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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 26457/2026

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osti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26 dicembre 1996, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12 novembre 2001, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 9 novembre 2000, [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01S5GFE), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27 luglio 1982, D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 18 agosto 1986, avverso la sentenza dell'Il marzo 2026 della Corte di cassazione; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Tivoli, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza n. 10805 dell'Il marzo 2026 (dep. 20 marzo 2026), la Terza Sezione penale di questa Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa nei loro confronti dalla Corte d'appello di Bari, in data 10 settembre 2025.2.

Con atto depositato in data 12 marzo 2026, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen., deducendo che la Corte di cassazione è incorsa in un errore di fatto: accolta, infatti, la richiesta di differimento per motivi di salute, il processo fu rinviato all'udienza dell'il marzo 2026, senza che il difensore ricevesse alcuna comunicazione.

Si afferma in ricorso che a tale ultima udienza, in assenza dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], il processo fu deciso con la sentenza che oggi si impugna con ricorso straordinario.

3. Con atto depositato in data 13 marzo 2026, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen.

Anche l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], assente all'udienza del 25 febbraio 2026, deduce infatti di non aver ricevuto comunicazione «presso il domicilio digitale professionale» del rinvio all'udienza dell'Il marzo 2026.

4. Respinta la richiesta di sospensione ex art. 625-bis, comma 2, cod. proc. pen., il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione orale. [OSCURATO:PERSONA], con provvedimento reso in udienza, ha disatteso la richiesta di rinvio presentata dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per concomitante impegno professionale, poiché non tempestivamente proposta e priva sia della indicazione delle ragioni che rendevano essenziale la presenza del difensore nel diverso processo, sia delle ragioni per cui era impossibilitato ad avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen.

Le parti, quindi, hanno formulato le conclusioni come in epigrafe indicate.

5. I ricorsi sono inammissibili, poiché presentati il 12 e 13 marzo 2026, quindi prima del deposito della motivazione del provvedimento impugnato (20 marzo 2026).

5.1. Secondo un pacifico insegnamento giurisprudenziale, il termine perentorio di centottanta giorni, fissato dal comma 2 dell'art. 625-bis cod. proc. pen. per la presentazione del ricorso straordinario per errore di fatto contenuto in un provvedimento della Corte di cassazione, decorre dalla data di deposito della motivazione del provvedimento stesso, e non dalla mera pubblicazione del dispositivo, dovendosi conoscere le ragioni della decisione per valutare la sussistenza di un errore di fatto (Sez. 2, n. 14516 del 19/02/2025, [OSCURATO:PERSONA], non mass.; Sez. 4, n. 27604 del 18/05/2023, Raglia, non mass.; Sez. 4, n. 37783 del 4/4/2019, Lazzari, Rv. 277185 - 01).

5.2. Il principio è stato affermato anche in relazione al caso in cui con il ricorso si denunci un errore nella instaurazione del contraddittorio (ad es., 2I' l'omessa notifica dell'avviso per l'udienza): pur trattandosi di un «errore esterno rispetto al tessuto motivazionale del provvedimento che si impugna, tuttavia non sarebbe immaginabile un mezzo di impugnazione che conosca un termine di proposizione diverso che dipenda dal tipo di doglianza proposta» (Sez. 4, Raglia, cit., in motivazione).

5.3. Osserva inoltre il [OSCURATO:PERSONA] che il rilievo per cui la motivazione della decisione impugnata è stata ormai pubblicata non preclude la dichiarazione di È stato infatti osservato che l'onere di confronto con la motivazione della sentenza impugnata, che grava sul ricorrente, esige, ai sensi dell'art. 581, comma 1, lett. c, cod. proc. pen., il confronto con la parte del provvedimento che contiene la fuorviata rappresentazione percettiva, nonché la specificazione della parte del provvedimento in relazione alla quale, per omessa o carente lettura, l'errore stesso si sarebbe determinato (Sez. 2, [OSCURATO:PERSONA], cit.).

6. Stante l'inammissibilità dei ricorsi, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 7 giugno 2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare in euro tremila ciascuno. 411iN. 6.1.

L'applicazione di principi di diritto consolidati e la non particolare complessità delle questioni trattate giustificano la redazione della motivazione in forma semplificata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili ì ricorsi e condanna P.Q.Munzion- • [OSCURATO:PERSONA] • o atenazzo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26 dicembre 1996, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12 novembre 2001, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 9 novembre 2000, [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01S5GFE), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27 luglio 1982, D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 18 agosto 1986, avverso la sentenza dell'Il marzo 2026 della Corte di cassazione; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Tivoli, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza n. 10805 dell'Il marzo 2026 (dep. 20 marzo 2026), la Terza Sezione penale di questa Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa nei loro confronti dalla Corte d'appello di Bari, in data 10 settembre 2025.2. Con atto depositato in data 12 marzo 2026, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen., deducendo che la Corte di cassazione è incorsa in un errore di fatto: accolta, infatti, la richiesta di differimento per motivi di salute, il processo fu rinviato all'udienza dell'il marzo 2026, senza che il difensore ricevesse alcuna comunicazione. Si afferma in ricorso che a tale ultima udienza, in assenza dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], il processo fu deciso con la sentenza che oggi si impugna con ricorso straordinario. 3. Con atto depositato in data 13 marzo 2026, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen. Anche l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], assente all'udienza del 25 febbraio 2026, deduce infatti di non aver ricevuto comunicazione «presso il domicilio digitale professionale» del rinvio all'udienza dell'Il marzo 2026. 4. Respinta la richiesta di sospensione ex art. 625-bis, comma 2, cod. proc. pen., il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione orale. [OSCURATO:PERSONA], con provvedimento reso in udienza, ha disatteso la richiesta di rinvio presentata dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per concomitante impegno professionale, poiché non tempestivamente proposta e priva sia della indicazione delle ragioni che rendevano essenziale la presenza del difensore nel diverso processo, sia delle ragioni per cui era impossibilitato ad avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen. Le parti, quindi, hanno formulato le conclusioni come in epigrafe indicate. 5. I ricorsi sono inammissibili, poiché presentati il 12 e 13 marzo 2026, quindi prima del deposito della motivazione del provvedimento impugnato (20 marzo 2026). 5.1. Secondo un pacifico insegnamento giurisprudenziale, il termine perentorio di centottanta giorni, fissato dal comma 2 dell'art. 625-bis cod. proc. pen. per la presentazione del ricorso straordinario per errore di fatto contenuto in un provvedimento della Corte di cassazione, decorre dalla data di deposito della motivazione del provvedimento stesso, e non dalla mera pubblicazione del dispositivo, dovendosi conoscere le ragioni della decisione per valutare la sussistenza di un errore di fatto (Sez. 2, n. 14516 del 19/02/2025, [OSCURATO:PERSONA], non mass.; Sez. 4, n. 27604 del 18/05/2023, Raglia, non mass.; Sez. 4, n. 37783 del 4/4/2019, Lazzari, Rv. 277185 - 01). 5.2. Il principio è stato affermato anche in relazione al caso in cui con il ricorso si denunci un errore nella instaurazione del contraddittorio (ad es., 2I' l'omessa notifica dell'avviso per l'udienza): pur trattandosi di un «errore esterno rispetto al tessuto motivazionale del provvedimento che si impugna, tuttavia non sarebbe immaginabile un mezzo di impugnazione che conosca un termine di proposizione diverso che dipenda dal tipo di doglianza proposta» (Sez. 4, Raglia, cit., in motivazione). 5.3. Osserva inoltre il [OSCURATO:PERSONA] che il rilievo per cui la motivazione della decisione impugnata è stata ormai pubblicata non preclude la dichiarazione di È stato infatti osservato che l'onere di confronto con la motivazione della sentenza impugnata, che grava sul ricorrente, esige, ai sensi dell'art. 581, comma 1, lett. c, cod. proc. pen., il confronto con la parte del provvedimento che contiene la fuorviata rappresentazione percettiva, nonché la specificazione della parte del provvedimento in relazione alla quale, per omessa o carente lettura, l'errore stesso si sarebbe determinato (Sez. 2, [OSCURATO:PERSONA], cit.). 6. Stante l'inammissibilità dei ricorsi, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 7 giugno 2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare in euro tremila ciascuno. 411iN. 6.1. L'applicazione di principi di diritto consolidati e la non particolare complessità delle questioni trattate giustificano la redazione della motivazione in forma semplificata. P.Q.M. Dichiara inammissibili ì ricorsi e condanna P.Q.Munzion- • [OSCURATO:PERSONA] • o atenazzo
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