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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 giugno 2022

Cassazione n. 27782/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 21859-2020 proposto da: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 1654/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 04/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO - che, con sentenza del 4 dicembre 2019, la Corte di Appello di Milano confermava la decisione resa dal Tribunale di Monza e accoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto dell'istante a percepire gli incrementi stipendiali maturati in corrispondenza dei servizi non di ruolo prestati dal 20.12.2007 negli stessi termini riconosciuti dal CCNL del comparto Scuola al personale docente assunto a tempo indeterminato di pari qualifica, con condanna del MIUR alla collocazione nel livello stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio maturata dalla predetta data ed al pagamento delle relative differenze retributive; - che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione della pretesa azionata, in quanto questa, da riguardarsi come risarcimento conseguente ad un inadempimento dell'obbligo contrattuale di non discriminazione del soggetto datore e non conseguente al mancato recepimento nell'ordinamento dello Stato di direttive o altri provvedimenti obbligatori comunitari, soggiace alla prescrizione decennale ex art. 2948 c.c.; - che per la cassazione di tale decisione ricorre il Ministero, affidando l'impugnazione ad un unico motivo, in relazione alla quale la Derosa non ha svolto difesa alcuna; - che la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.; CONSIDERATO - che con l'unico motivo, il Ministero ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 2947 e 2948 c.c., lamenta la non conformità a diritto della pronuncia della Corte territoriale, configurandosi la pretesa come mero diritto di credito avente natura retributiva e, come tale, soggetto alla prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c.; che il motivo risulta meritevole di accoglimento alla luce dell'orientamento accolto da questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. n. 20918/2019), secondo cui in ipotesi di successione di,. tt.g41 b*.b.-tu 4e. it+ Q.tNoi ht D UV

441.4.4. due o più contratti a termine i crediti maturtrhanro natura *golf retributiva e sono soggetti al termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c.; che pertanto, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Milano, in diversa composizione, che si pronunzierà in conformità, provvedendo altresì in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Milano, in diversa composizione Così deciso in Roma, nell'adunanza ca

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 21859-2020 proposto da: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 1654/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 04/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO - che, con sentenza del 4 dicembre 2019, la Corte di Appello di Milano confermava la decisione resa dal Tribunale di Monza e accoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto dell'istante a percepire gli incrementi stipendiali maturati in corrispondenza dei servizi non di ruolo prestati dal 20.12.2007 negli stessi termini riconosciuti dal CCNL del comparto Scuola al personale docente assunto a tempo indeterminato di pari qualifica, con condanna del MIUR alla collocazione nel livello stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio maturata dalla predetta data ed al pagamento delle relative differenze retributive; - che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione della pretesa azionata, in quanto questa, da riguardarsi come risarcimento conseguente ad un inadempimento dell'obbligo contrattuale di non discriminazione del soggetto datore e non conseguente al mancato recepimento nell'ordinamento dello Stato di direttive o altri provvedimenti obbligatori comunitari, soggiace alla prescrizione decennale ex art. 2948 c.c.; - che per la cassazione di tale decisione ricorre il Ministero, affidando l'impugnazione ad un unico motivo, in relazione alla quale la Derosa non ha svolto difesa alcuna; - che la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.; CONSIDERATO - che con l'unico motivo, il Ministero ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 2947 e 2948 c.c., lamenta la non conformità a diritto della pronuncia della Corte territoriale, configurandosi la pretesa come mero diritto di credito avente natura retributiva e, come tale, soggetto alla prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c.; che il motivo risulta meritevole di accoglimento alla luce dell'orientamento accolto da questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. n. 20918/2019), secondo cui in ipotesi di successione di,. tt.g41 b*.b.-tu 4e. it+ Q.tNoi ht D UV 441.4.4. due o più contratti a termine i crediti maturtrhanro natura *golf retributiva e sono soggetti al termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c.; che pertanto, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Milano, in diversa composizione, che si pronunzierà in conformità, provvedendo altresì in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Milano, in diversa composizione Così deciso in Roma, nell'adunanza ca
Sentenza Cassazione n. 27782/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris