CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 novembre 2022
Cassazione n. 45297/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ritenuto che il motivo dedotto è inammissibile per genericità, in rapporto alla ricostruzione del fatto ed alle valutazioni espresse nel giudizio di merito (pericolosità ed intensità del dolo); atteso che nella valutazione operata dalla Corte di appello di Lecce ha assunto una rilevanza determinante ai fini dell'esclusione delle circostanze attenuanti generiche la considerazione della ravvisata pericolosità criminale in ragione dei precedenti numerosi, anche specifici, oltre alla durata dell'evasione protrattasi per quattro mesi; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende Così deciso il 18 novembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sidente