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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 13289/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'inamrnissibilità del ricorso lette le conclusioni del difensore, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Salerno, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia di condanna emessa il 21 dicembre 2020, all'esito di rito abbreviato, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Salerno nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato di cui all'art.95, commi 1 e 2, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 per aver presentato domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presso il Tribunale di Salerno attestando falsamente che il reddito del suo nucleo familiare relativo all'anno 2017 ammontava ad euro 9.789,38.

Gli accertamenti fiscali effettuati dalla Guardia di Finanza avevano fatto emergere che il reddito complessivo ammontava ad euro 13.160,89 e che, nell'anno di imposta 2018, il reddito era pari ad euro 12.163,43, che il Marino era proprietario di un sesto di un cespite del valore di euro 5.370,00 e proprietario di sei terreni agricoli ubicati in Capaccio/Paestum.

2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione censurando la sentenza con unico motivo per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art.76, comma 1, d.P.R. n.115/2002.

2.1. Secondo la difesa, la sentenza andrebbe annullata in quanto il giudice ha fatto applicazione di un principio contrario a quello seguito da consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione.

Si tratta, in particolare, del principio secondo il quale per «ultima dichiarazione» alla quale si deve fare riferimento nella istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, debba intendersi quella relativamente alla quale sia sorto l'obbligo di presentazione, seppure materialmente ancora non presentata.

Risulta provato, nel caso in esame, che il reddito percepito dall'imputato per l'anno 2018 sia stato inferiore alla soglia prevista dalla legge per l'ammissione al patrocinio; tuttavia, la Corte salernitanag ha fatto riferimento al reddito percepito nell'anno 2017 piuttosto che al reddito cronologicamente più prossimo al momento di presentazione dell'istanza.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

4. Il difensore del ricorrente ha depositato tempestiva memoria di replica, concludendo per l'annullamento della sentenza impugnata.

5. Il ricorso, articolato sulla base di un'unica argomentazione, è infondato in quanto trascura l'argomento principale sul quale la Corte territoriale ha fondato la pronuncia di conferma del giudizio di primo grado in mento alla prova della condotta tipica del reato contestato.

5.1. Il principale argomento speso dalla Corte territoriale per confermare la sentenza di primo grado era, infatti, tendente a sottolineare che, nell'autocertificazione allegata all'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il ricorrente avesse indicato falsamente di aver percepito nell'anno 2017, come nucleo familiare, un reddito pari ad euro 9.789,00, dunque un reddito inferiore a quello di euro 12.561,32 stabilito dalla legge quale soglia massima in presenza di un familiare convivente.

La pronuncia risulta pienamente conforme al principio secondo il quale «Integra il delitto di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 la condotta di false dichiarazioni od omissioni, anche parziali, dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione o in ogni altra dichiarazione prevista per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dall'effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio» (Sez.

U, n. 6591 del 27/11/2008, dep. 2009, Infanti, Rv. 242152 - 01; Sez. 4, n.8302 del 23/11/2021, dep. 2022, Colombo, Rv. 282716 - 01).

Tale principio non risulta in alcun modo intaccato dalla pronuncia delle Sezioni Unite Pacino, richiamata nella memoria difensiva (Sez.

U, n. 14723 del 19/12/2019, dep. 2020, Rv. 278871 - 01), nella quale il mancato superamento della soglia massima per l'ammissione al beneficio è stato ritenuto rilevante ai soli fini dell'irrevocabilità del provvedimento ammissivo, non anche ai fini dell'accertamento della condotta delittuosa in esame.

5.2. In aggiunta, la Corte ha sottolineato che, in ogni caso, il reddito dichiarato era inferiore anche a quello percepito nel 2018.

L'argomento speso in risposta alla difesa circa il reddito al quale si sarebbe dovuto fare riferimento, seppure non in linea con l'orientamento giurisprudenziale richiamato nel ricorso in quanto la Corte territoriale ha erroneamente inteso di dover fare riferimento al termine ultimo di scadenza dell'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi anziché al dies a quo (Sez. 4, n.15694 del 17/01/2020, Cusenza, Rv. 279239 - 01; Sez. 4, n.46382 del 14/10/2014, Pierri, Rv. 260953 - 01), non rappresenta l'argomento principale sul quale i giudici di merito hanno fondato la decisione.

5.3. In ogni caso, proprio tenendo conto del fatto che il reddito percepito nell'anno 2018 (euro 12.163,43), a differenza del reddito percepito nel 2017 (euro 13.160,89) fosse inferiore alla soglia massima di legge, la Corte territoriale ha ulteriormente esaminato il profilo dell'elemento soggettivo del reato, che merita particolare attenzione proprio nei casi nei quali il reddito accertato sia comunque inferiore alla soglia massima di legge per l'ottenimento del beneficio.

Con riguardo a tale profilo, la Corte ha sottolineato l'assenza di prove volte a sostenere la buona fede dell'imputato (pag.5).6.

Giova precisare che, nel precedente della Sezione Quarta n.21313/2022, in cui si è ribadito il principio secondo il quale per ultima dichiarazione rilevante per la individuazione del reddito, ai fini dell'ammissione al beneficio, a norma dell'art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sia quella per la quale è maturato, al momento del deposito della istanza, l'obbligo di presentazione, concerneva un caso in cui il giudice di merito non aveva ammesso il richiedente al beneficio ritenendo che il reddito di riferimento fosse quello per il quale fosse scaduto il termine ultimo per la presentazione dei redditi, senza che venisse in rilievo la veridicità o la falsità del dato dichiarato.

6.1. Nel precedente della Sezione Quarta n.15694/2020, in cui è affermato il medesimo principio, si è chiarito quanto sia importante la prossimità cronologica, rispetto al momento di presentazione dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio, del dato reddituale indicato nella dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 79, comma 1, lett. c) d.P.R. n. 115 del 2002 e quindi la coincidenza fra le indicazioni contenute in quest'ultima e le condizioni reddituali da indicare nella dichiarazione dei redditi per la quale è maturato l'obbligo di presentazione e non la già avvenuta presentazione di essa.

Ma il fatto a base della decisione era radicalmente diverso dal presente, avendo la difesa allegato l'erronea indicazione dell'anno di riferimento del reddito dichiarato nell'autocertificazione, effettivamente riferibile alla dichiarazione per la quale era scaduto il primo termine per la presentazione, senza che l'accusa avesse sostenuto trattarsi di dato non veritiero.

6.2. Nel precedente della Sezione Quarta n.46382/2014, in cui si è affermato il principio secondo il quale «qualora all'epoca della proposizione dell'istanza non sia scaduto il termine per presentare la dichiarazione dei redditi percepiti nell'anno precedente, ai fini dell'ammissione al beneficio o della verifica delle condizioni originarie di reddito occorre far riferimento all'annualità per la quale sia già scaduto detto termine», si era comunque espresso l'ulteriore criterio per cui l'ultima dichiarazione dei redditi potesse essere integrata da altri elementi, qualora una dichiarazione reddituale di valore superiore al limite legale fosse messa in discussione dalla prova di un decremento reddituale sopravvenuto.

Anche in tal caso, il fatto era radicalmente diverso dal presente, avendo la difesa sottoposto alla Corte di legittimità un'ipotesi di revoca del beneficio inizialmente ammesso, senza alcuna considerazione dei mutamenti di reddito sopravvenuti al deposito dell'istanza ma altresì senza alcuna disamina della falsità del reddito dichiarato.

6.3. Il presente ricorso risulta, dunque, eccentrico rispetto al punto cruciale e decisivo nell'economia della sentenza qui impugnata, concernente la sussistenza della condotta di falso tipizzata dalla norma incriminatrice.

Argomento decisivo, posto che l'art.76 d.P.R. n. 115 del 2002, nello stabilire l'obbligo di documentare o dichiarare il reddito risultante dall'ultima dichiarazione, introduce un dato di certezza e di parità nel flusso degli adempimenti che gravano sul contribuente, così da impedire una scelta arbitraria del reddito da utilizzare al fine di domandare il patrocinio a spese dello Stato (Sez. 4, n. 7710 del 05/02/2010, Varane, Rv. 246698); la difesa ha, invece, concentrato il tema d'impugnazione su un argomento che, per quanto corretto, non corrisponde al fatto contestato all'imputato.

7. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'inamrnissibilità del ricorso lette le conclusioni del difensore, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Salerno, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia di condanna emessa il 21 dicembre 2020, all'esito di rito abbreviato, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Salerno nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato di cui all'art.95, commi 1 e 2, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 per aver presentato domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presso il Tribunale di Salerno attestando falsamente che il reddito del suo nucleo familiare relativo all'anno 2017 ammontava ad euro 9.789,38. Gli accertamenti fiscali effettuati dalla Guardia di Finanza avevano fatto emergere che il reddito complessivo ammontava ad euro 13.160,89 e che, nell'anno di imposta 2018, il reddito era pari ad euro 12.163,43, che il Marino era proprietario di un sesto di un cespite del valore di euro 5.370,00 e proprietario di sei terreni agricoli ubicati in Capaccio/Paestum. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione censurando la sentenza con unico motivo per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art.76, comma 1, d.P.R. n.115/2002. 2.1. Secondo la difesa, la sentenza andrebbe annullata in quanto il giudice ha fatto applicazione di un principio contrario a quello seguito da consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione. Si tratta, in particolare, del principio secondo il quale per «ultima dichiarazione» alla quale si deve fare riferimento nella istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, debba intendersi quella relativamente alla quale sia sorto l'obbligo di presentazione, seppure materialmente ancora non presentata. Risulta provato, nel caso in esame, che il reddito percepito dall'imputato per l'anno 2018 sia stato inferiore alla soglia prevista dalla legge per l'ammissione al patrocinio; tuttavia, la Corte salernitanag ha fatto riferimento al reddito percepito nell'anno 2017 piuttosto che al reddito cronologicamente più prossimo al momento di presentazione dell'istanza. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. Il difensore del ricorrente ha depositato tempestiva memoria di replica, concludendo per l'annullamento della sentenza impugnata. 5. Il ricorso, articolato sulla base di un'unica argomentazione, è infondato in quanto trascura l'argomento principale sul quale la Corte territoriale ha fondato la pronuncia di conferma del giudizio di primo grado in mento alla prova della condotta tipica del reato contestato. 5.1. Il principale argomento speso dalla Corte territoriale per confermare la sentenza di primo grado era, infatti, tendente a sottolineare che, nell'autocertificazione allegata all'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il ricorrente avesse indicato falsamente di aver percepito nell'anno 2017, come nucleo familiare, un reddito pari ad euro 9.789,00, dunque un reddito inferiore a quello di euro 12.561,32 stabilito dalla legge quale soglia massima in presenza di un familiare convivente. La pronuncia risulta pienamente conforme al principio secondo il quale «Integra il delitto di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 la condotta di false dichiarazioni od omissioni, anche parziali, dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione o in ogni altra dichiarazione prevista per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dall'effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio» (Sez. U, n. 6591 del 27/11/2008, dep. 2009, Infanti, Rv. 242152 - 01; Sez. 4, n.8302 del 23/11/2021, dep. 2022, Colombo, Rv. 282716 - 01). Tale principio non risulta in alcun modo intaccato dalla pronuncia delle Sezioni Unite Pacino, richiamata nella memoria difensiva (Sez. U, n. 14723 del 19/12/2019, dep. 2020, Rv. 278871 - 01), nella quale il mancato superamento della soglia massima per l'ammissione al beneficio è stato ritenuto rilevante ai soli fini dell'irrevocabilità del provvedimento ammissivo, non anche ai fini dell'accertamento della condotta delittuosa in esame. 5.2. In aggiunta, la Corte ha sottolineato che, in ogni caso, il reddito dichiarato era inferiore anche a quello percepito nel 2018. L'argomento speso in risposta alla difesa circa il reddito al quale si sarebbe dovuto fare riferimento, seppure non in linea con l'orientamento giurisprudenziale richiamato nel ricorso in quanto la Corte territoriale ha erroneamente inteso di dover fare riferimento al termine ultimo di scadenza dell'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi anziché al dies a quo (Sez. 4, n.15694 del 17/01/2020, Cusenza, Rv. 279239 - 01; Sez. 4, n.46382 del 14/10/2014, Pierri, Rv. 260953 - 01), non rappresenta l'argomento principale sul quale i giudici di merito hanno fondato la decisione. 5.3. In ogni caso, proprio tenendo conto del fatto che il reddito percepito nell'anno 2018 (euro 12.163,43), a differenza del reddito percepito nel 2017 (euro 13.160,89) fosse inferiore alla soglia massima di legge, la Corte territoriale ha ulteriormente esaminato il profilo dell'elemento soggettivo del reato, che merita particolare attenzione proprio nei casi nei quali il reddito accertato sia comunque inferiore alla soglia massima di legge per l'ottenimento del beneficio. Con riguardo a tale profilo, la Corte ha sottolineato l'assenza di prove volte a sostenere la buona fede dell'imputato (pag.5).6. Giova precisare che, nel precedente della Sezione Quarta n.21313/2022, in cui si è ribadito il principio secondo il quale per ultima dichiarazione rilevante per la individuazione del reddito, ai fini dell'ammissione al beneficio, a norma dell'art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sia quella per la quale è maturato, al momento del deposito della istanza, l'obbligo di presentazione, concerneva un caso in cui il giudice di merito non aveva ammesso il richiedente al beneficio ritenendo che il reddito di riferimento fosse quello per il quale fosse scaduto il termine ultimo per la presentazione dei redditi, senza che venisse in rilievo la veridicità o la falsità del dato dichiarato. 6.1. Nel precedente della Sezione Quarta n.15694/2020, in cui è affermato il medesimo principio, si è chiarito quanto sia importante la prossimità cronologica, rispetto al momento di presentazione dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio, del dato reddituale indicato nella dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 79, comma 1, lett. c) d.P.R. n. 115 del 2002 e quindi la coincidenza fra le indicazioni contenute in quest'ultima e le condizioni reddituali da indicare nella dichiarazione dei redditi per la quale è maturato l'obbligo di presentazione e non la già avvenuta presentazione di essa. Ma il fatto a base della decisione era radicalmente diverso dal presente, avendo la difesa allegato l'erronea indicazione dell'anno di riferimento del reddito dichiarato nell'autocertificazione, effettivamente riferibile alla dichiarazione per la quale era scaduto il primo termine per la presentazione, senza che l'accusa avesse sostenuto trattarsi di dato non veritiero. 6.2. Nel precedente della Sezione Quarta n.46382/2014, in cui si è affermato il principio secondo il quale «qualora all'epoca della proposizione dell'istanza non sia scaduto il termine per presentare la dichiarazione dei redditi percepiti nell'anno precedente, ai fini dell'ammissione al beneficio o della verifica delle condizioni originarie di reddito occorre far riferimento all'annualità per la quale sia già scaduto detto termine», si era comunque espresso l'ulteriore criterio per cui l'ultima dichiarazione dei redditi potesse essere integrata da altri elementi, qualora una dichiarazione reddituale di valore superiore al limite legale fosse messa in discussione dalla prova di un decremento reddituale sopravvenuto. Anche in tal caso, il fatto era radicalmente diverso dal presente, avendo la difesa sottoposto alla Corte di legittimità un'ipotesi di revoca del beneficio inizialmente ammesso, senza alcuna considerazione dei mutamenti di reddito sopravvenuti al deposito dell'istanza ma altresì senza alcuna disamina della falsità del reddito dichiarato. 6.3. Il presente ricorso risulta, dunque, eccentrico rispetto al punto cruciale e decisivo nell'economia della sentenza qui impugnata, concernente la sussistenza della condotta di falso tipizzata dalla norma incriminatrice. Argomento decisivo, posto che l'art.76 d.P.R. n. 115 del 2002, nello stabilire l'obbligo di documentare o dichiarare il reddito risultante dall'ultima dichiarazione, introduce un dato di certezza e di parità nel flusso degli adempimenti che gravano sul contribuente, così da impedire una scelta arbitraria del reddito da utilizzare al fine di domandare il patrocinio a spese dello Stato (Sez. 4, n. 7710 del 05/02/2010, Varane, Rv. 246698); la difesa ha, invece, concentrato il tema d'impugnazione su un argomento che, per quanto corretto, non corrisponde al fatto contestato all'imputato. 7. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. P.Q.M.
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