CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 ottobre 2024
Cassazione n. 43490/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione e della violazione di legge in relazione all'art. 133 cod. pen. - non sono consentite in sede di legittimità perché inerenti al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione. Invero, la Corte di appello di Bologna ha ritenuto proporzionato il trattamento sanzionatorio irrogato all'imputato, in considerazione della corposa biografia criminale nella quale si contano tredici iscrizioni per plurime contravvenzioni specifiche, di cui le ultime tre riguardano proprio tre episodi di violazione del foglio di via obbligatorio, sintomatiche di una sua totale indifferenza ai divieti di soggiorno impostigli e di una radicata capacità delinquenziale. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2024.