CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 29877/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di GELAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo il Tribunale di Gela, in parziale accoglimento delle istanze avanzate da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha concesso: - a [OSCURATO:PERSONA] l'indulto con riferimento alle pene inflittegli con sentenza della Corte di appello di Caltanissetta del 26 giugno 1995 e del Tribunale di Caltagirone del 14 maggio 1997; - a [OSCURATO:PERSONA] l'indulto con riferimento alla pena inflittagli dalla Corte di appello di Caltanissetta in data 8 marzo 2006. 2. Ricorrono per cassazione - a mezzo del comune difensore di fiucia avv. [OSCURATO:PERSONA] - entrambi i condannati chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata sulla base di un unico motivo per violazione di legge e difetto di motivazione. Evidenziano che l'ordinanza impugnata, a seguito dell'applicazione dell'indulto, avrebbe dovuto prendere in considerazione l'ulteriore richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena. Tale beneficio, che in sede cognitiva era stato negato a causa della condizione ostativa rappresentata dalle sentenze di condanna a pene superiori ai limiti fissati dall'art. 163 cod. pen., ben poteva essere concesso una volta che queste ultime erano state indultate. In tale contesto, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità richiamata, deve analogicamente applicarsi la disposizione dell'art. 671, comma, 3, cod. proc. pen., consentendo al giudice dell'esecuzione di concedere la sospensione condizionale della pena non solo in caso di riconoscimento della continuazione ma anche in caso di estinzione delle pene originariamente ostative. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. Le Sezioni unite di questa Corte, nell'enunciare il principio in forza del quale il giudice dell'esecuzione che disponga la revoca di condanna per "abolitio criminis" può applicare ad altra condanna la sospensione condizionale della pena che sia stata impedita, nel giudizio di cognizione, dalla sentenza revocata/ hanno espressamente precisato che tale conclusione discende dagli effetti prodotti nell'ordinamento giuridico dai fenomeni dell'abrogazione della norma incriminatrice o della sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale come dis6 inati dall'art. 2, comma 2, cod. pen. e dall'art. 673 cod. proc. pen. laddove stabilisce che "nel caso di abrogazione o di dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice, il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza di condanna o il decreto penale dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti". Sia l'abolitio criminis che la dichiarazione di illegittimità costituzionale determinano la cessazione di tutti gli effetti penali della sentenza di condanna, compreso quello rappresentato dall'ostacolo che, nel giudizio di cognizione, aveva impedito l'applicazione della sospensione condizionale della pena. L'attribuzione al giudice 2 dell'esecuzione della competenza ad applicare la pena sospesa in caso di revoca delle condanne ostative per abrogazione del reato o dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice costituisce, quindi, lo strumento funzionale a conseguire la totale rimozione degli effetti penali di una condanna che deve essere totalmente cancellata in tutte le sue implicazioni negative perché riferentesi ad un fatto che ha perduto ogni rilevanza penale. Non è invece possibile alcuna applicazione analogica dell'art. 671, comma 3, cod. proc. pen. "che è precluso dallo sbarramento segnato dall'art. 14 delle Disposizioni sulla legge in generale, che vieta di applicare le leggi che fanno eccezione a regole generali oltre i casi in esse considerate. Invero, considerato che - conformemente all'opinione consolidata della giurisprudenza di legittimità - l'immodificabilità del giudicato corrisponde ad un principio generale dell'ordinamento derogabile sono nei casi previsti dalla legge, il divieto dell'applicazione analogica dell'art. 671, comma 3, cod. proc. pen. non può essere eluso in nome dell'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 673, la cui sfera precettiva può essere adeguata dal giudice ai principi della Carta fondamentale soltanto quando la ricostruzione della portata della disposizione risulti possibile con l'impiego degli usuali mezzi dell'ermeneutica giuridica" (Sez. U., n. 4687 del 20/12/2005, dep.2006, Catanzaro, Rv. 232610 - 01). 2. Tanto posto, non vi è alcuna ragione per estendere l'applicazione della disciplina prevista dall'art. 671, comma 3, cod. proc. pen. anche al caso in cui le pene inflitte con le condanne ostative alla concessione del beneficio della sospensione condizionale siano state, successivamente alle valutazioni del giudice della cognizione, dichiarate estinte per indulto. L'indulto ›e'estingue la pena e ne fa cessare l'esecuzione, on ha tuttavia i»? efficacia ablativa rispetto agli altri effetti scaturenti dalla sentenza di condanna, non solo quelli relativi alla recidiva (che può quindi essere contestata anche in relazione ai reati la cui pena, inflitta con precedenti sentenze definitive, sia stata condonata Sez. 2, n. 34147 del 30/04/2015, P.G in proc. Agostino e altri, Rv. 264629 - 01 Sez. 1, n. 48405 del 12/04/2017, F, Rv. 271415 - 01).m anche alla a sospensione condizionale. In questa prospettiva è stata ritenuta legittima la revoca della sospensione condizionale della pena per successiva condanna a pena interamente condonata per intervenuta concessione dell'indulto sul rilievo che quest'ultimo estingue la pena e ne fa cessare l'espiazione ma non ha efficacia ablativa ed eliminatoria dal mondo giuridico degli altri effetti penali scaturenti "ope legis" dalla condanna (Sez. 1, n. 5689 del 10/06/2014, dep. 2015, Mercurio, Rv. 262464 - 01).3. Al rigetto consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, in R