CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 03901/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
25 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n° 10906del ruolo generale dell'anno 2019, proposto da Comune di Melendugno con sede in Melendugno presso il Muni- cipio sito alla via [OSCURATO:PERSONA], 73026, codice fiscale 80010060756, in persona del Sindaco pro tempore, ing. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dal prof. avv. [OSCURATO:PERSONA], codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 72P14 E882Q, in virtù di procura speciale alla lite rilasciata a mar- gine dell'originale del ricorso e in virtù di Deliberazione G.C. di Me- lendugno n.121 del giorno 02\07\2018, il quale dichiara di voler ri- cevere le comunicazioni di cancelleria all’indirizzo di posta elettroni- ca certificata porcari.francesco @ ordavvle.legalmail.it e\o al nume- ro di [OSCURATO:TELEFONO], con elezione di domicilio della parte e del procuratore in Roma, 00192, Via dei Gracchi n. 39, presso e nello studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]Abbate del Foro di Roma, codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 72B59 G9420, p.e.c. aminalabbate @ ordineavvocatiro- ma.org e numero di [OSCURATO:TELEFONO]. Ricorrente contro A.S.P.I.C.A. [OSCURATO:PERSONA] Appalti S.r.l. in Liquidazione e in [OSCURATO:PERSONA] (c.f./p.i. 00233200237), in persona del liquidatore volontario p.t., e Liquidazione giudiziale di A.S.P.I.C.A. S.r.l. (c.f./p.i. 00233200237), in persona del liquidatore giudiziale p.t., rappr. e dif. dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), elettivamente domiciliati, parti e procuratore legale, fisicamente in Roma, via Vaglia n. 11 sc. B presso Dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] e digi- talmente presso il domicilio digitale del difensore all'indirizzo di P.E.C. ciullo.giacomo @ coabrindisi.legalmail.it iscritto nel RegINdE dove dichiara di voler ricevere tutte le notifiche, gli avvisi e le co- municazioni di rito. Controricorrente avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce n° 258 deposita- ta il 2 marzo 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 febbraio 2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Ambiente e sviluppo s.r.l., società che gestiva un sito di raccol- ta rifiuti nel Comune di Cavallino, nel quale venivano conferiti an- che quelli del Comune di Melendugno, otteneva decreto ingiuntivo per euro 79.502,13 contro quest’ultimo Comune e, in solido, contro la Aspica s.r.l., mandataria dell’Ati cui era stato appaltato il servizio di raccolta rifiuti e di esazione della Tariffa di igiene ambientale (T.I.A.), che non aveva provveduto a pagare la società ricorrente per il conferimento in discarica. Gli intimati proponevano distinte opposizioni, ma il Comune di Me- lendugno con la propria opposizione citava direttamente a compari- re davanti al tribunale di Lecce anche la Aspica, contro la quale proponeva domanda di “regresso anticipato e manleva”. Nel corso del giudizio interveniva transazione tra il Comune ingiun- to e la Ambiente e sviluppo, con la quale l’Ente territoriale veniva surrogato nei diritti della creditrice. Il tribunale, preso atto della transazione, dichiarava inammissibile la chiamata in causa della Aspica e cessata la materia del conten- dere tra Ambiente e sviluppo ed il Comune di Melendugno, cui se- guiva la revoca del monitum. 2.- Il Comune di Melendugno proponeva appello, ma la Corte con- fermava la decisione del primo grado. Osservava in particolare il giudice di secondo grado che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, l’opponente a decreto ingiuntivo non poteva citare direttamente un terzo, a doveva chie- dere autorizzazione al giudice istruttore. Questa regola andava applicata anche al caso di specie, in quanto il rapporto tra il Comune di Melendugno e la Aspica s.r.l., appaltatrice del servizio di raccolta rifiuti e di esazione della T.I.A., integrava una mera solidarietà passiva, nella quale la posizione di ciascun obbligato rimane distinta da quella dell’altro. Era, dunque, infondata la tesi dell’opponente, secondo la quale Aspica non poteva essere considerata “terza”. 3.-Avverso questa decisione ha interposto ricorso per cassazione il Comune di Melendugno, affidando l’impugnazione a cinque motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in concordato preventivo. Ambiente e sviluppo s.r.l., già contumace in appello, è rimasta me- ramente intimata nella presente sede. Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in Adunanza Camera- le ai sensi dell’art. 380-biscod. proc. civ. Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380- bis.1 cod. proc. civ. (a quella del Comune è stata allegata la sen- tenza del Consiglio di stato n° 6942/2010). [OSCURATO:PERSONA] 4.- Col primo motivo – rubricato “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 102, 269, comma secondo, 645 c.p.c. e dell'art. 49, commi 9 e 13, del d. lgs. 05\02\1997, n° 22 (c.d. "Decreto Ron- chi") in relazione all'art. 360, n°3, c.p.c.” –il ricorrente deduce che la sua obbligazione meramente “subordinata”, “successiva” o “al- ternativa”, con la conseguenza che l’Ente territoriale, secondo l’art. 49 del d.lgs. n° 22/1997, sarebbe tenuto solo dopo l’inadempimento della società affidataria del servizio di raccolta ri- fiuti e di esazione della tariffa. Trattandosi quindi di dover provare la pregiudizialità del fatto di inadempimento di Aspica rispetto alla sussistenza in via successiva e alternativa della responsabilità del Comune, che alla verificazione di quel fatto di inadempimento è logicamente subordinata, il Co- mune avrebbe citato direttamente Aspica in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, dovendo instaurarsi tra le parti un litisconsorzio necessario di natura processuale, stante la dipendenza logica e pregiudiziale della responsabilità successiva e alternativa del Co- mune rispetto al mancato assolvimento dell'obbligo gravante su Aspica. 5.-Il motivo è infondato. Come già deciso da questa Corte con precedenti perfettamente so- vrapponibili al presente caso, dai quale non c’è alcun motivo di di- scostarsi (Cass., sez. I, 2 agosto 2023, n° 23632; Cass., sez. I, 26 febbraio 2020, n° 5132; Cass., sez. I, 15 gennaio 2020, n° 728), l'opponente a decreto ingiuntivo che intenda chiamare in causa un terzo non può direttamente citarlo per la prima udienza, ma deve chiedere al giudice, nell'atto di opposizione, di essere a ciò autoriz- zato, determinandosi, in mancanza, una decadenza rilevabile d'uffi- cio ed insuscettibile di sanatoria per effetto della costituzione del terzo chiamato, ancorché questi non abbia, sul punto, sollevato ec- cezioni, in quanto il principio della non rilevabilità di ufficio della nullità di un atto per raggiungimento dello scopo si riferisce esclu- sivamente all'inosservanza di forme in senso stretto, e non di ter- mini perentori, per i quali vigono apposite e distinte norme. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazio- ne delle norme processuali, rilevando che nel giudizio di opposizio- ne a decreto ingiuntivo il Comune era convenuto e debitore solida- le, da considerarsi “terzo”, stante l’autonomia dei rapporti. Dunque, il Comune non poteva citare direttamente l’altro condebi- tore solidale, peraltro rimasto contumace in primo grado, ma avrebbe dovuto chiedere nell’atto di citazione in opposizione l’autorizzazione alla chiamata in causa. Quanto, poi, alla dedotta natura “subordinata”, “successiva” o “al- ternativa” dell’obbligazione del Comune, questa Corte ha già deci- so, con l’ordinanza sopra citata, che la natura del rapporto tra il Comune e Aspica s.r.l., ricondotta dal ricorrente talora a solidarietà alternativa e talora a responsabilità esclusiva di Aspica s.r.l., non rileva ai fini processuali nel senso prospettato: essendo infatti scin- dibile il rapporto processuale tra condebitori solidali, non sussiste il litisconsorzio necessario e deve essere citato, con l’opposizione, il beneficiario dell’ingiunzione. Peraltro, va pure qui osservato che le prospettazioni del ricorrente non fanno altro che confermare la natura ordinariamente solidale dell’obbligazione tra Comune ed Aspica, in quanto è proprio del rapporto obbligatorio solidale che l’un debitore possa essere tenuto prima di altro e che uno dei debitori possa esser chiamato a ri- spondere solo in caso di inadempimento del primo obbligato. 5.- Gli altri motivi di ricorso, con i quali il ricorrente predica l’ammissibilità della domanda proposta contro Aspica (secondo mo- tivo), la sua fondatezza (terzo motivo), la surroga contenuta nella transazione stipulata con Ambiente e sviluppo s.r.l. (quarto mezzo) ed i fatti sopravvenuti consistenti nel riconoscimento del credito da parte di Aspica con p.e.c. del 15 aprile 2013, nonché nell’inserimento della pretesa creditoria nel piano di concordato preventivo (quinto motivo), sono assorbiti, essendo dipendenti dal- la fondatezza del primo mezzo (che qui è stata, invece, esclusa). 6.- Alla soccombenza del Comune segue la sua condanna alla rifu- sione delle spese di lite in favore di Aspica, per la cui liquidazione – fatta in base al d.m. n° 55 del 2014, come modificato dal d.m. n° 147 del 2022, ed al valore della lite (ridottosi ad euro 23,5 mila a seguito del parziale pagamento ricevuto da ricorrente dalla propria Compagnia di assicurazione) –si rimanda al dispositivo che segue. Va, inoltre, dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 1-quater, del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, ove dovuto. p.q.m. la Corte rigetta il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti i ri- manenti quattro mezzi. Condanna il Comune di Melendugno a ri- fondere ai resistenti le spese del presente giudizio, che liquida in euro 2.500,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al cp ed all’iva, se dovuta. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all’artic