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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 aprile 1985

Cassazione n. 06475/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/04/1985 avverso la sentenza del 04/10/2021 del TRIBUNALE di CATANIA( dato avviso alle parti i udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Catania ex art. 444 cod. proc. pen. per il tentativo di furto di un motociclo; Considerato che la doglianza proposta - che applicazione e interpretazione della legge penale nonché il vizio di motivazione - esula dal novero dei motivi deducibili ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., oltre ad essere del tutto privo di pertinenza rispetto alla presente specie laddove fa riferimento al fatto che "il decidente" si sarebbe limitato "ad indicare tautologicamente la rinuncia ai motivi di gravame"; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] M ini Stefain palla C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/04/1985 avverso la sentenza del 04/10/2021 del TRIBUNALE di CATANIA( dato avviso alle parti i udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Catania ex art. 444 cod. proc. pen. per il tentativo di furto di un motociclo; Considerato che la doglianza proposta - che applicazione e interpretazione della legge penale nonché il vizio di motivazione - esula dal novero dei motivi deducibili ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., oltre ad essere del tutto privo di pertinenza rispetto alla presente specie laddove fa riferimento al fatto che "il decidente" si sarebbe limitato "ad indicare tautologicamente la rinuncia ai motivi di gravame"; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] M ini Stefain palla C
Sentenza Cassazione n. 06475/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris