CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 febbraio 2022
Cassazione n. 20999/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] considerato che: - con il primo motivo di ricorso formulato nell'interesse di Nicolò AGNELLO, sub specie della violazione di norme processuali poste a pena di nullità, si è assunto che il Tribunale - a fronte dell'imputazione di falsità materiale commessa dal privato in certificazioni o autorizzazioni amministrative (art. 482 cod. pen. in relazione all'art. 477 stesso codice) - non avrebbe potuto riqualificare il fatto in uso di atto falso ma avrebbe dovuto trasmettere gli atti al Pubblico ministero in ragione della diversità del fatto; dunque, la Corte di appello - a fronte di tale doglianza - avrebbe dovuto ritenere la nullità della prima sentenza; tuttavia, tale prospettazione è manifestamente infondata poiché «non sussiste difetto di correlazione tra la sentenza e l'accusa contestata nel caso in cui l'imputato, al quale sia stata originariamente contestata la falsificazione materiale del documento, venga invece condannato per uso di atto falso. Ciò in quanto l'art. 489 cod. pen. prevede una condotta, quella di uso, che delle condotte di falsificazione costituisce una progressione criminosa, essendo punibile autonomamente solo se commessa da chi non abbia partecipato alla falsificazione o comunque per la falsificazione non sia punibile. Sicché al contraffattore viene contestata solo la contraffazione, anche quando abbia fatto pure uso del documento contraffatto; ma ciò non esclude che l'uso rimanga comunque contestato in fatto, quale elemento concreto della vicenda criminosa» (Sez. 5, n. 42649 del 14/10/2004, Barlotti, Rv. 230265 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 12599 del 20/12/2016 - dep. 2017, Bevilacqua, Rv. 269708 - 01); - con il secondo motivo si è dedotto che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe apparente o comunque viziata con riguardo alle ragioni per cui la Corte di merito ha ritenuto (non l'uso dell'atto falso, come aveva fatto il primo Giudice) ma la contraffazione (come in contestazione); tuttavia, tale prospettazione è generica nella parte in cui ha inteso contestare la discrasia tra le conclusioni cui è pervenuto il Giudice di appello e gli elementi in atti (segnatamente le deposizioni testimoniali) senza dedurne il travisamento (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01) e manifestamente infondata in ordine alla sussistenza di una motivazione apparente, la quale può ravvisarsi soltanto quando il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente (Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 2015, Vassallo, Rv. 263100 - 01), ipotesi che nella specie non può ravvisarsi, avendo la sentenza impugnata richiamato le risultanze istruttorie e argomentato sulla scorta di esse; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/02/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA],lini StefR,o DEPOSITATA I