CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 31251/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione; udito il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; -[OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Milano, con sentenza del 27 gennaio 2021, confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile di cui agli artt. 110, 642 cod.pen.. 1.1 Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, premettendo che: 1.1.1 la Corte di appello aveva rigettato il motivo con il quale si chiedeva venisse dichiarata la prescrizione del reato, applicando l'art. 15 bis comma 1 della legge 67/2014; 1.1.2 all'udienza preliminare dell'8 luglio 2015 Mignano era stato dichiarato contumace e la sua posizione stralciata in relazione all'art. 420 quater cod.proc.pen., erano stati delegati ulteriori accertamenti finalizzati alla ricerca del reale indirizzo dell'imputato, al quale era risultato impossibile notificare l'atto ex art. 415 bis cod.proc.pen. (poi notificato al difensore di ufficio nominato); 1.1.3 era stata depositata all'udienza del 19.9.201.8 documentazione attestante la veridicità della residenza dichiarata, tesa a dimostrare che il difetto di notifica derivava solo dalla inefficienza delle ricerche, tanto che Mignano era stato citato come testimone nel procedimento a carico dei coimputati, non era mai stato notiziato della nomina di un difensore di ufficio e nel suoi confronti non era mai stato emesso decreto di irreperibilità; 1.1.4 doveva pertanto essere applicato il comma 2 dell'art. 15 bis legge n.67/2014, che prevede che "in deroga a quanto previsto dal comma 1, le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge quando l'imputato è stato dichiarato c:ontumace e non è stato emesso il decreto di irreperibilità"; -1.1.5 la circostanza per cui Mignano aveva continuato a risiedere ove le notifiche gli venivano regolarmente inviate era comprovata dal certificato di residenza, per cui lo stesso non poteva certo essere dichiarato irreperibile; 1.1.6 sulla scorta delle suesposte argomentazioni, avrebbe dovuto essere dichiarata la prescrizione del reato. 1.2 II difensore lamenta che nel valutare attendibili le dichiarazioni della \ (", NCQ persona offesa e dei testimoni; titn aveva in alcun modo valutato la carenza e contraddittorietà degli elementi acquisisti a sostegno della dichiarazione di accusa. 1.3 Il difensore eccepisce il vizio della motivazione in relazione alla quantificazione della pena ed al diniego delle attenuanti generiche, non essendo stati considerati il ruolo assunto nel fatto contestato, l'assenza di altre richieste risarcitorie e la gravità del danno cagionato (ossia C 500). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1 Come rilevato dal difensore e dal Procuratore generale nelle sue conclusioni scritte, poichè l'imputato era stato dichiarato contumace e non era stato emesso decreto di irreperibilità, era applicabile la disciplina previgente alla legge n. 67/2014, che non prevedeva l'istituto della sospensione della prescrizione ai sensi del combinato disposto dall'art. 420 quater cod.pen. introdotto proprio dall'art. 12 legge 67/2014, e dall'art. 159 commi 3 bis e ultimo comma cod.pen.; deve essere pertanto ribadito che "in tema di sospensione del processo per assenza dell'imputato, le disposizioni introdol:te dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, non si applicano - ai sensi della normativa transitoria di cui all'art. 15-bis della stessa legge, introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 118 - ai processi in corso nei quali, alla data di entrata in vigore della legge n. 67, è stata emessa la sentenza di primo grado, né a quelli ancora pendenti in primo grado in cui, nei confronti dell'imputato dichiarato contumace, non è stato emesso il decreto di irreperibilità. (Sez.1, Sentenza n. 8654 del 21/12/2017, Frezza, Rv. 272411 - 01; vedi anche Sez. 1, Sentenza n. 34911 del 27/06/2017, PM in proc. Napoli e altri, Rv. 273858 - 01); pertanto, non potendo essere considerato il periodo di sospensione della prescrizione ai sensi dell'art. 420 quater cod.proc.pen., il reato contestato all'iimputato era prescritto già in data antecedente alla sentenza della Corte di appello Peraltro, alla data odierna il reato è comunque prescritto, per cui la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché