CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 luglio 2026
Cassazione n. 22637/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ladispoli, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato edifeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] d'Aci e [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n.5744/2018 depositata il 06/09/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.Con ricorso depositato innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] diRoma il sig. [OSCURATO:PERSONA] impugnava gli avvisi di accertamento emessidal comune di Ladispoli a titolo di ICI per gli anni dal 2006 al 2009 pervari immobili e terreni.Numero registro generale 8636/2019Numero sezionale 5188/2026Numero di raccolta generale 22637/2026Data pubblicazione 02/07/2026Il giudizio di primo grado si concludeva con sentenza n. 649/2013depositata il 06.12.202013 di accoglimento parziale del ricorso.2. L’appello proposto dall’ente comunale veniva definito con sentenza dellaCommissione Tributaria Regionale del Lazio di rigetto dell’impugnazione.3. Avverso la pronuncia n. 1936/2015 emessa dalla CommissioneTributaria Regionale del Lazio, l’ente comunale proponeva ricorso percassazione, affidato a due motivi di ricorso, che veniva accolto, con rinvioal giudice regionale per nuovo esame.4. Con sentenza n. 5744/2018 pronunciata in data 10 luglio 2018,depositata in data 06 settembre 2018 veniva parzialmente accoltol’appello dell’ente locale e per l’effetto veniva rideterminato il valore dellearee ai fini impositivi Ici in € 90,00 mq “per le annualità impositivedisciplinate dalla deliberazione di Giunta citata ed il corrispondentepregresso valore minimo per le annualità precedenti”.5. Avverso la predetta pronuncia, il contribuente proponeva ricorso percassazione, affidato a due motivi di ricorso, illustrati con memoria.4. Ha resistito il Comune di Ladispoli con controricorso, illustrato conmemoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente lamenta “Disapplicazionedei principi indicati nella ordinanza di rinvio della Corte di Cassazione N.21695/2017 e violazione dell’art. 346, 348 e 394 C.p.c.; nullità dellaSentenza o del procedimento; violazione dei diritti di difesa”, censurandola sentenza impugnata nella parte in cui non avrebbe rilevatol’improcedibilità dell’appello del Comune ex art. 348 cpc “poiché non hariassunto il giudizio di appello, né si è costituito nei termini”.1.1 Con il secondo mezzo di impugnazione, parte ricorrente denuncia“Omesso esame circa un fatto che è stato decisivo per il giudizio e che èstato oggetto di discussione tra le parti, su inammissibilità dell’appello edella nuova richiesta del Comune: illogicità e incongruità della decisioneNumero registro generale 8636/2019Numero sezionale 5188/2026Numero di raccolta generale 22637/2026Data pubblicazione 02/07/2026rispetto all’ordinanza di rinvio e alla precedente sentenza della CTR”andando perfino oltre le pretese del Comune e le indicazioni delle perizieRamazzotti”.2. In via preliminare, va disattesa la richiesta di riunione del presenteprocedimento a quello avente n. 20535/2023 RG formulata nella memoriaex art. 380 bis.1 c.p.c. del ricorrente, poiché trattasi di procedimentorelativo a soggetto diverso (fratello comproprietario di [OSCURATO:PERSONA]),senza che sia stato allegato l’avviso di accertamento impugnato in quellasede per apprezzarne la connessione di tipo oggettivo.3. Con il primo mezzo di impugnazione, parte ricorrente censura lasentenza gravata che non avrebbe rilevato l’improcedibilità dell’appello delcomune che in sede di giudizio di rinvio non aveva riassunto il processo nési era costituito nei termini, così di fatto rinunciando all’impugnazione.3.1 Il motivo è destituito di fondamento, poiché non tiene conto del fattoche secondo un orientamento pacifico di questa corte il giudizio di rinviocostituisce una fase del precedente giudizio di appello che riprende il suosvolgimento per effetto della cassazione della sentenza in tale giudiziopronunciata (cfr. Cass. n. 8650/1991, Rv. 473441) e pertanto l'atto diriassunzione è, di per sé, sufficiente a ricollocare le parti nella posizioneche avevano assunto nel giudizio conclusosi con la sentenza annullata, conla conseguenza che deve intendersi riproposta la domanda originaria e suquesta deve provvedere il giudice di rinvio indipendentementedall'assunzione di specifiche conclusioni in tal senso (Cass. n. 6828/1998).Premesso che l'art. 392 cod. proc. civ. si limita a prevedere che "lariassunzione si fa con citazione", la quale deve avere il contenutoprescritto dall'art. 163 cod. proc. civ., la corrispondente norma delprocesso tributario di cui all'art. 63 d.lgs. n. 546/92, in tema di "giudizio dirinvio", contiene significativi elementi di specialità rispetto alla disciplinagenerale processuale civile.Numero registro generale 8636/2019Numero sezionale 5188/2026Numero di raccolta generale 22637/2026Data pubblicazione 02/07/2026In primo luogo, al primo comma, formula la clausola della compatibilitàlogico-giuridica ("in quanto applicabili") in ordine alla adozione delle formepreviste per i giudizi di primo e di secondo grado; al terzo comma prevedela inammissibilità nella sola ipotesi della mancata produzione della copiaautentica della sentenza della Cassazione, mentre al quarto commastabilisce che nel giudizio di rinvio le parti "conservano la stessa posizioneprocessuale" del procedimento in cui "è stata pronunciata la sentenzacassata" e, quindi, non della sola fase di legittimità, ma dell'interoprocedimento, e che le stesse "non possono formulare richieste diverse daquelle prese" in precedenza (Cass. n. 16871 del 11.11.2003, Cass. n.14616 del 1/10/2003).Da quanto detto deriva che il giudizio di rinvio non è un giudizioautonomo, ma la prosecuzione dei precedenti gradi e fasi e quindi il suoambito è circoscritto ex lege quanto alle domande proponibili (Cass.16871 del 11.11.2003); le parti, inoltre, conservano la medesimaposizione processuale (cfr. Cass. n. 8936/2018).Di recente è stato ribadito questo orientamento della giurisprudenza dilegittimità che configura il giudizio di rinvio come mera ripresa delleprecedenti fasi e gradi del giudizio nei seguenti termini: “In conseguenzadella cassazione con rinvio, tra il giudizio rescindente e quello rescissoriodeve esservi perfetta correlazione quanto al rapporto processuale, che nonpuò costituirsi davanti al giudice di rinvio senza la partecipazione di tutti isoggetti nei cui confronti è stata emessa la pronuncia rescindente e quellacassata; la citazione in riassunzione davanti a detto giudice si configura,infatti, come atto di impulso processuale, in forza del quale la controversiadà luogo ad un litisconsorzio necessario fra coloro che furono parti nelprocesso di cassazione, senza che abbia rilievo alcuno la naturainscindibile o scindibile della causa, né l’ammissibilità di una prosecuzionesolo parziale del giudizio in sede di rinvio” (Cass. 17 gennaio 2020 n.975).Numero registro generale 8636/2019Numero sezionale 5188/2026Numero di raccolta generale 22637/2026Data pubblicazione 02/07/20263.2 Considerata quindi la natura “chiusa” del giudizio di rinvio, checostituisce una fase del precedente giudizio di appello e si riattiva aseguito dell’ordinanza rescindente della Cassazione, nella quale le particonservano la medesima posizione processuale, a prescinderedall’iniziativa di mero impulso processuale assunta dal riassumente delgiudizio, non è ravvisabile alcuna improcedibilità dell’appello che nonsarebbe stato riassunto dall’ente comunale, né tantomeno può essereinteso come avente natura di rinuncia all’impugnazione il comportamentodell’ente comunale che non ha riassunto il giudizio dopo la faserescindente.4. Non merita accoglimento nemmeno il secondo motivo di impugnazione,con il quale il contribuente lamenta che la CTR avrebbe eluso la decisionedella Cassazione, “adottando la astratta valutazione del Geom.[OSCURATO:PERSONA]”.Invero, la CTR, in conformità ai dettami prescritti nella decisione dellacassazione ed in riforma della precedente decisione di secondo grado, haproceduto a formulare il proprio giudizio estimatorio sulla determinazionedel valore venale in comune commercio degli immobili del contribuente,ancorando la propria valutazione da una parte alla deliberazione di Giuntacomunale n. 401 del 30.12.2008 e dall’altra tenendo conto dei dati tecnicie dei valori dei terreni contenuti in una perizia extragiudiziaria giurataeffettuata in data 10.03.2008 e così pervenendo al valore minimocalcolato nella suddetta perizia pari ad € 90 al mq, fonti di prova addottedall’ente comunale a sostegno delle proprie argomentazioni (cfr. pag. 5della sentenza impugnata).In aggiunta, la CTR del Lazio ha spiegato poiché non ha tenuto conto delvalore indicato dal contribuente e che era stato determinato ad altri fini,sia a seguito di accordi transattivi sia su una parte limitrofa ai terrenioggetto di imposizione sulla quale era intervenuta procedura di esproprio.Numero registro generale 8636/2019Numero sezionale 5188/2026Numero di raccolta generale 22637/2026Data pubblicazione 02/07/2026Il motivo, invero, non coglie nel segno, in quanto lamentando unapresunta decisione ultra petita vorrebbe sindacare la valutazione di meritooperata dai giudici del rinvio, censurandola nella parte in cui non avrebbeconsiderato gli esigui valori proposti dal contribuente.E’ di palmare evidenza che tale doglianza intende incidere sullavalutazione di merito operata dai giudici regionali della documentazioneprodotta agli atti del giudizio (con particolare riferimento alla delibera diGiunta ed alla perizia del dott. [OSCURATO:PERSONA]), che non è sindacabile inquesta sede, ove presidiata da motivazione immune da vizi ed esaustiva.5. Non sussistono gli estremi per la condanna ex art. 96 c.p.c. richiestadalla difesa dell’ente comunale soltanto con la memoria ex art. 380 bis.1c.p.c., in ragione comunque dell’intervenuto riconoscimento anchesoltanto parziale delle ragioni del contribuente di opposizione all’attoimpugnato.6. Le spese seguono il principio di soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione dellespese di lite che si liquidano in € 1486,00 oltre € 200 per esborsi, conAi sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, qualeinserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovutoper il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/06/2026.Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]