CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 ottobre 2025
Cassazione n. 30371/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
erso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di Bresciaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];vista la requisitoria con cui il Sost. [OSCURATO:PERSONA] hachiesto il rigetto del ricorso;in procedura a trattazione scritta.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza emessa in data 20 ottobre 2025 il Tribunale di Brescia –quale giudice della esecuzione – ha valutato come sussistente la circostanza2024) quanto al delitto di rapina commesso da [OSCURATO:PERSONA] egiudicato con sentenza definitiva emessa il 18 luglio 2023.La circostanza in parola è stata ritenuta «equivalente alla recidivacontestata» con conferma del trattamento sanzionatorio determinato incognizione, sede nella quale la pena era stata determinata in anni due mesi novee giorni dieci di reclusione e 1.000 euro di multa, con il riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche e tenuità del danno patrimoniale, già valutatecome equivalenti alla recidiva.2. A ragione della decisione, il G.E. ha evidenziato che : a) la lieve entitàandava riconosciuta, trattandosi di rapina impropria caratterizzata da una lievespinta e dalla sottrazione di quattro forme di formaggio e di 80 euro; b) da ciò,tuttavia, non poteva derivare una variazione degli esiti del giudizio dicomparazione già realizzato, posto che [OSCURATO:PERSONA] risultava gravato da numerosiprecedenti, anche specifici, e aveva dichiarato il falso agli operanti intervenutinella immediatezza del fatto.3. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle formedi legge - [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo, vizio dimotivazione.Secondo la difesa il rinnovato giudizio di comparazione sarebbe motivato inmodo apparente e non terrebbe conto di alcuni dati oggettivi. Al di là del numero(tre) delle attenuanti riconosciute – con contraddittorietà tra equivalenza erecepimento della lieve entità – si assume che la condotta ascritta al ricorrentenon sarebbe stata connotata da particolare pericolosità posto che, nell’occorso, leforme di formaggio vennero immediatamente restituite e la violenza (una spinta)fu posta in essere nel tentativo di fuggire dal supermercato.Il difensore, ha, poi, fatto pervenire memoria di replica alle conclusionirassegnate dal Procuratore generale di questa Corte.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono.2. La decisione della Corte costituzionale n. 86 del 2024, che rivestevalenza centrale nella odierna decisione, si muove in una logica di recupero evalorizzazione del principio di proporzione tra fatto e sanzione, in riferimento alprincipio fondamentale del finalismo rieducativo della pena.Non è inutile rammentare la ratio decidendi espressa nella richiamatapronuncia, ove si rievocano i precedenti con cui il giudice delle leggi ha delineatoil collegamento tra questi aspetti:«[...] Giova, quindi, ricordare che, come questa Corte ha avuto modo diillustrare nella sentenza n. 112 del 2019 (punto 8.1. del [OSCURATO:PERSONA] in diritto), ilsindacato di legittimità costituzionale sulla proporzionalità della pena, dapprimasvolto essenzialmente in chiave triadica al la luce del principio dieguaglianza ex art. 3 Cost., ha successivamente valorizzato il parametro di cuiall’art. 27, terzo comma, Cost. sulla finalità rieducativa della pena. Ciò hacomportato l’estensione del sindacato medesimo “a ipotesi in cui la penacomminata dal legislatore appaia manifestamente sproporzionata non tanto inrapporto alle pene previste per altre figure di reato, quanto piuttosto in rapporto– direttamente – alla gravità delle condotte abbracciate dalla fattispecieastratta”. Si è altresì coordinato il finalismo rieducativo della sanzione con ilprincipio di personalità della responsabilità penale, sancito dal primo commadello stesso art. 27, ovvero con il canone di individualizzazione della pena, ilquale “esige che – nel passaggio dalla comminatoria astratta operata dallegislatore alla sua concreta inflizione da parte del giudice – la pena si atteggicome risposta proporzionata anche alla concreta gravità, oggettiva e soggettiva,del singolo fatto di reato” […]».3. Dal decisum della Corte cost. deriva dunque l’obbligo, per il giudicedella esecuzione, di rivalutare gli aspetti del fatto alla luce del nuovo assetto,essendo stata introdotta una possibilità di diverso «dimensionamento» dellasanzione allo scopo di adeguare i contenuti quantitativi della pena alla effettivagravità del fatto.Sul tema questa Corte di legittimità si è più volte pronunziata, in rapportoalle ricadute in sede esecutiva delle pronunzie di illegittimità costituzionaleincidenti su una possibile componente del trattamento sanzionatorio (v. ad es.: ilcondannato per il delitto di estorsione all'esito di giudizio definito prima che, consentenza n. 120 del 2023, la Corte costituzionale dichiarasse illegittimo l'art. 629cod. pen., nella parte in cui non prevede la possibilità di diminuire la pena incaso di lieve entità del fatto, può chiedere al giudice dell'esecuzione diriconoscere la circostanza attenuante rideterminando il trattamentosanzionatorio, salvo che si versi in un caso di rapporto esaurito; Sez. 1 n. 45891del 11.9.2024, Rv 287398- 01).3.1. Altra considerazione di carattere generale è quella per cui in sedeesecutiva – in simili casi – tende ad aprirsi una “parentesi integrativa dicognizione”, nel senso che, sia pure nei limiti del fatto accertato (o con limitate efunzionali verifiche istruttorie imposte dal novum), il giudice dell’esecuzione ètenuto a ri-elaborare un segmento di decisione che in precedenza non erapossibile, mancando la norma di legge potenzialmente applicabile al caso.4. Ora, nel caso in esame, se è vero che in simile cornice va di certorinnovato anche il giudizio di comparazione ai sensi dell’art. 69 cod. pen. e se èvero che il controllo su tale tipologìa di giudizio è limitato al profilo di congruitàdella motivazione espressa dal giudice del merito (tra le molte v. Sez. 5, n.33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 – 02), va rilevato che lamotivazione espressa non può dirsi congrua.La rilevanza del giudizio di lieve entità del fatto si unisce – infatti – aiprofili circostanziali di favore già concessi (tenuità patrimoniale e generiche),sicché la dimensione di parificazione di tutti simili aspetti con la recidiva apparefiglia di una iper valutazione di aspetti negativi riguardanti la personalità, chenon è espressa in modo analitico e che è pertanto apodittica. Peraltro, indispositivo si esprime comparazione tra la sola attenuante della lieve entità,riconosciuta oggi, rispetto alla recidiva, lì dove (come si afferma in motivazione)è l’intero giudizio di comparazione a dover essere rielaborato.Va, pertanto, disposto l’annullamento della decisione impugnata con rinvioper nuovo giudizio. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale diBrescia.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA]