CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 42298/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato - con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha fondato la revoca dell'affidamento a suo tempo concesso a [OSCURATO:PERSONA] in considerazione delle varie violazioni delle prescrizioni commesse dal medesimo nel corso della misura alternativa; Ritenuto, in particolare, che il Tribunale di sorveglianza di Roma ha evidenziato che il condannato era stato trovato dai Carabinieri alla cluida di una autovettura (sottoposta a fermo amministrativo) pur essendo privo della patente in quanto revocatagli e che, in tale occasione, aveva dato in escandescenze inveendo contro gli operati; Ritenuto, altresì, che l'ordinanza impugnata ha osservato che, sempre nel corso dell'affidamento, il [OSCURATO:PERSONA] era stato trovato a bere una birra presso un bar alle ore 01.45 di notte, quindi in un orario nel quale non gli era consentito di uscire e che, nell'occasione, si era giustificato sostenendo di avere litigato con la compagna; Rilevato che il condannato, rispetto a tale coerente ragionamento svolto dal Tribunale di sorveglianza, pur lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, sollecita una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito; Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 settembre 202