la nullità da lui poi invocata in appello o la legittimità di una successiva rilevazione officiosa della stessa. La quaestio nullitatiscome da lui sollevata in appello, pur astrattamente proponibile al di là delle preclusioni ormai maturatesi, avrebbe, sì, obbligato il giudice a rilevarne l’eventuale fondatezza, o meno (con conseguente applicazione del disposto dell’art. 101, comma 2, cod. proc. civ.), ma sempre che,ed a condizione che, i fatti costitutivi del vizio denunciato fossero stati già tempestivamente allegati e dimostrati, onde legittimare una decisione fondata su quegli stessi fatti e soltanto su quelli, non essendo più consentito al giudice di appello alcun accertamento fattuale se non in violazione del principio del contraddittorio. 4.4. Con specifico riguardo, infine, al secondo e terzo motivo di ricorso, rimarca il Collegio, – oltre agli evidenti profili di loro carenza di autosufficienza già sottolineati nella proposta exart. 380-bis cod. proc. civ. («si assume che il credito vantato dalla banca sarebbe derivato da operazioni “usurarie ed anatocistiche”, senza che dal ricorso riesca a comprendersi neppure approssimativamente come usura e anatocismo si sarebbero concretizzate») – innanzitutto, che il vizio di omessa pronuncia che determina la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. (rilevante ai fini di cui all'art. 360, n. 4 dello stesso codice (come denunciato con il secondo motivo), si configura esclusivamente con riferimento a domande, eccezioni o assunti che richiedano una statuizione di accoglimento o di rigetto (e, nella specie, è innegabile che la corte distrettuale si sia pronunciata su tutti i moti di gravame sottopostele), e non anche in relazione ad istanze istruttorie per le quali l'omissione è denunciabile soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (cfr., e multis, Cass. n. 18545 del 2020, in motivazione; Cass. n. 24830 del 2017; Cass. n. 13716 del 2016), qui, peraltro, nemmeno invocabile giusta la già spiegata preclusione di cui all’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ. 4.4.1. A tanto deve aggiungersi che la motivazione assume carattere solo apparente, e la sentenza è nulla perché inficiata da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda percepibile, tuttavia, il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (cfr. sostanzialmente, in tal senso, ex aliis, Cass. nn. 19417, 16448, 13621, 9807 e 6127 del 2024; Cass. nn. 33961 e 27501 del 2022; Cass. n. 395 del 2021). Un simile vizio, inoltre, deve apprezzarsi non rispetto alla correttezza della soluzione adottata o alla sufficienza della motivazione offerta, bensì unicamente sotto il profilo dell'esistenza di una motivazione effettiva. 4.4.2. Il secondo motivo di ricorso, nella parte in cui lamenta la mera apparenza della motivazione della sentenza impugnata laddove ha negato l’ammissione della invocata c.t.u. contabile, non adduce, però, che le argomentazioni offerte dal giudice di merito non fossero idonee a rappresentare l’iter logico intellettivo seguito dal giudice per arrivare alla decisione, ma intende confutarne la fondatezza (così facendo anche nel terzo motivo, sebbene sotto il diverso profilo ivi prospettato), ripercorrendole in ciascuno dei suoi passaggi e muovendo critiche agli argomenti sviluppati sui singoli punti oggetto di censura. Simili doglianze non evidenziano, quindi, alcuna criticità della motivazione della decisione impugnata nei descritti limiti attualmente ammissibili (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014), ma si rivelano essere espressione di un mero dissenso motivazionale rispetto ad un apprezzamento di fatto che, essendo frutto di una determinazione discrezionale del giudice di non è sindacabile da questa Corte. 5. In conclusione, quindi, l’odierno ricorso di [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale titolare della estinta CRS Costruzioni di [OSCURATO:PERSONA], e di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, restando a loro carico, in via solidale, le spese di questo giudizio di legittimità sostenute dalla costituitasi controricorrente. 5.1. Poiché il giudizio è definito in conformità della proposta exart. 380- bis, comma 1, cod. proc. civ. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), va disposta la condanna della parte istante a norma dell’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ. 5.1.1. Vale rammentare, in proposito, che: in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'art. 380-bis, comma 3, cod. proc. civ. (pure novellato dal menzionato d.lgs. n. 149 del 2022) –che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi delterzo e del quarto comma dell'art. 96 cod. proc. civ. –codifica un'ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente (cfr. Cass., SU, n. 28540 del 2023; Cass. n. 16191 del 2024). 5.1.2. Pertanto, non ravvisando il Collegio (stante la complessiva “tenuta”, pur nella sua sinteticità, del provvedimento della PDA rispetto alla motivazione necessaria per confermare l’inammissibilità del ricorso) ragioni per discostarsi dalla suddetta previsione legale (cfr., in motivazione, Cass., SU, n. 36069 del 2023), i ricorrenti vanno condannati, in solido tra loro, nei confronti della parte controricorrente, al pagamento della somma equitativamente determinata di € 5.000 ,00, oltre che al pagamento dell’ulteriore somma di € 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende. 5.2. Deve darsi atto, infine, – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 –che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte di [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale titolare della estinta CRS Costruzioni di [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], in solido tra loro, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento». p.q.m. [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale titolare della estinta CRS Costruzioni di [OSCURATO:PERSONA], e di [OSCURATO:PERSONA], e li condanna, in solido tra loro, al pagamento, in favore della costituitasi controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, che liquida in € 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge. Condanna i medesim i ricorrent i, in solido tra loro, al pagamento della somma di € 5.000,00 in favore della costituitasi controricorrente, e di una ulteriore somma di € 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti process