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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 febbraio 2025

Cassazione n. 11520/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - che contesta la sussistenza del reato - è inammissibile perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito, la quale, con motivazione immune da profili di illogicità manifesta - e quindi non censurabile in sede di legittimità - ha ribadito che lo stupefacente sequestrato all'imputato era certamente destinato alla cessione, ciò desumendosi dalla valutazione congiunta degli elementi puntualmente indicati a p. 4 della sentenza impugnata, ossia il rinvenimento, nella tasca della tuta indossata dall'imputato, che in quel momento si trovava in regime di arresti domiciliari per altra causa, di tre contenitori di plastica, del tipo degli "ovetti kinder", al cui interno erano custoditi frammenti di eroina, nonché di altri due pezzi di eroina, avvolti in cellophane, per complessivi 77 gr., da cui erano ricavabili 24 dosi, nonché, in una cassettiera dell'abitazione, di un portafoglio con 180 euro in banconote di diverso taglio, un bilancino di precisione e otto bustine di plastica vuote con chiusura a pressione; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della tassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - che contesta la sussistenza del reato - è inammissibile perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito, la quale, con motivazione immune da profili di illogicità manifesta - e quindi non censurabile in sede di legittimità - ha ribadito che lo stupefacente sequestrato all'imputato era certamente destinato alla cessione, ciò desumendosi dalla valutazione congiunta degli elementi puntualmente indicati a p. 4 della sentenza impugnata, ossia il rinvenimento, nella tasca della tuta indossata dall'imputato, che in quel momento si trovava in regime di arresti domiciliari per altra causa, di tre contenitori di plastica, del tipo degli "ovetti kinder", al cui interno erano custoditi frammenti di eroina, nonché di altri due pezzi di eroina, avvolti in cellophane, per complessivi 77 gr., da cui erano ricavabili 24 dosi, nonché, in una cassettiera dell'abitazione, di un portafoglio con 180 euro in banconote di diverso taglio, un bilancino di precisione e otto bustine di plastica vuote con chiusura a pressione; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della tassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2025.
Sentenza Cassazione n. 11520/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris