CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 11679/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2021 della CORTE APPELLO di TRENTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; utilik-o il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di Appello di Trento, in parziale riforma della sentenza emessa in data 20.11.2019 dal locale Tribunale, assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 612 co. 2 cod. pen. perché il fatto non sussiste e, per l'effetto, rideterminava la pena per il residuo reato di cui all'art. 660 cod. pen. in mesi uno di "arresto" con conferma delle restanti statuizioni, per avere reiteratamente recato molestia a [OSCURATO:PERSONA], ingiuriandola ripetutamente a mezzo del social network Facebook, sia attraverso espressioni denigratorie ed offensive, postate a commento di foto pubblicate dalla persona offesa, o in gruppi Facebook comuni, sia scrivendole privatamente. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure a quattro motivi, con i quali deduce: 2.1. con il primo motivo, il vizio di violazione di legge, ai sensi dell'art. 606,comma 1, lett. c) cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto la documentazione prodotta dalla difesa, congiuntamente all'atto di appello - riportante stralci della conversazione intercorsa tra l'imputato e la persona offesa - inammissibile ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., in quanto documentazione che avrebbe dovuto essere oggetto di produzione nel giudizio di primo grado, errando sul punto, dal momento che si trattava di produzione documentale già effettuata in sede dibattimentale e in sede di deposizione della parte civile si prendeva invero specificamente atto della produzione di detta documentazione; 2.2. con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in relazione all'inosservanza dell'art. 660 cod. oen., per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto il ricorrente responsabile del reato in contestazione, emergendo con evidenza dalle acquisizioni probatorie -ritenute ammissibili le allegazioni documentali prodotte dalla difesa - la reciprocità delle molestie e delle offese, a mente di costante giurisprudenza che esclude la configurabilità del reato di cui all'art. 660 cod. pen. allorché vi sia reciprocità delle molestie; la sentenza impugnata, inoltre, confonde, come del resto già la sentenza di primo grado, luoghi pubblici e privati, atteso che l'intera conversazione tra il ricorrente e la Binelli avveniva a mezzo di una chat privata, attraverso il canale social "Messenger"; 2.3. con il terzo motivo, il vizio di violazione di legge, ai sensi dell'art. 606,comma 1, lett. c) cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale utilizzato quale prova un messaggio telefonico proveniente dal teste Pravato, ma allo stesso pervenuto dalla parte lesa; tale elemento probatorio - acquisito agli atti nonostante l'opposizione della difesa - in quanto proveniente da un messaggio telefonico inviato al teste dalla Binelli, risulta essere assolutamente inidoneo a rappresentare il vero, sia in termini di contenuto, che di collocazione temporale; inoltre, l'esistenza di tale messaggio e la sua rilevanza quale elemento probatorio si pongono in contrasto con quanto affermato dalla stessa persona offesa, che non fa cenno a tale offensivo messaggio ed anzi afferma che la prova delle offese perpetrate nei propri confronti sia stata dalla stessa compiutamente allegata all'atto di querela;2.4 con il quarto motivo, il vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale mancato di adeguatamente confrontarsi con la circostanza fattuale che la persona offesa produceva, in allegato alla querela, a sostegno delle proprie ragioni, soltanto alcuni stralci della conversazione avuta con il Gaudesi, depurando la documentazione allegata delle contumelie e degli insulti che ella rivolgeva invece all'imputato, offrendo alla Corte territoriale una distorta e non veritiera immagine della vicenda; la sentenza impugnata, inoltre, va censurata nella parte in cui fonda la propria ricostruzione fattuale unicamente sulle prospettazioni della parte offesa, mancando di valorizzare quanto affermato dal ricorrente, e nella parte in cui - in punto di trattamento sanzionatorio - conferma la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, nonostante lo spirito collaborativo del ricorrente. 3. Il procuratore generale in sede, in persona del sostituto procuratore [OSCURATO:PERSONA], ai fini della decisione del ricorso, ha fatto pervenire le sue richieste scritte, ai sensi del comma 8 dell'art. 23 del d.l. n. 137/2020, conv. con modificazioni dalla L. 176/2020, e dell'ad 16 del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, concludendo per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per prescrizione del reato. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso non è inammissibile, sicchè non è preclusa la possibilità a questa Corte la possibilità di rilevare e dichiarare cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p. (Sez.Un., n.23428 del 22/03/2005; Sez. IV, n.31344 dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA]). 2. Per il reato di molestie per cui è processo, infatti, occorre tener conto del fatto che è maturato il termine massimo di prescrizione di cinque anni alla data dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], sicchè la complessiva infondatezza del ricorso, agli effetti penali, per quanto si dirà, comporta la rilevabilità di tale causa di estinzione del reato, non sussistendo ragione in modo evidente di proscioglimento dell'imputato, alla luce della regola di giudizio posta dal secondo comma del medesimo art. 129 cod. proc. pen., rilevabile, tuttavia, soltanto nel caso in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu ocu/i", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. 3, n.10221 del 24/01/2013). Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata agli effetti penali, mentre il ricorso va respinto agli effetti civili. 3. Il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente censura la motivazione della Corte territoriale, che ha ritenuto non acquisibile ex art. 603 cod. proc. pen. la documentazione allegata all'atto di appello, benché "praticamente già integralmente depositata innanzi al primo giudice" è manifestamente infondata. Invero, delle due l'una: o la documentazione era stata già integralmente depositata ed acquisita dal primo giudice e, dunque, la doglianza non è pertinente, atteso che il ricorrente avrebbe dovuto dolersi del mancato esame di essa da parte del primo giudice con l'atto di appello, oppure non era stata acquista e dunque ne è stata richiesta di fatto l'acquisizione ex art. 603 cod.proc. pen., allegandola al ricorso. In tal caso non merita censure la valutazione della Corte territoriale che ha ritenuto non acquisibile ex art.603 cod. proc. pen. la documentazione allegata all'atto di appello, facendo corretta applicazione dei principi secondo cui alla rinnovazione dell'istruzione nel giudizio di appello, di cui all'art. 603, comma primo, cod. proc. pen., può ricorrersi solo quando il giudice ritenga "di non poter decidere allo stato degli atti", sussistendo tale impossibilità unicamente quando i dati probatori già acquisiti siano incerti, nonché quando l'incombente richiesto sia decisivo, nel senso che o stesso possa eliminare le eventuali incertezze ovvero sia di per sé oggettivamente idoneo ad inficiare ogni altra risultanza (Sez. 6, n. 20095 del 26/02/2013, Rv. 256228). In tema di ricorso per cassazione, può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello. (Sez. 6, n. 1400 del 22/10/2014) 4. Il secondo motivo di ricorso è infondato, anche in relazione alle statuizioni civili scaturenti dal reato di cui all'art. 660 cod.pen. Invero, correttamente la Corte territoriale- nel tener conto dei principi affermati da questa Corte, secondo cui non è configurabile il reato di molestia o disturbo alle persone previsto dall'art. 660 cod. pen. allorché vi sia reciprocità o ritorsione delle molestie, in quanto in tal caso non ricorre la condotta tipica descritta dalla norma, e cioè la sua connotazione "per petulanza o altro biasimevole motivo", cui è subordinata l'illiceità penale del fatto (Sez. 1, n. 23262 del 23/02/2016, Rv. 267221)- ha evidenziato, tuttavia, che l'invocata reciprocità - che deve emergere dalle acquisizioni probatorie agli atti - non risulti efficacemente dimostrata , al fine di elidere la complessiva condotta molesta ascritta all'imputato. I testi Pravato e Ceracchini , amministratori del gruppo facebook di body builders su cui l'imputato ingiuriava la persona offesa, evidenziavano le offese gratuite da parte dell'imputato sempre il primo a prendere l'iniziativa, tanto che in un'occasione - riferiva il Pravato- tale atteggiamento comportava l'espulsione dal gruppo del Gaudesi, che pur riamnnesso,in un secondo momento, riprendeva ad offendere la persona offesa dopo aver inserito un post di scuse. Peraltro, ai fini della reciprocità, non è necessario un rapporto di immediatezza delle accuse, ma è pur sempre richiesto che tra le stesse intercorra un evidente nesso di dipendenza. 4.1. Quanto alla deduzione, secondo cui le molestie avvenivano attraverso una chat privata con conseguente insussistenza del reato di cui all'art. 660 cod.pen., il ricorrente ha omesso di considerare che risultano a lui contestati anche post pubblici sul gruppo facebook (la sentenza impugnata dà atto che già il primo giudice aveva tenuto distinte la conversazione avvenuta in privato su messenger e la parte pubblica relativa ai wall di facebook ).All'uopo si ritiene di dare continuità all'indirizzo di legittimità (Sez. 1, n. 37596 del 2014, non mass.), secondo cui il "luogo" virtuale aperto all'accesso di chiunque utilizzi la rete, di un soda! network o community quale facebook è riconducibile ai luoghi di cui alla fattispecie ex art.660 cod. pen.. Invero, la piattaforma sociale facebook rappresenta una sorta di agorà virtuale, una "piazza immateriale" che consente un numero indeterminato di "accessi" e di visioni che la lettera della legge non impedisce di escludere dalla nozione di "luogo" e che, a fronte della rivoluzione portata alle forme di aggregazione e alle tradizionali nozioni di comunità sociale, la sua ratio impone anzi di considerare. 4.Del tutto generici e, comunque, manifestamente infondati si presentano il terzo e quarto motivo di ricorso. Ed invero, per quanto concerne l'acquisizione del messaggio nonostante l'opposizione della difesa trattasi di censura del tutto generica, atteso che allorché con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", essendo in ogni caso necessario valutare se le residue risultanze, nonostante l'espunzione di quella inutilizzabile, risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Rv. 259452). Del tutto generico si presenta il quarto motivo di ricorso, avendo la Corte territoriale dato compiutamente conto delle ragioni circa l'attendibilità della versione dei fatti fornita dalla p.o. assistita da molteplici riscontri rispetto a quella dell'imputato. Peraltro, tutte le censure svolte si traducono in censure in fatto inammissibili, tendendo a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all'apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito. Secondo l'incontrastata giurisprudenza di legittimità, infatti, esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone). 5.11 ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata ag