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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 09659/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.sa Valentina • Manuali, [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con le statuizioni consequenziali. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 12 febbraio 2020, il Tribunale di Palermo, in esito a giudizio abbreviato, condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di tre mesi di arresto per il reato di cui all'art. 73 del d.lgs. n. 150 del 2011, commesso il 4 giugno 2018, poiché costui, senza essere munito di patente, sottoposto a misura di prevenzione personale, si era posto alla guida di un motociclo, come accertato dalla Polizia.

2. Avverso la sentenza di primo grado, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello.

3. Con sentenza del 2 febbraio 2022, la Corte di appello di Palermo rigettava le doglianze difensive contenute nel gravame circa la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la mancata sostituzione della pena detentiva con la sanzione sostitutiva della libertà controllata.

Il giudice di appello confermava perciò la sentenza di primo grado.

4. Avverso la sentenza di appello, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione.

Con l'unico motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e lamentando vizio di motivazione.

Il ricorrente sostiene che il giudice di appello sia incorso in carenza di motivazione nella parte in cui non ha approfondito il motivo di appello con il quale la difesa aveva richiesto il contenimento della pena nel minimo edittale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, poiché manifestamente infondato e generico. 1.1.

La giurisprudenza di legittimità ha affermato che è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi, limitandosi a lamentare l'omessa valutazione, da parte del giudice dell'impugnazione, delle censure articolate con il relativo atto di gravame, rinviino genericamente ad esse, senza indicarne il contenuto al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità; l'atto di ricorso, infatti, deve essere autosufficiente, e cioè contenere la wecisa prospettazione delle ragioni di diritto e ,Jr 2 5A1 degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, Caruso, Rv. 259704-01).

È stato altresì stabilito che la sentenza di merito non è tenuta a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni del convincimento, dimostrando che ogni fatto decisivo è stato tenuto presente, sì da potersi considerare implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 4, n. 26660 del 13/05/2011, Caruso, Rv. 250900-01; Sez. 6, n. 20092 del 04/05/2011, Schowick, Rv. 250105-01; Sez. 4, n. 1149 del 24/10/2005, dep. 2006, Mirabilia, Rv. 233187- 01).

1.2. Nel caso ora in esame, le doglianze difensive si limitano ad una generica censura della sentenza impugnata, senza spiegare quali sarebbero gli elementi necessari e sufficienti a far pervenire ad un giudizio difforme da quello complessivamente argomentato dal giudice di appello.

Infatti, il ricorrente deduce la mancanza di motivazione ma non indica, ai fini dell'autosufficienza del ricorso, gli elementi che avrebbero dovuto condurre il giudice di appello a una rideterminazione della pena.

Al tempo stesso, dalla lettura complessiva della sentenza ora impugnata risulta che il giudice di appello ha implicitamente disatteso le deduzioni difensive sul punto.

Infatti, il giudice di appello, nel motivare sul rigetto delle richieste di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, di negazione delle circostanze attenuanti generiche e di sostituzione della pena detentiva con la libertà controllata, ha indicato nella sentenza plurimi elementi rilevanti anche ai fini del rigetto della richiesta di riduzione della pena, come il fatto che [OSCURATO:PERSONA] al fine di eludere il controllo aumentò l'andatura del veicolo nel momento in cui vide la Polizia, e come la personalità dell'imputato, a carico del quale è un precedente penale specifico. 2.

In conclusione, il ricorso è inammissibile per le ragioni sopra esposte.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma indicata nel seguente dispositivo in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione della impugnazione.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.sa Valentina • Manuali, [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con le statuizioni consequenziali. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 12 febbraio 2020, il Tribunale di Palermo, in esito a giudizio abbreviato, condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di tre mesi di arresto per il reato di cui all'art. 73 del d.lgs. n. 150 del 2011, commesso il 4 giugno 2018, poiché costui, senza essere munito di patente, sottoposto a misura di prevenzione personale, si era posto alla guida di un motociclo, come accertato dalla Polizia. 2. Avverso la sentenza di primo grado, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello. 3. Con sentenza del 2 febbraio 2022, la Corte di appello di Palermo rigettava le doglianze difensive contenute nel gravame circa la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la mancata sostituzione della pena detentiva con la sanzione sostitutiva della libertà controllata. Il giudice di appello confermava perciò la sentenza di primo grado. 4. Avverso la sentenza di appello, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione. Con l'unico motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e lamentando vizio di motivazione. Il ricorrente sostiene che il giudice di appello sia incorso in carenza di motivazione nella parte in cui non ha approfondito il motivo di appello con il quale la difesa aveva richiesto il contenimento della pena nel minimo edittale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, poiché manifestamente infondato e generico. 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi, limitandosi a lamentare l'omessa valutazione, da parte del giudice dell'impugnazione, delle censure articolate con il relativo atto di gravame, rinviino genericamente ad esse, senza indicarne il contenuto al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità; l'atto di ricorso, infatti, deve essere autosufficiente, e cioè contenere la wecisa prospettazione delle ragioni di diritto e ,Jr 2 5A1 degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, Caruso, Rv. 259704-01). È stato altresì stabilito che la sentenza di merito non è tenuta a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni del convincimento, dimostrando che ogni fatto decisivo è stato tenuto presente, sì da potersi considerare implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 4, n. 26660 del 13/05/2011, Caruso, Rv. 250900-01; Sez. 6, n. 20092 del 04/05/2011, Schowick, Rv. 250105-01; Sez. 4, n. 1149 del 24/10/2005, dep. 2006, Mirabilia, Rv. 233187- 01). 1.2. Nel caso ora in esame, le doglianze difensive si limitano ad una generica censura della sentenza impugnata, senza spiegare quali sarebbero gli elementi necessari e sufficienti a far pervenire ad un giudizio difforme da quello complessivamente argomentato dal giudice di appello. Infatti, il ricorrente deduce la mancanza di motivazione ma non indica, ai fini dell'autosufficienza del ricorso, gli elementi che avrebbero dovuto condurre il giudice di appello a una rideterminazione della pena. Al tempo stesso, dalla lettura complessiva della sentenza ora impugnata risulta che il giudice di appello ha implicitamente disatteso le deduzioni difensive sul punto. Infatti, il giudice di appello, nel motivare sul rigetto delle richieste di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, di negazione delle circostanze attenuanti generiche e di sostituzione della pena detentiva con la libertà controllata, ha indicato nella sentenza plurimi elementi rilevanti anche ai fini del rigetto della richiesta di riduzione della pena, come il fatto che [OSCURATO:PERSONA] al fine di eludere il controllo aumentò l'andatura del veicolo nel momento in cui vide la Polizia, e come la personalità dell'imputato, a carico del quale è un precedente penale specifico. 2. In conclusione, il ricorso è inammissibile per le ragioni sopra esposte. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma indicata nel seguente dispositivo in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione della impugnazione. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d
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