CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03835/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2022 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Campobasso, di conferma della sentenza del Tribunale di Larino che lo ha condannato alla pena di un anno e sei mesi di reclusione per i reati di lesioni personali aggravate e percosse. Vista, altresì, la memoria del ricorrente, con cui si ribadiscono le ragioni di fondatezza del ricorso e si chiede la trasmissione degli atti alla Sezione ordinaria competente. 2. Considerato che il primo motivo di ricorso, di denuncia della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla condanna per il reato di percosse (si asserisce la difesa l'unicità della condotta lesiva), è meramente reiterativo del motivo proposto in sede di appello, oltre che versato in punto di fatto. Sul punto, correttamente la Corte territoriale ha evidenziato come lo svolgimento dell'azione si sia realizzato in due tempi distinti, in quanto la persona offesa è stata dapprima schiaffeggiata, e poi, solo in un secondo momento, aggredita con un bicchiere, con le ben più gravi conseguenze poste a fondamento della imputazione del reato di lesioni di cui al capo a). In via interpretativa, inoltre, come noto, sono precluse al giudice di legittimità - a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). 3. Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta il mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche e l'entità della pena inflitta, non considera che per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità tali statuizioni sono rimesse al giudice del merito, il quale ha adeguatamente motivato sul punto, avuto riguardo agli aspetti soggettivi ed oggettivi dei reati in contestazione 4. Rilevato che il terzo motivo relativo alla mancanza di motivazione sulla richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena è stato genericamente posto in appello, considerati i numerosi precedenti penali del ricorrente, ed è stato riproposto genericamente anche in Cassazione, dove si fa questione solo in astratto e vagamente di un'asserita mancanza di motivazione riguardo al punto dedotto.5. Considerato che anche il quarto motivo di censura, che denuncia omessa motivazione sulla richiesta di rideterminazione in melius della pena per il reato satellite, è aspecifico rispetto alla motivazione di primo grado sulla gravità complessiva del fatto e sullo stato di alterazione del ricorrente. 6. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec