CassazionedecretoSezione 2Decisione del 26 aprile 2022
Cassazione n. 35373/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al n. 9713/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], del Foro di Perugia, e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], del Foro di Velletri, elettivamente domiciliata in Roma, Via V. Fiacco sc C, interno - ricorrente - Contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato (n [OSCURATO:PERSONA] dei PQrtQuhesi n, 12 - E6FitrE)PIEESITPrIrP - Avverso il decreto decisorio della Corte d'appello di Perugia n. 100/2021, pubblicato il 25/Q2/2021 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 aprile 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. en, \ Osserva in fatto e in diritto Ritenuto che: - con ricorso depositato dinanzi alla Corte di appello di Perugia in data 01.03.2016, [OSCURATO:PERSONA] chiedeva un equo indennizzo per la durata non ragionevole di un processo penale a proprio carico iniziato il 18.07.2011 e definito con sentenza di assoluzione dell'imputata dal reato di falsa testimonianza ascrittole del Tribunale di Perugia del 25.03.2015; - il Consigliere designato della Corte di appello di Perugia rigettava il ricorso con decreto n. 516 del 2016 - depositato il 04.04.2016 - rilevando che non risultava presentata nel processo penale l'istanza di accelerazione di cui all'art. 2 comma 2 quinquies lett. e) legge n. 89/200, decisione che veniva confermata dalla Corte territoriale con il rigetto dell'opposizione ex art. 5-ter legge cit. del predetto decreto, provvedimento avverso il quale la medesima ricorrente proponeva impugnazione dinanzi alla Corte di Cassazione, che con ordinanza n. 5536 del 2020, depositata il 05.12.2019, veniva cassato per essere intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 34 del 6 marzo 2019, che dichiarava incostituzionale l'art. 54 co, 2 del d.l. n. 112/2008 e successive modifiche, qui rilevante, trattandosi nella specie di procedimento per il quale non risultava applicabile la previsione di cui all'art. 2 comma 1 della legge n. 89/2001, come novellato dalla legge n. 208/2015; - riassunto il giudizio, la Corte di appello di Perugia, con decreto n. 100 del 2021, accoglieva parzialmente l'originario ricorso e riconosceva in favore della Olivieri un indennizzo pari ad euro 600,00 per la durata non ragionevole del giudizio presupposto di un anno, oltre a liquidare le spese del giudizio di rinvio in euro 263,00 complessive, con esclusione della fase istruttoria non svolta, compensate per giusti motivi quelle della prima fase introduttiva e del giudizio di legittimità; - avverso il decreto sentenza della Corte di appello di Perugia propone ricorso per cassazione l'originaria ricorrente, fondato su un unico motivo, cui resiste il Ministero della giustizia con controricorso.Atteso che: - l'unico motivo di ricorso è denunciata la violazione e la falsa applicazione, ex art. 360 n. 3 c.p.c., degli artt. 2233, comma 2 c.c., 91, 92 e 392 c.p.c., del D.M. n. 55/2014 per avere la Corte territoriale liquidato una somma assolutamente irrisoria e del tutto simbolica per competenze professionali pari ad euro 236,00 del giudizio di rinvio, al di sotto dei valori indicati dal D.M. cit. La Corte distrettuale, inoltre, ha effettuato una liquidazione eliminando la fase istruttoria ritenendo che non si era stata effettivamente stata svolta, nonostante la previsione dell'esercizio di attività istruttoria e/o di trattazione, regolarmente compiuta nel caso di specie. Inoltre la ricorrente lamenta la compensazione delle fasi precedenti del ricorso, avvenuta a suo dire senza alcuna ragione giustificatrice se non un improprio riferimento all'evoluzione giurisprudenziale, non applicabile al caso di specie. Il motivo e con esso il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti. La prima parte della censura ha ad oggetto la violazione dei minimi tariffari e l'esclusione della "fase istruttoria" dal compenso. Secondo il consolidato orientamento nomofilattico, va ordinariamente riconosciuto il compenso per la fase di trattazione/istruzione anche nei giudizi di equa riparazione, atteso che la fase di trattazione è normalmente ineludibile, salvo che non si dia specifica contezza dell'eccezionale integrazione di un'ipotesi di mancato svolgimento della fase di trattazione/istruzione ai sensi dell'art. 4, quinto comma, lettera c), ultimo inciso, del d.m. n. 55/2014, ossia allorché si precisi che non ricorra alcuna delle attività ivi elencate (Cass.n. 164 del 2022; Cass. n. 38509 del 2021; Cass. n. 38505 del 2021; Cass. n. 38477 del 2021; Cass. n. 38475 del 2021; Cass. n. 38474 del 2021; Cass. n. 21743 del 2019; Cass. n. 31559 del 2019; Cass. n. 31558 del 2019; Cass. n. 31557 del 2019). Segnatamente, ai sensi della richiamata lettera c), rientrano nella fase istruttoria: le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, procedimenti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private. La previsione aggiunge che, al fine di valutare il grado di complessità della fase, rilevano, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte. In ultimo, la norma precisa che la fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta. Senonché nel giudizio di rinvio vi è stata inevitabilmente la disamina da parte della ricorrente quantomeno degli scritti difensivi della controparte e dei provvedimenti giudiziali adottati, benché essi non prefigurassero la necessità di procedere all'istruzione. Ne consegue che le deduzioni della ricorrente colgono nel segno, atteso che il Ministero della giustizia si è costituito nel giudizio di rinvio e che, ai sensi dell'art. 4, quinto comma, lettera c), del d.nn. n. 55/2014, nella fase istruttoria rientra anche l'esame degli scritti o documenti delle altre parti (Cass. n. 2308 del 2015). Pertanto, in materia di spese di giustizia, la trattazione del processo, che si traduca, nei termini anzidetti, nell'esame degli scritti avversari e dei provvedimenti giudiziali emessi, anche in assenza di istruzione probatoria, legittima il diritto al compenso della relativa fase (Cass. n. 34575 del 2021; Cass. n. 20993 del 2020; Cass. n. 4698 del 2019). Quanto ai minimi tariffari, il D.M. n. 140 risulta essere stato emanato (D.L. n. 1 del 2012, conv. nella L. n. 27 del 2012) allo scopo di favorire la liberalizzazione della concorrenza e del mercato, adempiendo alle indicazioni della UE, a tal fine rimuovendo i limiti massimi e minimi, così da lasciare le parti contraenti (nella specie, l'avvocato e il suo assistito) libere di pattuire il compenso per l'incarico professionale. Per contro, il giudice resta tenuto ad effettuare la liquidazione giudiziale nel rispetto dei parametri previsti dal D.M. n. 55, il quale non prevale sul D.M. n. 140, per ragioni di mera successione temporale, bensì nel rispetto del principio di specialità, poiché non è il D.M. n. 140 - evidentemente generalista e rivolto a regolare la materia dei compensi tra professionista e cliente - a prevalere, ma il D.M. n. 55, il quale detta i criteri ai quali il giudice si deve attenere nel regolare le spese di causa. Non è, pertanto, condivisa da questa Corte l'opinione secondo la quale il decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10/3/2014, nella parte in cui stabilisce un limite minimo ai compensi tabellarmente previsti (art. 4) non possa considerarsi derogativo del Decreto n. 140, emesso dallo stesso Ministero il 20/7/2012, il quale stabilisce in via generale i compensi di tutte le professioni vigilate dal Ministero della Giustizia, stabilendo al suo art. 1, comma 7 che "In nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa". Tanto chiarito, occorre considerare che la liquidazione effettuata dalla Corte locale in complessivi euro 236,00 non si pone al di sotto dei limiti imposti dal D.M. n. 55, tenuto conto del valore della causa pari ad euro 600,00, per cui trova applicazione lo scaglione da euro 0,01 a euro 1.100,00, per cui applicata la riduzione massima (in ragione della speciale semplicità dell'affare di cui all'art. 4, cit.), e sommato l'importo di euro 51,00 per la "fase istruttoria", per quanto sopra esposto, il compenso complessivo ammonta ad euro 287,00, di poco superiore al minimo (compenso complessivo minimo di euro 286,00:euro 67,50 per la fase di studio, euro 67,50 per la fase introduttiva, euro 51,00 per la fase di trattazione/istruzione ed euro 100,00 per la fase decisionale). L'ulteriore profilo di censura attiene alla compensazione delle spese relativamente alla prima fase di merito e al giudizio di legittimità. Esso è inammissibile. L'originario ricorso per equa riparazione è stato accolto a seguito dell'intervento della Corte costituzionale che con la sentenza n. 169 del 2019 ha annullato - riconoscendone l'incostituzionalità - l'art. 2, comma 2 quinquies della legge n. 89/2001, così mutando il precedente apparato normativo che ne aveva determinato il rigetto. In siffatta situazione, mutamento del quadro normativo di riferimento, la compensazione delle spese processuali era rimessa alla incensurabile discrezionalità del giudice, come del resto riconosciuto dalla stessa Corte di appello (v. pag. 8 della decisione impugnata). La ricorrente non si confronta con la ratio decidendi limitandosi a dedurre che non era stata tenuto in debito conto che era parte integralmente vittoriosa, ingiustificato il riferimento alla evoluzione giurisprudenziale. Inoltre va osservato che il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell'art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale dette spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula ogni valutazione sull'opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, che in quella di concorso di altri giusti motivi (Cass. n. 30592 del 2017; Cass.n. 24502 del 2017; Cass. n. 8421 del 2017; Cass. n. 2149 del 2014; Cass. n. 15317 del 2013). Ne consegue l'accoglimento del ricorso nei limiti di cui in motivazione e la cassazione del decreto impugnato in relazione alla censura accolta. Sussistendone le condizioni, è possibile decidere la causa nel merito ai sensi dell'articolo 384, secondo comma, c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, con liquidazione del compenso per il giudizio di rinvio in complessivi euro 287,00, dovendosi riconoscere anche la voce per la fase istruttoria, determinata in euro 51,00, confermata la distrazione in favore dei difensori della Olivieri, dichiaratisi antistatari. Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e con distrazione in favore dei difensori. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione; cassa il decreto impugnato in relazione alla censura accolta e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della giustizia alla refusione, in favore della ricorrente, delle spese del procedimento di rinvio che si liquidano in complessivi euro 287,00, oltre accessori come per legge, con distrazione a beneficio dei difensori antistatari; condanna, altresì, il Ministero alla refusione, in favore della ricorrente, delle spese del presente procedimento, che si liquidano in complessivi euro 1.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori, con distrazione in fav