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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 10156/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Bologna ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 455 cod. pen., così qualificata il fatto di cui all'originaria contestazione per il reato previsto dall'art. 453 n. 4 cod. pen. 2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Col primo motivo deduce l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla ritenuta sussistenza del reato.

La polizia di Stato rinveniva in una zona boschiva un contenitore di vetro contenete delle banconote palesemente false.

Le banconote già ad un primo esame visivo apparivano non autentiche in considerazione delle caratteristiche riscontrate in relazione all'identità del numero di serie e della carta filigrana.

Sicché si sarebbe dovuto ravvisare l'ipotesi del cd. falso grossolano, in quanto tale reato impossibile non punibile.

Sotto altro aspetto la difesa contesta la riferibilità delle banconote all'imputato, tenuto conto dell'esito dell'accertamento eseguito che ha fatto emergere unicamente su una delle buste delle quattro rinvenute un solo frammento di impronta riferibile al Celis; da ciò si desume che lo stesso non ha maneggiato veramente quelle banconote, che non sono peratnto a lui imputabili.

A ciò si aggiunga la distanza del luogo del rinvenimento rispetto all'abitazione dell'imputato, peraltro ristretto in carcere da oltre 5 mesi rispetto al momento del rinvenimento. 2.2.Col secondo motivo deduce l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla pena inflitta, da ritenere eccessiva (anni 2 di reclusione ed euro 600 di multa); trattandosi di pena che si discosta da quella minima edittale, la sua applicazione avrebbe dovuto essere assistita da adeguata motivazione, mancante nel caso di specie.

3. Il ricorso è stato trattato - ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.

I. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.,176, che continua ad applicarsi, in virtù del comma secondo dell'art. 94 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art. 17 d.l. 22 giugno 2023 n. 75, per le impugnazioni proposte sino al quindicesimo giorno successivo al 31.12.2023 - senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile

1.1. Il primo motivo è meramente reiterativo, avendo la sentenza impugnata, con adeguata motivazione, già spiegato perché il fatto non potesse essere considerato un cd. falso grossolano.

Al riguardo, è stato richiamato l'indirizzo giurisprudenziale consolidato secondo cui, in tema di falso nummario, la grossolanità della contraffazione che dà luogo al reato impossibile si verifica solo quando il falso sia riconoscibile "ictu oculi" da qualsiasi persona di comune discernimento ed avvedutezza (Sez. 5, n. 15122 del 18/02/2020 Rv. 279153 - 01).

Nel caso di specie, si evidenzia come sia stato necessario lo svolgimento di indagini tecniche, debitamente documentate in atti, per stabilire con certezza la falsità delle banconote e come esse siano apparse non autentiche agli occhi dei verbalizzanti ovvero a soggetti che sono comunque dotati di una certa capacità valutativa in ragione del ruolo svolto.

A ciò si aggiunga che come ha sottolineato la sentenza impugnata l'accertamento tecnico espletato ha consentito di appurare l'ottima efficacia imitativa in relazione ai principali elementi di sicurezza riprodotti con vari espedienti tecnologici (laddove la mera coincidenza del numero di serie non costituiva di per sé elemento evidenziatore della grossolanità delle banconote del modello di 100 euro dal momento che esse erano ovviamente singolarmente spendibili).

Quanto al profilo afferente all'impronta risultata coincidente in ben 16 punti uguali per forma e posizione all'impronta del dito pollice sinistro dell'imputato, trattasi parimenti di doglianza che ha già avuto la dovuta attenzione nella sentenza impugnata (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata che peraltro riconduce l'attribuzione delle banconote al ricorrente anche sulla base di altri elementi qui oggetto di critica interamente versata in fatto).

1.2. In relazione al secondo motivo, il collegio di merito, richiamando il conferente indirizzo giurisprudenziale consolidato di cui a Sez.

U, Sentenza n. 5519 del 21/04/1979 Rv. 142252 - 01, ha ritenuto pienamente adempiuto l'obbligo di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, essendo stati indicati gli elementi ritenuti prevalenti e di dominante rilievo ai fini della individuazione della sanzione più adeguata - taglio elevato delle banconote, attentamente occultate e di ottima qualità di contraffazione indicativi dei contatti dell'imputato con contesti criminosi professionali e personalità dell'imputato raggiunto da diverse condanne per reati della medesima indole.

Ciò posto, si osserva che in ogni caso la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie.

2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Bologna ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 455 cod. pen., così qualificata il fatto di cui all'originaria contestazione per il reato previsto dall'art. 453 n. 4 cod. pen. 2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Col primo motivo deduce l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla ritenuta sussistenza del reato. La polizia di Stato rinveniva in una zona boschiva un contenitore di vetro contenete delle banconote palesemente false. Le banconote già ad un primo esame visivo apparivano non autentiche in considerazione delle caratteristiche riscontrate in relazione all'identità del numero di serie e della carta filigrana. Sicché si sarebbe dovuto ravvisare l'ipotesi del cd. falso grossolano, in quanto tale reato impossibile non punibile. Sotto altro aspetto la difesa contesta la riferibilità delle banconote all'imputato, tenuto conto dell'esito dell'accertamento eseguito che ha fatto emergere unicamente su una delle buste delle quattro rinvenute un solo frammento di impronta riferibile al Celis; da ciò si desume che lo stesso non ha maneggiato veramente quelle banconote, che non sono peratnto a lui imputabili. A ciò si aggiunga la distanza del luogo del rinvenimento rispetto all'abitazione dell'imputato, peraltro ristretto in carcere da oltre 5 mesi rispetto al momento del rinvenimento. 2.2.Col secondo motivo deduce l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla pena inflitta, da ritenere eccessiva (anni 2 di reclusione ed euro 600 di multa); trattandosi di pena che si discosta da quella minima edittale, la sua applicazione avrebbe dovuto essere assistita da adeguata motivazione, mancante nel caso di specie. 3. Il ricorso è stato trattato - ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d. I. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.,176, che continua ad applicarsi, in virtù del comma secondo dell'art. 94 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art. 17 d.l. 22 giugno 2023 n. 75, per le impugnazioni proposte sino al quindicesimo giorno successivo al 31.12.2023 - senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile 1.1. Il primo motivo è meramente reiterativo, avendo la sentenza impugnata, con adeguata motivazione, già spiegato perché il fatto non potesse essere considerato un cd. falso grossolano. Al riguardo, è stato richiamato l'indirizzo giurisprudenziale consolidato secondo cui, in tema di falso nummario, la grossolanità della contraffazione che dà luogo al reato impossibile si verifica solo quando il falso sia riconoscibile "ictu oculi" da qualsiasi persona di comune discernimento ed avvedutezza (Sez. 5, n. 15122 del 18/02/2020 Rv. 279153 - 01). Nel caso di specie, si evidenzia come sia stato necessario lo svolgimento di indagini tecniche, debitamente documentate in atti, per stabilire con certezza la falsità delle banconote e come esse siano apparse non autentiche agli occhi dei verbalizzanti ovvero a soggetti che sono comunque dotati di una certa capacità valutativa in ragione del ruolo svolto. A ciò si aggiunga che come ha sottolineato la sentenza impugnata l'accertamento tecnico espletato ha consentito di appurare l'ottima efficacia imitativa in relazione ai principali elementi di sicurezza riprodotti con vari espedienti tecnologici (laddove la mera coincidenza del numero di serie non costituiva di per sé elemento evidenziatore della grossolanità delle banconote del modello di 100 euro dal momento che esse erano ovviamente singolarmente spendibili). Quanto al profilo afferente all'impronta risultata coincidente in ben 16 punti uguali per forma e posizione all'impronta del dito pollice sinistro dell'imputato, trattasi parimenti di doglianza che ha già avuto la dovuta attenzione nella sentenza impugnata (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata che peraltro riconduce l'attribuzione delle banconote al ricorrente anche sulla base di altri elementi qui oggetto di critica interamente versata in fatto). 1.2. In relazione al secondo motivo, il collegio di merito, richiamando il conferente indirizzo giurisprudenziale consolidato di cui a Sez. U, Sentenza n. 5519 del 21/04/1979 Rv. 142252 - 01, ha ritenuto pienamente adempiuto l'obbligo di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, essendo stati indicati gli elementi ritenuti prevalenti e di dominante rilievo ai fini della individuazione della sanzione più adeguata - taglio elevato delle banconote, attentamente occultate e di ottima qualità di contraffazione indicativi dei contatti dell'imputato con contesti criminosi professionali e personalità dell'imputato raggiunto da diverse condanne per reati della medesima indole. Ciò posto, si osserva che in ogni caso la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie. 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.0
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