CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 08235/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NANZA sul ricorso 26532/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio di quest’ultimo in ROMA in [OSCURATO:PERSONA] 4 è elettivamente domiciliato, e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), tutte rappresentate e difese dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), presso il cui studio in [OSCURATO:PERSONA] 72, sono elettivamente domiciliate, come da procura in atti; –controricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore; -intimato– contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 3885/2021 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Viterbo, accolta la domanda di riduzione in pristino (per sconfinamenti e violazione di distanze) proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condannò, ravvisandone la responsabilità concorrente e solidale, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e l’ing. [OSCURATO:PERSONA] a ripristinare i luoghi, eseguendo le opere specificate dal consulente del giudice, ovvero, in difetto, a corrispondere il costo dell’intervento, quantificato in €. 25.000,00; nonché a risarcire il danno, quantificato in €. 7.500,00. 1. 1. Le attrici avevano convenuto in giudizio, oltre alla società Adan anzidetta, anche [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], lamentando che i convenuti (la Adan quale impresa edile), nel far luogo a edificazione avevano sconfinato nel fondo attoreo, procurando, a causa di ciò, difficoltà d’accesso ai garage delle attrici. Chiamato in causa dalla Adan l’ing. [OSCURATO:PERSONA], nei suoi confronti veniva estesala domanda dalle originarie attrici. 2. La Corte d’appello di Roma rigettò l’appello principale di [OSCURATO:PERSONA] e quello incidentale dell’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 2. 1. [OSCURATO:PERSONA], con l’atto d’appello, si era doluto della affermazione della sua responsabilità, nonostante avesse rivestito solo il ruolo di progettista architettonico e direttore dei lavori con esclusione delle strutture in opera ; strutture, per le quali la società si era avvalsa dell’opera dell’ing. [OSCURATO:PERSONA], tenuto, secondo il Finocchiaro, a tutti gli adempimenti connessi agli aspetti strutturali e alla geotecnica delle opere edilizie . 2. 2. La Corte territoriale disattese il motivo sopra riportato, osservando che la documentazione prodotta nella presente fase del giudizio deve essere reputata inammissibile ai sensi dell’art.345 c.p.c., in quanto tardiva; inoltre, pur trattandosi di prove precostituite, l’appellante non ha mai neanche adombrato di esserne venuto a conoscenza solo dopo l’avvenuta definizione del giudizio di primo grado, sicché le stesse, che avrebbero dovuto essere ritualmente prodotte nella prima fase del giudizio (allorché l’ing. Finocchiaro avrebbe anche dovuto eventualmente chiamare in causa l’ing. [OSCURATO:PERSONA]), in questa sede non possono essere prese in alcuna considerazione, perché del tutto “nuove” . 3. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di ricorso si denuncia violazione dell’art.2697 cod. civ. Il ricorrente sostiene che la Corte territoriale ha violato la regola dell’onere della prova, avendola addossato all’esponente, in spregio all’art. 2697 cod. civ.: osserva che la pretesa azionata contro di lui si fondava sul ruolo che avrebbe avuto come professionista; in appello, quest’ultimo aveva eccepito di avere rivestito nella vicenda in esame il ruolo di progettista architettonico e direttore dei lavori con esclusione delle strutture in opera, ruolo, quest’ultimo, rivestito da altro professionista (l’Ing. [OSCURATO:PERSONA]) che in via esclusiva era tenuto ad occuparsi di tutti gli adempimenti connessi agli aspetti strutturali e alla geotecnica delle opere edilizie . L’eccezione in parola non era altro che una mera difesa, in senso lato, con la quale il ricorrente aveva negato la titolarità passiva del rapporto controverso, con la conseguenza che sarebbe spettato agli attori dare prova del loro asserito diritto e quindi del suo coinvolgimento. A suo dire, quindi, se la Corte d’appello avesse fatto corretta applicazione della regola sopra enunciata avrebbe dovuto rigettare la domanda. Il motivo è infondato. Le Sezioni Unite con sentenza n. 2951, 16/2/2016, hanno affermato che la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto (massima Rv. 638371 – 01; conf., ex multis, Cass. nn. 14652/2016, 15037/2016, 22525/2018). Con l’ulteriore e conseguente corollario che le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotte dall'attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti (Rv. 638372 –01; conf. ex multis, Cass. nn. 30545/2017, 3765/2021). L’onere dell’attore di provare il proprio diritto (la titolarità attiva), quindi, viene meno, come specifica la prima massima, allorquando la difesa della controparte ne renda inutile l’assolvimento, attraverso condotta esplicita (riconoscimento) o implicita (difesa incompatibile con una tale negazione). Infatti, la sentenza delle S.U. immediatamente sopra richiamata, in motivazione (pag. 15) puntualizza inequivocamente: Può poi accadere, come si è anticipato, che la difesa sia articolata in modo incompatibile con la negazione della titolarità del diritto di proprietà: anche in questo caso la prova il cui onere è a carico dell'attore può dirsi raggiunta. Né sarebbe consentito in seguito al convenuto, tanto meno in appello, proporre una nuova esposizione dei fatti questa volta compatibile con la negazione del diritto. Spesso il problema si risolve su questo piano. Ad es. Cass., 14177/2011, sottolinea che il ricorrente per cassazione (convenuto), "lungi dall'eccepire la propria estraneità al giudizio, ha svolto difese oppositive alla domanda di divisione, reclamando, in primo grado, l'attribuzione esclusiva dei beni sulla base di una scrittura di cessione di quote poi rivelatasi falsa in sede penale, e successivamente, in appello, contestando i criteri di formazione delle quote da assegnare ai singoli condividenti con un comportamento che osta alla negazione della titolarità" . Nel caso in esame, come riporta testualmente la Corte d’Appello a pag. 4 della sentenza, in primo grado il Finocchiaro si difese evidenziando – che in precedenza la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non aveva mai sollevato alcuna contestazione nei confronti dell’elaborato progettuale da lui predisposto; inoltre eccepiva l’avvenuta sottoscrizione – e, pertanto, la conseguente accettazione – dell’elaborato progettuale da parte di tutti i consorziati . Alle pagine 12 e 13 della sentenza si richiamano inoltre ordini di servizio riguardanti rimozionie riduzion i in pristino impartiti dal predetto in qualità di Direttore dei Lavori. Né il ricorrente risulta aver mai asserito l’erroneità della riportata ricostruzione. A ciò aggiungasi che in sintonia con una tale difesa il Finocchiaro non risulta aver evocato la responsabilità di un altro professionista e, proprio per ciò, non allegò prove a sostegno di una siffatta tesi. Solo con il primo motivo dell’atto d’appello, come si è sopra riportato, ha addebitato al collega Bucciarelli la condotta lesiva dei diritti fatti valere dalle attrici e ha chiesto ammettersi produzione documentale, giudicata tardiva dalla Corte di merito. La presa di posizione del convenutoin primo grado, il quale non contesti la propria titolarità passiva, difendendosi nel merito (nella specie adducendo espressamente l’accettazione del progetto da parte della committenza per ottenere il rigetto della domanda formulata nei suoi confronti), indirizza inequivocamente la difesa della controparte (l’attore) in senso irreversibile, sottraendo dal tema della contesa la questione della titolarità del rapporto, che, ove fosse successivamente posta, menomerebbe irreversibilmente il diritto di difesa della controparte. Sula scorta del principio affermato dalle SSUU e della linea difensiva dell’odierno ricorrente come sopra ricostruita, la decisione impugnata si sottrae alla critica e il ricorsova respinto. 6. Il regolamento delle spese segue la soccombenza. Nessuna pronuncia va emessa nei confronti delle parti rimaste intimate. 7. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), sussistono presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore delle controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo d