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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 novembre 1979

Cassazione n. 33612/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 15/11/1979 avverso la sentenza del 02/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della scriminante dello stato di necessità, non è deducibile in sede di legittimità perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, in particolare, la Corte territoriale, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato (si vedano le pagine da 1 a 3 della sentenza impugnata, ove si rileva come nel caso di specie non risultassero sussistenti gli elementi costitutivi dell'invocata scriminante per tutta la durata della condotta, che appariva finalizzata ad un'occupazione stabile e finalizzata a risolvere in via definitiva la propria esigenza abitativa e non già per resistere ad un pericolo attuale e transitorio, in evidente contrasto con i principi della giurisprudenza di legittimità ivi richiamati); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il giorno 12 settembre 2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 15/11/1979 avverso la sentenza del 02/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della scriminante dello stato di necessità, non è deducibile in sede di legittimità perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, in particolare, la Corte territoriale, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato (si vedano le pagine da 1 a 3 della sentenza impugnata, ove si rileva come nel caso di specie non risultassero sussistenti gli elementi costitutivi dell'invocata scriminante per tutta la durata della condotta, che appariva finalizzata ad un'occupazione stabile e finalizzata a risolvere in via definitiva la propria esigenza abitativa e non già per resistere ad un pericolo attuale e transitorio, in evidente contrasto con i principi della giurisprudenza di legittimità ivi richiamati); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 12 settembre 2025
Sentenza Cassazione n. 33612/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris